Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Giugno 2010

Decreto 26 luglio 2001, n.CCCLVIII

STATO CITTA' DEL VATICANO
Pontificato di S. S. Giovanni Paolo II – Anno XXIII

N. CCCLVIII — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento della medesima Pontificia Commissione. 26 luglio 2001

REGOLAMENTO DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Art. 1. Denominazione e composizione
1. La Commissione, di cui alla legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000, è denominata «Pontifìcia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano».
2. Essa è composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. (1)

Art. 2. Competenze
1. La Commissione esercita il potere legislativo e regolamentare ad essa attribuito(2) mediante l'emanazione di leggi e di decreti.
2. Il Presidente sottopone all'esame della Commissione le questioni di maggiore importanza attinenti all'esercizio del. potere esecutivo. (3)
3. Compete altresì alla Commissione l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, prima che gli stessi siano sottoposti al Sommo Pontefice. (4)

Art. 3. Adunanze
1. Le adunanze della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. (5)
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri. (6)
3. Le convocazioni, salvo in caso di urgenza, sono fatte per iscritto con congruo anticipo.
4. Insieme alla lettera di convocazione, o comunque in tempo utile, è inviata ai Membri la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle adunanze.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le adunanze della Commissione sono presiedute dal primo dei Cardinali Membri. (7)
6. Il Cardinale Presidente può designare un relatore, anche esterno alla Commissione, per riferire su determinati argomenti.
7. Alle adunanze prendono parte, con voto consultivo, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale(8) del Governatorato.

Art. 4. Attività legislativa
1. Al Presidente della Commissione e a ciascuno dei Membri spetta l'iniziativa di presentare proposte di leggi, che sono esaminate dalla Commissione.
2. Se la proposta è approvata, il Presidente dispone l'elaborazione di un formale progetto da parte dei competenti Uffici del Governatorato.
3. Per la redazione dei progetti gli Uffici si avvalgono della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, che siano esperti nella materia, di altri esperti e degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne interessati. (9)
4. I progetti definitivi vengono sottoposti dal Presidente all'esame ed alla votazione della Commissione. Essi, se il Presidente lo ritiene necessario o utile, sono illustrati da un relatore.
5. Dopo l'approvazione della Commissione, i progetti sono sottoposti, per il tramite della Segreteria di Stato, alla considerazione del Sommo Pontefice. (10)
6. Le leggi sono promulgate nei modi consueti, solo dopo la loro approvazione da parte del Sommo Pontefice.
7. Analoga procedura si segue in ordine all'elaborazione, all'approvazione e promulgazione dei regolamenti generali. (11)

Art. 5. Votazioni
1. La Commissione procede a maggioranza assoluta dei membri presenti. (12)
2. Dopo due votazioni inefficaci, in caso di parità di suffragi, il Presidente può dirimere la parità con il suo voto. (13)
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano sia in ordine all'attività legislativa sia in ordine alle altre decisioni di competenza della Commissione. (14)

Art. 6. Verbale
1. Il Presidente, sentita la Commissione, provvede a nominare un attuario, il quale redige il verbale delle adunanze e ne cura la conservazione in uno speciale archivio.
2. Prima della stesura definitiva, la bozza del verbale sarà inviata dall'attuario ai Membri della Commissione, per eventuali osservazioni.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'attuario.

(1) Cfr. LF, art. 3, n 1.
(2) Cfr, LF, artt. 3, n. 1 e 7, nn. 2 e 3.
(3) Cfr. LF, art., 5, n. 3.
(4) Cfr. LF, art. 12,
(3) Cfr. LF, art. 3, n. 3.
(6) Cfr., CIC, can,, 119.
(7) Cfr. LF, art. 3, n. 2.
(8) Cfr. LF, art. 3, n. 3.
(9) Cfr. LF, art. 4, n. 2.
(10) Cfr. LF, art. 4, n. 3.
(11) Cfr. LF, art. 7, n. 3.
(12) Cfr. CIC, can. 119.
(13) Cfr. CIC, can. 119, 2°
(14) Cfr. LF, artt. 5, n. 3 e 12