Decreto 10 aprile 2006
Corte d’appello di Perugia. Decreto 10 aprile 2006: “Rimozione del crocifisso dai seggi elettorali”.
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
Letta la nota prot. 10993/06/S.E., datata 9 aprile 2006, con la quale il Prefetto di Terni ha rappresentato a questo Presidente l’opportunità di provvedere alla revoca della nomina del presidente del seggio elettorale n. 8, installato nel Comune di […], sig. F.C., per avere lo stesso rimosso il crocifisso ivi ubicato ed omesso, inoltre, di ottemperare alla diffida del Sindaco di […], a ripristinare la collocazione di detto crocifisso, “creando notevole tensione all’interno del seggio”;
esaminati gli atti, trasmessi in allegato alla predetta nota prefettizia, via fax, in pari data, tramite il Commissariato di P.S. di […] alle ore 22.29 del 9 aprile 2006;
OSSERVA
Questo Presidente ritiene di non potere fare luogo al provvedimento di revoca richiesto dal Prefetto di Terni, in quanto, non ricorrono, nella fattispecie, le indispensabili condizioni richieste dalla normativa vigente in materia.
Ed, invero, l’articolo 35 del T.U. delle leggi recanti norme per le elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, prevede, al primo comma, che la nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio entro il 30° giorno precedente quello della votazione fra una categoria di soggetti qualificati, elencati nella stessa norma, nonché fra “quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencato all’art. 38”.
Dal tenore letterale della norma in esame, appare evidente che la nomina dei comuni cittadini a presidente di seggio presuppone un giudizio di idoneità degli stessi, a svolgere, responsabilmente, il delicato ufficio di presidente di seggio.
Orbene, non può ritenersi che tale giudizio di idoneità sia venuto meno, per avere il Presidente del seggio n. 8 di […] rimosso il crocifisso appeso alla parete della sua sezione e per avere inoltre omesso di ottemperare alla ordinanza del Sindaco di […] che lo ha diffidato a ripristinarne la collocazione.
Ciò per un triplice ordine di ragioni.
La prima ragione è dovuta al fatto che è assolutamente irrilevante, nella fattispecie in esame, che il seggio sia collocato in un’aula scolastica, dovendosi, invece, considerare tale aula come mero spazio fisico, attualmente e per l’occasione, destinato a svolgere una funzione diversa da quella dell’attività didattica propria della scuola.
La seconda ragione è dovuta al fatto che compete alla responsabile decisione del presidente del seggio accertare e verificare che la sala destinata alle elezioni, abbia le caratteristiche e gli arredi indispensabili per la funzione che deve assolvere, nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 42 del T.U. sopra citato e delle disposizioni tecniche emanate dal competente Ministero dell’Interno.
Orbene, tra ciò che la sala delle elezioni deve avere non è affatto menzionato o considerato il crocefisso, il cui indubbio valore simbolico non è peraltro in discussione in questa sede, rilevando semplicemente l’opportunità che la sala destinata alle elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore.
La terza ed ultima ragione, addirittura assorbente, è che dalla nota prefettizia in esame non è affatto dato di ricavare che la decisione del presidente del seggio, di rimuovere il crocifisso, abbia inciso negativamente sullo svolgimento delle operazioni elettorali.
Né si può sostenere il contrario sulla base della segnalata “notevole tensione all’interno del seggio”.
Tale tensione si deve considerare come un fenomeno del tutto fisiologico, del quale si dovrà dare atto nel processo verbale relativo alle operazioni elettorali, come segno della normale dialettica, verificatasi tra il presidente e gli altri componenti del seggio, su una determinazione che potrà anche non essere condivisibile da parte di costoro ma che nel caso concreto, non presenta affatto i caratteri della prospettata illegittimità.
Per completezza sul punto, questo Presidente osserva ulteriormente che – salva ed impregiudicata ogni altra valutazione di competenza dell’Autorità Giudiziaria penale sulla inottemperanza del presidente del seggio alla diffida rivoltagli dal Sindaco di Amelia – siffatta condotta è anche essa irrilevante ai fini in esame, per la semplice considerazione che il provvedimento sindacale è stato adottato sulla base del R.D. 30.4.1924, n. 965, non pertinente alla fattispecie in esame, in quanto riferibile soltanto agli istituti di istruzione ossia alle scuole, mentre, come si è già sopra rilevato, si versa in materia di seggi elettorali, solo, accidentalmente, allocati in aule scolastiche con una funzione, però, completamente diversa.
Visto l’art. 35 del D.P.R. 361/1957;
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza del Prefetto di Terni, di revoca della nomina di C.F. a presidente del seggio n. 8 del Comune di […], fraz. […] e della sua sostituzione con il vicepresidente.
Ordina alla segreteria di comunicare immediatamente , via fax, il presente provvedimanto al Prefetto di Terni, al signor C.F. e al Sindaco di […], per quanto di rispettiva competenza.
Autore:
Corte d'Appello - Civile
Dossier:
Crocifisso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Libertà di coscienza, Simboli religiosi, Crocifisso, Principio di laicità, Seggi elettoriali, Presidente di seggio, Operazioni elettoriali
Natura:
Decreto