Decreto 05 giugno 1995
Tribunale per i Minorenni di Napoli. Decreto 5 giugno 1995.
(De mennato; Cosentino)
Fatto e Diritto
(omissis)
La minore ha chiesto di essere ammessa al matrimonio anticipato con G.C., nato il 3 febbraio 1976, adducendo a grave motivo il proprio stato di gravidanza.
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare la domanda sia perché la minore, come notato in sede di comparizione personale del verbalizzante, pare non avere raggiunto una sufficiente indipendenza psicologica della propria madre, sia perché occorre considerare la precaria situazione abitativa: i nubendi vivrebbero a casa dei genitori di lei. Va notato che la minore non ha assolto gli obblighi scolastici, risultando avere come scolarità la seconda media. Il C., inoltre, appena diciannovenne, assolve in atto gli obblighi militari di leva. Lo stato di gravidanza della minore non può da solo costituire grave motivo per l’ammissione al matrimonio anticipato, se non accompagnato da una sufficiente maturità e indipendenza del minore e dall’esistenza in atto di valide prospettive di formazione di un’autonomia famiglia.
Nulla toglie che la giovane ricorrente possa addivenire al matrimonio dopo l’evento, una volta maggiormente maturata la propria coscienza di donna e di madre, ed una volta assicurata la valida costituzione di una famiglia, con la stabile presenza del marito presso di lei, preferibilmente – anche se non necessariamente – in una abitazione separata da quella della famiglia di origine.
Autore:
Tribunale per i Minori
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Matrimonio, Autorizzazione, Minori, Necessità, Gravi motivi, Gravidanza, Insufficienza, Ulteriori circostanze
Natura:
Decreto