Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Gennaio 2007

Decreto 10 gennaio 2006

Decreto 10 gennaio 2007: “Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale”.


IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’art. 14, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell’Interno;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, primo comma, lettera d) del citato decreto legge, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall’art. 46, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 recante “Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio”, con il quale è stato conferito, tra l’altro, l’incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTA la Dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa e come strumento di pace nell’area mediterranea, adottata dai Ministri dell’Interno dell’Unione Europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio Europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, al termine del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 gennaio 2004, con il quale è stato istituito il Comitato contro la discriminazione e l’antisemitismo con il compito di esercitare un costante monitoraggio sui pericoli di regressione verso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia e antisemitismo;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 10 settembre 2005, con il quale è stata istituita la Consulta per l’Islam italiano;

VISTA la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2006/515/CE del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si sottolinea la necessità di incoraggiare il dialogo tra le culture, promuovendo il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale, al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;

CONSIDERATO il rilievo crescente attribuito nelle politiche dell’Unione Europea al rispetto del pluralismo linguistico, culturale, etnico e religioso, come principio essenziale alla base dell’integrazione europea, intesa come promozione della cooperazione e della comprensione interculturale e non come livellamento delle differenze o creazione di identità uniformi;

CONSIDERATI i promettenti risultati della Giornata istituzionale di conoscenza e dialogo promossa dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive nei giorni 21 e 22 settembre 2006, con la partecipazione di una delegazione di giovani appartenenti alle tre confessioni religiose monoteiste;

CONSIDERATA l’esigenza di promuovere ulteriori iniziative volte a stabilire un dialogo istituzionale con esponenti delle giovani generazioni appartenenti a diverse confessioni religiose e culture, al fine di favorire la conoscenza e l’integrazione nella prospettiva di una armonica convivenza nella società e nella condivisione dei principi
e dei valori della Costituzione, delle leggi della Repubblica e della società italiana nel contesto dell’unità europea;

RAVVISATA l’opportunità di istituire, per realizzare le suesposte finalità, un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive, mediante l’apporto delle giovani generazioni, in un quadro di pluralismo rispettoso dei citati principi e valori;

DECRETA

Art. 1

1. E’ istituita la Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale, di seguito denominata Consulta giovanile.
2. La Consulta giovanile ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’Ufficio del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.
3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni dalla data del decreto di costituzione.
4. La Consulta giovanile svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con il Ministro dell’Interno, elaborando studi e formulando proposte, al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche di integrazione delle diverse componenti religiose e culturali presenti in Italia, e di individuare le più adeguate soluzioni per un armonico inserimento delle stesse nella società
nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 2

1. Sono chiamati a far parte della Consulta giovanile, in qualità di componenti, esponenti delle giovani generazioni appartenenti a diverse religioni e culture presenti nella società italiana.
2. Con successivo decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell’Interno si provvederà alla individuazione dei componenti della Consulta giovanile.
3. Con decreti del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell’Interno si provvederà, qualora se ne ravvisi l’opportunità, alla modificazione ed integrazione della Consulta Giovanile.

Art. 3

1. La Consulta giovanile è presieduta dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e dal Ministro dell’Interno.
2. La Consulta giovanile si riunisce ogni volta che il Ministro per le Politiche Giovanili e il Ministro dell’Interno ne ravvisano la necessità e comunque almeno tre volte l’anno.
3. La Consulta giovanile si riunisce, di norma, presso la sede indicata all’art.1, comma 2, del presente decreto, o presso il Ministero dell’Interno. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive ed il Ministro dell’Interno possono convocare la Consulta giovanile in luogo diverso dalle sedi sopra indicate, in relazione ad esigenze di volta in volta emergenti.
4. In relazione ai singoli argomenti da trattare, il Presidente può procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.

Art. 4

1. Con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive di concerto con il Ministro dell’Interno previsto dall’art. 2 comma 2 si procede alla nomina di un Coordinatore della Consulta giovanile.
2. Il Coordinatore della Consulta giovanile ne istruisce i lavori e ne assicura il funzionamento. Il Coordinatore, su incarico del Presidente, può riunire in modo informale i membri della Consulta giovanile, o parte di essi, per
adempiere a funzioni istruttorie o di studio di singole questioni.
3. Il Coordinatore riferisce ai due Ministri sull’andamento della Consulta giovanile.
4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta giovanile esperti ed esponenti di Associazioni giovanili presenti sul territorio nazionale, in virtù della specificità dei temi o delle iniziative all’ordine del giorno.
5. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un funzionario dell’Ufficio del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, al quale è affidata la responsabilità della Segreteria tecnica della Consulta giovanile.

Art. 5

1. Nessun compenso è previsto per i componenti della Consulta giovanile.
2. L’attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELL’INTERNO (On. Giuliano Amato)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE (On. Giovanna Melandri)