Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2004

Decreto 27 marzo 1999

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di promulgazione delle: “Delibere in materia di sostentamento del clero e di promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica”, 27 marzo 1999.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3 del 31 marzo 1999)

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Collevalenza di Todi (PG) dal 9 al 12 novembre 1998, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata le delibere, che vengono pubblicate in questo numero del Notiziario, riguardanti taluni aspetti del sistema del sostentamento del clero, quali la “Definizione circa le iniziative promozionali”, l’ “Onere gravante sulla parrocchia”, alcune “Precisazioni da introdurre negli Statuti diocesani per il sostentamento del clero” e talune “Disposizioni circa il bilancio degli Istituti diocesani”.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente del al Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede in data 15 febbraio 1999, con lettera n. 1189/99/RS del Cardinale Segretario di stato, Angelo Sodano, in conformità al can. 455, § 3 del Codice di diritto canonico e ai sensi dell’art.27/f dello Stato della C.E.I., promulgo le delibere allegate al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione venga fatta mediante la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Ai sensi dell’art.16, §3 dello Statuto della C.E.I. stabilisco altresì che le delibere promulgate entrino in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 1999

Testo delle delibere

1. DELIBERA N. 61: DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

La XLV Assemblea Generale

– TENUTO CONTO dell’esperienza maturata nei primi dieci anni di realizzazione del sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa Cattolica stabilito dagli Accordi di revisione del Concordato Lateranense;

– PRESO ATTO della necessità di istituire e coordinare in forma organica su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le iniziative atti a sensibilizzare le comunità ecclesiali e l’opinione pubblica in ordine alla valorizzazione delle forme partecipative previste per i contribuenti dagli Accordi richiamati;

– VISTI gli articoli 44, comma terzo, e 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver sentito il Consiglio Episcopale Permanente, sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale gli indirizzi e le disposizioni necessari per provvedere in forma organica, a livello locale e centrale, all’istituzione degli strumenti e alla realizzazione delle attività di promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in Italia e per assicurare adeguata informazione circa la destinazione delle somme di cui agli articoli 46 e 47 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il15 novembre 1984.

Le proposte della Presidenza sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti votanti nell’Assemblea Generale.

2. ONERE GRAVANTE SULLA PARROCCHIA PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ADDETTO. MODIFICA DELLA DELIBERA N. 58

La XLV Assemblea Generale

– ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l’opportunità di riconsiderare taluni aspetti della vigente disciplina in materia di concorso degli enti ecclesiastici al sostentamento dei sacerdoti che svolgono il ministero presso di essi;

– VISTO l’art.75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. Il terzo alinea della lettera b) del § 3 dell’art.4 della delibera C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi) è così modificato:

– “una diminuzione della quota capitaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 15 per cento del numero delle parrocchie della diocesi”.

§ 2. Al § 3 dell’art.4 della delibera C.E.I. n. 58 è aggiunto il seguente comma:

“E’ in facoltà del Vescovo diocesano, per incrementare la responsabilità della diocesi e sviluppare dimensioni concrete di solidarietà e di perequazione tra le parrocchie della medesima, di scegliere di sostituire alla vigente disciplina di individuazione dell’onere gravante sulle parrocchie per il sostentamento dei sacerdoti che vi prestano il proprio ministero la seguente procedura alternativa:

a) la misura dell’apporto remunerativo per i sacerdoti da parte degli enti parrocchia esistenti nella diocesi deve essere complessivamente pari al prodotto di una determinata quota capitaria, individuata dal Consiglio Episcopale Permanente, per il numero degli abitanti delle parrocchie medesime;

b) la determinazione della misura della remunerazione dovuta dalle singole parrocchie ai sacerdoti che prestano il proprio ministero presso di esse spetta al Vescovo diocesano, secondo criteri di solidarietà e di perequazione fra le stesse, udito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici”.

3. STATUTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (cf Notiziario C.E.I., 1985, pp. 409-472)

La XLV Assemblea Generale

– ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l’opportunità di riconsiderare taluni aspetti della disciplina statutaria dell’Istituto Centrale e degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero in materia di identificazione del rispettivo patrimonio stabile e di svolgimento dell’attività amministrativa, con speciale riferimento agli atti di straordinaria amministrazione;

– VISTI i decreti emanati il 20 luglio 1985 dal Presidente della C.E.I., in forza delle speciali facoltà ricevute con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa in data 18 dicembre 1984 (prot. n. 8355), con i quali sono stati approvati lo statuto dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero e gli schemi di statuto per l’erezione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

– VISTO l’art.75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. La lett. b) dell’art.11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:

“Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:

….

