Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Settembre 2012

Decreto 08 agosto 2012, n.7/R

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".

(omissis)

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge.

(omissis)

Art. 9
(Orari e modalità per l’attività funebre)
1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.

(omissis)

Art. 13
(Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato)
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.
2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunicazione al Comune competente  nelle forme previste dal regolamento comunale.
3. L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale.
4. Il Comune stabilisce l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonche´ in strutture socio-sanitarie o socioassistenziali.
[…]

Art. 14
(Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato)
1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all’articolo 13, l.r. 15/20011, devono comprendere le seguenti materie:
a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione;
b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse;
c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere;
d) linguaggi: lo spazio, l’arredo e l’addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia;
e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito;
f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie.
3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

(omissis)

Art. 22
(Concessioni cimiteriali per sepolture private)
1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ) o ad enti morali, l’uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

(omissis)