Decreto 16 aprile 2010
Tribunale di Ragusa, Decreto 16 aprile 2010: "Diritto di contrarre matrimonio e ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno".
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 212/10 V. G.,
promosso con ricorso del 22 marzo 2010 da M. E. nato a Velce/Valona (Albania) in data x.x. xxx, e L. E., nata a Ragusa il xx. X. xxxx, entrambi residenti in Ragusa ed ivi domiciliati in xxx, elettivamente domiciliati in Ragusa, presso lo studio dell’avv. Cecilia Licitra, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Maiellaro del foro di Foggia per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTI
contro
il Comune di Ragusa, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Freudiani per procura a margine della comparsa di costituzione,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di Ragusa
RESISTENTE
Sentiti il pubblico ministero, che, in data 15.04.2010, ha reso parere contrario all'accoglimento del ricorso, e il giudice relatore, che, sentite le partì all'udienza
del giorno 8 aprile 2010, si era riservato di riferire al collegio;
Letti gli atti del procedimento;
Ritenuto che i ricorrenti chiedono ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile di Ragusa, ex art. 112 C.C., di celebrare immediatamente il matrimonio tra di loro, previa annullamento o dichiarazione di nullità del provvedimento di rifiuto emesso in data l marzo 2010, se del caso disapplicando la circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7.8.2009, ed accertamento del loro diritto a contrarre matrimonio, garantito dalla Carta Costituzionale e dall'Ordinamento Internazionale, nonché previa declaratoria di illegittimità del comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune di Ragusa, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese processuali;
Considerato che il Comune di Ragusa, costituitosi, resiste a tale pretesa, evidenziando di essersi comportato in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, di avere osservato il novellato art. 116 C.C., a termini del quale "lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile, .. nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano", posto che il M. è titolare di un permesso di soggiorno scaduto il 24.7.2006, per il cui rinnovo il predetto ha presentato istanza solo il 22.10.2009;
OSSERVA
Il Tribunale è chiamato a stabilire, ai sensi degli artt. 112 e 116 C.C., se l'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di Ragusa si sia o meno legittimamente
rifiutato, in data 23 febbraio 2010, di celebrare il matrimonio tra gli odierni ricorrenti.
In particolare, va accertato se lo stesso abbia operato in conformità alle previsioni di cui al novellato art. 116 C.C. ovvero non abbia fatto corretta applicazione di
tale norma.
In altri termini, occorre valutare solo se il M., alla data del 23.2.2010, fosse regolarmente o meno soggiornante nel territorio italiano.
Recita l'art. 5, comma 1, del D. L.vo 25.7.1998, n. 286 che "possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente al sensi dell'art. 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di validità a norma del presente testo unico…”
Ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, poi, il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora
entro un determinato termine, diverso a seconda dei motivi per cui lo stesso è stato rilasciato, comunque anteriormente alla scadenza.
Nel caso di specie, appare certo che il M. ha chiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro abbondantemente dopo la scadenza dello stesso
(oltre tre anni dopo) e che, dopo la presentazione dell'istanza di rinnovo, costui, per ragioni ignote a questo Ufficio, non ha collaborato con l'autorità cui è
demandata l’istruttoria e l’evasione della sua richiesta, omettendo di presentarsi alla Questura di Ragusa per la convocazione del 6.11.2009 (Vedi nota 27.2.2010
della Questura di Ragusa, diretta al difensore del M., depositata nel fascicolo di quest’ultimo).
Tale convocazione era stata disposta dalla Questura di Ragusa dopo la presentazione, ad opera del M., in data 22.10.2009, dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno già scaduto, tenendo conto del fatto che la legge impone all'amministrazione (Vedi ultimo comma dell'art. 4 del D. L.vo n. 286/98) di provvedere al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
Appare così evidente che il M., nel giorno in cui avrebbe dovuto essere celebrato il matrimonio con E. L. e nel tempo in cui si è proceduto alle pubblicazioni, non
era titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ma solo di un permesso di soggiorno già scaduto e per il quale aveva presentato domanda di rinnovo (il
22.10.2009).
