Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Gennaio 2010

Decreto 26 luglio 2001, n.CCCLVI

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

N. CCCLVI — Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali. 26 luglio 2001

IL CARDINALE PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
Vista la legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II;
Vista la legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. CCCLV;
Ha emanato il seguente

DECRETO

Art. 1
E’ promulgato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.
Il testo del regolamento allegato è stato approvato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano nella Riunione plenaria del 18 giugno 2001.
L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Città del Vaticano, ventisei luglio duemilauno.

EDMUND Card. SZOKA, Presidente

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2001, N. CCCLV, SULLA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Art. 1. Funzioni di coordinamento e di indirizzo tecnico
In considerazione delle specifiche finalità istituzionali e delle rispettive competenze e specializzazioni, la Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie e la Biblioteca Apostolica Vaticana assumono la funzione di coordinamento e di indirizzo tecnico per quanto attiene alla inventariazione del materiale di rispettiva competenza, agendo di concerto per tutti gli aspetti che rivestano un interesse comune.

Art. 2. Inventari
1. Gli inventari di cui all'art. 2, primo comma, della legge, devono essere presentati o resi accessibili alle due Istituzioni di cui all'articolo precedente, con il seguente criterio:
a) alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie gli inventari delle cose di cui all'art. 1, primo comma, della legge, comprese quelle di cui alle lett. a) e d) dello stesso comma;
b) alla Biblioteca Apostolica Vaticana gli inventari delle cose di cui allo stesso art. 1, primo comma, lett. b) e c), della legge;
c) gli inventari delle cose di cui all'art. 1, primo comma, lett. e), della legge, sono presentati o resi accessibili a quella delle due Istituzioni competente per materia, oppure, quando la collezione o serie di oggetti abbia carattere misto, sono suddivisi secondo le competenze delle due Istituzioni.

Art. 3. Delega di funzioni
1. Sono delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie ed alla Biblioteca Apostolica Vaticana, secondo le rispettive competenze, le seguenti funzioni:
a) le funzioni di controllo di cui all'art. 3 della legge, che devono essere esercitate uniformandosi ai criteri di conservazione riconosciuti a livello internazionale ed italiano;
b) i compiti di vigilanza di cui all'art. 4 della legge;
c) le funzioni ispettive di cui all'art. 5 della legge;
d) la verifica del rispetto dei principi di metodo dei restauri, di cui all'art. 7, primo comma, della legge;
e) l'individuazione dei presupposti per la valutazione del carattere di urgenza e delle modalità dell'intervento di cui all'art. 7, secondo comma, della legge;
f) la valutazione del rischio conservativo, derivante dalle attività di cui all'art. 19, secondo comma, della legge.
2. Sono delegate alla Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie:
a) le funzioni tecnico-esecutive necessarie alla valutazione dell’interesse dei materiali di risulta dì cui all'art. 12 della legge;
b) la direzione tecnico-scientifica delle ricerche archeologiche eseguite su iniziativa del Presidente del Governatorato, la valutazione sull'opportunità del rilascio della concessione a terzi, la definizione delle condizioni e modalità del rilascio e le disposizioni da rispettare nonché la vigilanza sul rispetto delle medesime, di cui all'art. 16 della legge;
c) la individuazione delle misure più opportune per la conservazione ed esposizione delle cose ritrovate, di cui all'art. 18 della legge.

Art. 4. Scoperte fortuite
1. Il Presidente del Governatorato trasmette tempestivamente la comunicazione della scoperta fortuita di cui all'art. 17, primo comma, della legge, all'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Lo stesso organo tecnico-esecutivo provvede a un immediato sopralluogo per la valutazione del rinvenimento e per l'adozione delle misure necessarie alla sua conservazione.

Art. 5. Autorizzazioni ed approvazioni
1. Il Presidente del Governatorato rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 6, primo comma, della legge, nonché la preventiva approvazione dei progetti di cui all'art. 8 della medesima, sulla base della valutazione dell'organo tecnico-esecutivo competente secondo la suddivisione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. La valutazione deve tenere presente, per quanto di competenza, il parere della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede.

Art. 6. Controlli
1. I compiti relativi alla registrazione, al controllo ed alla verifica della legittimità dell'ingresso e dell'uscita delle cose di cui agli artt. 13, secondo comma, e 15, quarto comma, della legge, sono attribuiti all'Ufficio Merci, che istituisce a tal fine un apposito registro e verifica il rispetto delle norme vigenti nei Paesi di provenienza o di destinazione.
2. Il Corpo di Vigilanza dello Stato della Città del Vaticano esercita funzioni di verifica e di ispezione ai varchi di frontiera.