Decreto 16 giugno 1995, n.620
Tribunale Civile di Piacenza. Decreto 16 giugno 1995, n. 620.
(Caltabiano; Paladini)
(omissis)
Fatto e diritto
Provvedendo sull’istanza di rettifica dell’atto di matrimonio, proposta dai coniugi E.T. e R.G. e volta ad ottenere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio contratto ad A. (PC) in data 19 ottobre 1991, della dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni, resa all’atto della celebrazione del matrimonio concordatario al ministro del culto officiante e da quest’ultimo non trasmessa all’ufficiale dello stato civile; visto il parere contrario del P.m., secondo cui le parti hanno l’onere di stipulare ex novo; una convenzione matrimoniale con effetti ex nunc;nonché sentito il giudice relatore, il Collegio rileva quanto segue:
é pacifica la circostanza di fatto secondo cui – come risulta altresì dalla dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso ed allegata in atti – le parti hanno reso dinnanzi al celebrante, all’atto del matrimonio, la dichiarazione di scelta del regime della separazione dei beni e che, tuttavia, tale dichiarazione non è stata parimenti sottoscritta nel secondo originale dell’atto di matrimonio, trasmesso, poi, all’ufficiale dello stato civile. Peraltro, la volontà dei coniugi di optare per la separazione dei beni deve ritenersi essersi già perfezionata con la sottoscrizione della relativa dichiarazione in calce all’originale dell’atto di matrimonio conservato nel libro parrocchiale (ed allegato in copia al ricorso). La previsione normativa della formazione di un doppio originale dell’atto di matrimonio non configura la fattispecie giuridica dell’atto complesso, ma è dovuta esclusivamente alla necessità che i coniugi ribadiscano la propria volontà di attribuire – mediante la sottoscrizione dell’originale da trasmettere all’ufficiale dello stato civile – effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito religioso. Laddove i nubenti sottoscrivano (come nel caso di specie) entrambi gli originali della dichiarazione di nozze, ma sottoscrivano (per mera omissione) una sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, non può revocarsi in dubbio che tale dichiarazione essi abbiano reso comunque ai soli fini di adottare, congiuntamente alla produzione degli effetti civili del matrimonio, il predetto regime patrimoniale di beni. Pertanto, alla mancanza del secondo originale della sola dichiarazione di separazione di beni è consentito supplire mediante copia integrale del primo originale compilato dal parroco e sottoscritto dai coniugi, così come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente e riproposto anche nella Circolare del Ministero di grazia e giustizia n. 1/54/FG/1 (86) 256, del 26 febbraio 1986. La predetta copia dell’originale dell’atto di matrimonio, inserito nei libri parrocchiali – rilasciata dal parroco ed allegata dai coniugi all’istanza di annotazione a margine dell’atto di matrimonio rivolta congiuntamente all’ufficiale di stato civile – dovrà essere annotata da quest’ultimo, in quanto idonea ad attestare la volontà dei coniugi in ordine al regime patrimoniale dei beni, come formatosi all’atto della celebrazione del matrimonio.
Essendo la descritta procedura necessaria e sufficiente ad esaudire il proposito delle parti sottostante all’istanza in esame, la richiesta di “rettificazione” dell’atto di matrimonio deve essere rigettata, posto che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è previsto solo per la correzione di eventuali errori materiali e per l’eliminazione di omissioni commesse dall’ufficiale dello stato civile, al quale, tuttavia, il documento risulti essere stato trasmesso integralmente. Quando agli effetti rispetto ai terzi della tardiva annotazione della scelta dei coniugi della separazione dei beni – stante la necessità di tutelare l’incolpevole affidamento dei terzi di buona fede – essi si produrranno a far data dall’effettuanda annotazione.
Autore:
Tribunale Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio, Sussistenza, Trascrizione, Buona fede, Scelta, Regime patrimoniale, Atto, Omessa sottoscrizione, Originale trasmesso, Validità, Annotazione tardiva, Terzi, Efficacia retroattiva
Natura:
Decreto