Il tardivo inoltro della relativa domanda non esclude automaticamente la possibilità del rinnovo, dovendo l'amministrazione valutare le ragioni del ritardo (Consiglio di Stato, 17.8.2000 n. 368 e Consiglio di Stato 9.12.2002, n. 6687), come la presentazione anche tempestiva dell'istanza di rinnovo non implica che lo stesso sarà sicuramente rinnovato, occorrendo valutare la persistenza delle condizioni per il soggiorno.
È stato pure affermato, per le ragioni suddette, che la semplice scadenza del permesso di soggiorno riscontrabile dagli atti d'ufficio non costituisce automaticamente motivo per l’espulsione dello straniero che abbia stabilito in Italia la sede del suoi affari e dei suoi affetti (Consiglio di Stato, 17.8.2000, n. 368).
Ne deriva che lo straniero che abbia presentato con ritardo l'istanza di rinnovo deve considerarsi come colui che sia entrato regolarmente in Italia e sia in attesa di conseguire il permesso di soggiorno.
L'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa, nel caso di specie, ha rifiutato lo celebrazione del matrimonio interpretando l'art. 116 C.C. e le norme di riferimento
alla fattispecie, anche con della circolare n. 19 in data 7.8.2009 del Ministero dell'Interno, nel senso di escludere che il M., nelle condizioni suesposte, potesse
considerarsi regolarmente soggiornante in Italia.
Tale circolare risulta emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che, all’art. 1, ha novellato l'art. 116 C.C., aggiungendo che lo straniero il quale vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'Ufficiale dello Stato Civile anche “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
Dato per pacifico che appare probatorio di detta condizione il permesso di soggiorno, la circolare si prefigge di interpretare la norma in esame per stabilire quali documenti possano pure provare detta condizione, posto che la stessa non richiede la produzione del permesso di soggiorno in corso di validità o per il quale sia stata inoltrata l'istanza di rinnovo nei termini di legge, ma solo la produzione di un “documento” attestante la regolarità del soggiorno nello Stato.
Essa stabilisce, tra l'altro, che lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per provare la sua condizione di soggetto regolarmente soggiornante in Italia al fine di poter contrarre matrimonio, deve produrre il contratto di soggiorno, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione e la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno. Stabilisce, poi, che, per contro, lo straniero, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno deve produrre, per provare di essere regolarmente soggiornante in Italia, la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e il permesso da rinnovare “al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge".
Nel caso di specie, il M. ha prodotto questi due ultimi documenti, ma il Comune di Ragusa ha ritenuto che non ricorressero le condizioni richieste dalla legge in quanto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, pur se presentata dal M. prima della richiesta di pubblicazioni del matrimonio, non sarebbe valutabile al fini della regolarità del suo soggiorno in Italia in quanto inoltrata dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge allo scopo.
Una tale valutazione è stata fondata sulla circolare de qua, che impone agli Ufficiali di Stato Civile di richiedere, oltre a quella dell'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo, anche la prova che la stessa sia presentata nei termini di legge (con la produzione del permesso scaduto).
Una tale interpretazione della norma di legge in esame non appare condivisibile.
Come osservato, lo straniero che abbia presentato in ritardo l'istanza di rinnovo si trova nella stessa condizione di quello che, entrato regolarmente in Italia, sia in attesa del permesso di soggiorno, condizione che la stessa circolare suddetta ritiene idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 116 del codice civile.
Ove si ritenga che lo straniero entrato regolarmente in Italia e in attesa di ottenere il permesso di soggiorno possa contrarre matrimonio, ex art. 116 C.C., in quanto
ritenuto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, sarebbe irragionevole ritenere che non sia in tale condizione e non possa contrarre matrimonio colui che sia entrato regolarmente in Italia ed abbia conseguito il permesso di soggiorno e che, seppure con ritardo, ne abbia chiesto il rinnovo dopo la sua scadenza, posto che costui non è irregolare, ma in attesa del provvedimento amministrativo che consenta il suo soggiorno in Italia per il tempo previsto dalla legge.
Ne deriva che, nel caso di specie, il M. ha documentato la sua condizione di straniero regolarmente soggiornante in Italia, equiparabile a quello dello straniero che sia entrato regolarmente e sia in attesa del permesso di soggiorno già richiesto.
Pertanto, deve considerarsi illegittimo il rifiuto della celebrazione del matrimonio frapposto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa.
