Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2003

Decreto 09 gennaio 1993

Corte d’Appello civile di Venezia. Decreto 9 gennaio 1993.

(omissis)

A chi, come la Corte, ami privilegiare il libero arbitrio del minore sul determinismo familiare, sembra scarsamente enfatizzabile l’elemento confessionale ai fini della decisione; anche se non si può fare a meno di notare come proprio l’elemento confessionale – l’appartenenza alla religione dei Testimoni di Geova – sia per la madre strumento di potere, e per il padre oggetto di valutazione critica.

Essenzialmente, il decreto del TM va confermato per un’unica, ma assorbente considerazione: e cioè che in chiave non già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica probabilità l’affido al padre appare essere l’unico strumento idoneo ad assicurare al minore una gamma di possibilità di scelta di libertà (da coltivarsi o meno: ma in questo consiste il libero arbitrio) che, secondo la soluzione alternativa, o non esiste, o è castigata e compressa, o è ridotta al minimo.

Non ci si nasconde il rischio che la situazione del minore sia ormai “fossilizzata”: ma contribuiscano a ritenerlo affrontabile e superabile sia l’età adolescenziale dell’Alexander sia il ricordo di Guglielmo d’Orange, per il quale “non occorse sperare per intraprendere, né riuscire per perseverare”.

Ed osserva infine la Corte come appaia opportuno accompagnare la riaffermazione del principio (dell’affido al padre) con la parziale riformulazione della cautela accessoria (già peraltro puntualizzata dal TM), onde ridurre al minimo per il minore il trauma per l’intervento: in ordine alla frequentazione del culto dei Testimoni di Geova, alla frequentazione scolastica, ed all’individuazione degli operatori sociali deputati alla sorveglianza.

P.Q.M.

(omissis)

conferma il decreto del TM di cui sopra in punto affido del minore Alexander al padre Perenthaler Angelino, ed in punto periodo di permanenza presso la madre

dispone che il minore, se lo desidera, possa frequentare il culto dei Testimoni di Geova, anche durante il periodo della permanenza presso il padre

dispone altresì che il regime dell’affido, così come disciplinato, rispetti anzitutto le esigenze di continuità scolastica del minore

manda per la vigilanza e la mediazione dei rapporti tra i genitori gli operatori del Consultorio di Malo.

(omissis)