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:

* l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 2;

* l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.”

§ 2. L’art.5 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificato:

” Art.5 – Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all’art.32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art.17, a fini incrementativi del patrimonio.”

§ 3. L’art.4 dello statuto dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

” Art.4 – Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all’atto di erezione;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all’art.15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione”.

§ 4. L’art.9 dello statuto dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:

“Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l’ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell’adunanza. In caso di urgenza, la

convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l’ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell’ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.

4. DELIBERAN. 62: DISPOSIZIONI CIRCA TALUNI ASPETTI DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI

La XLV Assemblea Generale

– TENUTO PRESENTE che i redditi prodotti dai patrimoni già beneficiali trasferiti agli Istituti per il sostentamento del clero costituiscono una delle fonti istituzionalmente previste con le quali si provvede alle necessità finanziarie del sistema di remunerazione del clero al servizio delle diocesi;

– VISTO che alcuni Istituti, a causa delle loro modeste consistenze patrimoniali, assicurano redditi di entità molto scarsa e che, talvolta, con tali redditi non riescono a coprire le stesse spese per il proprio funzionamento;

– CONSIDERATO che la situazione predetta riduce le risorse provenienti dal complesso degli Istituti, con la conseguenza di dover attingere dalla quota dell’8 per mille dell’IRPEF attribuita alla Chiesa cattolica somme maggiori da destinare al sostentamento del clero;

– RAVVISATA l’esigenza di intervenire con misure idonee a consentire che anche gli Istituti con consistenza patrimoniale particolarmente modesta possano contribuire alle necessità finanziarie del sistema di sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi;

– VISTO l’art.75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. L’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell’ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti per il sostentamento del clero, individua e segnala al Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici gli Istituti che, nell’arco di un quinquennio, hanno chiuso i loro esercizi in perdita o con un utile annuo inferiore ai 20 milioni di lire.

Il Comitato della C.E.I., nel caso in cui gli Istituti segnalati non assicurano i presupposti che permettano di prevedere, in un ragionevole lasso di tempo, un miglioramento della rispettiva condizione reddituale, può richiedere agli Istituti stessi di procedere all’alienazione dei beni di natura immobiliare non producenti reddito o producenti redditi che, nel complesso, non sono sufficienti a coprire le loro spese di funzionamento.

Gli Istituti procedono alle predette alienazioni avendo cura che venga rispettata la congruità con i valori di mercato, sulla base di una perizia scritta richiesta direttamente in loco o, nel caso di una molteplicità di beni da alienare e/o di un presumibile consistente valore degli stessi, anche per il tramite dell’Istituto Centrale.

Gli Istituti provvedono ad investire il ricavato delle vendite negli strumenti finanziari consentiti; per questi investimenti e, se del caso, per gli investimenti delle altre liquidità possono avvalersi dell’assistenza dell’Istituto Centrale.

§ 2. I Vescovi di più diocesi viciniori, qualora i rispettivi Istituti per il sostentamento del clero si trovino nelle condizioni indicate al primo capoverso del § 1, o, in ogni caso, qualora lo ritengano opportuno, possono stipulare intese volte a far sì che gli Istituti per il sostentamento del clero delle loro diocesi affidino il disbrigo dei rispettivi adempimenti amministrativo-contabili ad un unico ufficio, da costituire ed organizzare appositamente.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, sulla base delle intese stipulate dai Vescovi diocesani, si accordano per affidare all’unico ufficio lo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti istituzionali, conservando l’autonomia patrimoniale e la libertà decisionale, esercitata attraverso i propri Consigli di Amministrazione, in ordine all’esercizio dei poteri di loro spettanza.

La Presidenza della C.E.I., avvalendosi dei supporti giuridici ed organizzativi forniti, rispettivamente, dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e dall’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, predispone un regolamento con il quale sono dati i criteri per la costituzione e le competenze da attribuire all’unico ufficio e per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti federati.