Certo, non è dato sapere se l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da costui presentata tardivamente potrà essere accolta o meno, ma si tratta di una valutazione che spetta all'autorità competente e non all'Ufficiale di Stato Civile.
Neppure rileva in questa sede che il M. non si sia presentato in Questura per il giorno fissato ai fini dell'audizione in relazione alla sua istanza di rinnovo, perché le ragioni di tale mancata presentazione potranno essere valutate solo dall'amministrazione deputata a provvedere sulla sua istanza.
Ne deriva che deve ordinarsi al Comune di Ragusa di celebrare il matrimonio in oggetto.
D'altra parte, questa è l'unica interpretazione della norma costituzionale orientata e, diversamente, si porrebbe la questione della sua legittimità costituzionale (Vedi, anche se per profili diversi, l'ordinanza 3.4.2008 con la quale il Tribunale di Venezia ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale di altre norme del codice civile sempre in materia di matrimonio) .
Invero, il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona umana, come riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt.12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000), che a livello costituzionale (art. 2 della Costituzione).
Un tale diritto va inteso nella sua accezione positiva di libertà di contrarre matrimonio con la persona prescelta (Corte Costituzionale n. 445/2002) e in quella negativa di libertà di non sposarsi (Corte Costituzionale n 166/98).
La libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge in assoluta autonomia (e qui viene in gioco anche una tale libertà del cittadino italiano, ovvero la L., anch'ella ricorrente) riguarda la sfera dell'autonomia e dell'individualità e, quindi, una scelta sulla quale lo Stato, che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione), non può interferire, salvo che non vi siano interessi prevalenti incompatibili, quali potrebbero essere la salute pubblica, la sicurezza o l'ordine pubblico.
Interessi prevalenti di tale rango non sussistono nel caso di specie, non essendo il M., per quel che risulta dagli atti e per quel che risultava all’Ufficiale dello Stato Civile al momento di celebrare il matrimonio, un clandestino o un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, tanto che l'amministrazione non si è curata di espellerlo nonostante sia rimasto in Italia per oltre tre anni con permesso di soggiorno scaduto e ciò neppure dopo avere appreso, attraverso la formale richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da costui formulata, della condizione in cui versa lo stesso. Pertanto, si ribadisce che l'interpretazione della norma sostenuta dal Comune di Ragusa, sulla scorta della suindicata circolare del Ministero dell'Interno, oltre a non essere aderente alla lettera e allo spirito dell'art 116 C.C., come novellato, renderebbe quest'ultimo di dubbia legittimità costituzionale. Peraltro, l'interpretazione operata da questo collegio non appare in contrasto con la suddetta circolare e, anzi, è pienamente coerente con la stessa. Ne segue la fondatezza del ricorso.
L'istanza risarcitoria appare inammissibile in questa sede (di volontaria giurisdizione).
Essa è stata probabilmente formulata nella, convinzione che il presente ricorso potesse qualificarsi come ricorso contro atti discriminatori ai sensi degli artt. 43 e 44 del D. L.vo 25.7.1998, n. 286, ma appare evidente che lo stesso debba essere qualificato come ricorso ex art. 112 C.C., tanto che è stata necessaria la deliberazione collegiale, senza contare che il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile non appare ispirato a ragioni discriminatorie per ragioni di razza, colore o nazionalità dei ricorrenti, quanto ad una non corretta interpretazione dell'art. 116 del codice civile.
Poiché il Comune di Ragusa si è determinato a non celebrare il matrimonio sulla scorta delle circolare suddetta, che induce, anche se non necessariamente, ad un’interpretazione conforme a quella di detto ente locale, e visto che non sono ravvisabili comportamenti discriminatori per ragioni legate alla condizione di straniero del M., sussistono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Per Questi Motivi
Visti gli artt. 112 e 116 C.C. e 737 C.P.C.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa di celebrare il matrimonio tra M. E. e L. E., sopra generalizzati.
DICHIARA inammissibile l'istanza risarcitoria e COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Autore:
Tribunale
Dossier:
Famiglia e Religione, Italia, Immigrazione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio, Sicurezza, Diritti fondamentali, Immigrazione, Ufficiale dello stato civile, Ordine pubblico, Stranieri, Famiglia, Permesso di soggiorno
Natura:
Decreto