Decreto 04 novembre 2008
Tribunale Civile. Decreto 4 novembre 2008: “Diniego dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del paziente”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il GIUDICE TUTELARE
Visto il ricorso depositato in data 31 ottobre 2008, nel procedimento per amministrazione di sostegno iscritto al n. …. del registro dell’anno 2008, promosso da L.P., nato a […]
nei confronti di […], C.F., nato a […], non costituito
pronuncia il seguente
DECRETO
Il ricorrente signor P. L. ha esposto che il signor F. C., con il quale intercorre un rapporto di affinità di secondo grado, si trova ricoverato presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Di Dio di Cagliari, reparto di chirurgia, con una diagnosi di “emorragia digestiva da gastrite erosiva e ulcere duodenali”; che, secondo quanto emerge dalla certificazione medica in atti, le condizioni di salute del C. rendono necessaria una trasfusione di sangue, e che il paziente, ancora vigile, rifiuta consapevolmente tale terapia in osservanza del proprio credo religioso.
Il ricorrente ha inoltre affermato di essere stato indicato dal sig. C., quale amministratore di sostegno per l’ipotesi della sua eventuale perdita di capacità, affinchè in attuazione della volontà dello stesso C., espressa e consacrata in un documento da lui sottoscritto in presenza di due testimoni, e contenente direttive anticipate di trattamento, provvedesse al rifiuto di successivi trattamenti trasfusionali, anche nella ipotesi di imminente pericolo di vita.
Il signor P. L. ha pertanto proposto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del signor F. C. dichiarando la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, e chiedendo con separata istanza di essere nominato in via provvisoria ed urgente al fine di poter dare attuazione, per l’ipotesi di perdita di conoscenza del C., alla volontà di quest’ultimo in ordine al rifiuto delle trasfusioni.
Deve in primo luogo rilevarsi che secondo il nostro ordinamento, ed in particolare secondo il principio costituzionale sancito dall’art. 32 della Carta Costituzionale, nessun trattamento sanitario può essere imposto senza il consenso del soggetto interessato se non nelle ipotesi previste dalla legge (unica ipotesi è quella dell’art. 2 della legge 13 maggio 1978 n. 180).
E’ quindi pacifico che, sulla base dei principi costituzionali dell’art. 2, 13 e 32 Cost., debba affermarsi che la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di autodeterminarsi in relazione al rifiuto di qualsiasi terapia medica: sia di quelle necessarie ad evitare, in generale, danni per la salute, sia anche delle cure necessarie per scongiurare un esito sicuramente o probabilmente letale.
Non è pertanto possibile, al di fuori dei limiti richiamati, procedere ad alcun trattamento terapeutico senza che lo stesso sia preceduto da un consenso attuale, informato e consapevole da parte del soggetto cui tale trattamento deve essere applicato; il paziente è l’unico interlocutore legittimato a consentire la effettuazione sulla sua persona del trattamento medico, e di fronte al suo consapevole rifiuto l’attività del medico deve necessariamente arrestarsi.
Al momento della proposizione del ricorso il signor F. C. ha rifiutato la trasfusione di sangue ritenuta dai sanitari necessaria, in relazione alle sue condizioni fisiche, al fine di evitare un peggioramento delle stesse e conseguenze pregiudizievoli per la sua salute o un eventuale pericolo per la sua vita; e correttamente i sanitari hanno omesso di procedere alla trasfusione.
Il ricorrente, genero del C., ha domandato di essere nominato in via d’urgenza amministratore di sostegno al fine di poter manifestare ai medici tale volontà di rifiuto della trasfusione per la ipotesi di perdita di conoscenza da parte dell’interessato, e di conseguente sua incapacità di continuare ad esprimere il proprio rifiuto della terapia.
In via preliminare, la domanda deve ritenersi processualmente ammissibile, stante la possibilità che l’incapacità del C. sopravvenga in breve tempo (il paziente versa in stato di gravissima anemia, come si desume dal valore dell’emoglobina, sceso a 7,5). Dalla certificazione medica prodotta in data 4 novembre 2008 ad integrazione della domanda risulta che il paziente “…è a rischio di morte da shock emorragico…”.
Deve peraltro rilevarsi, nel merito, come attualmente nel nostro ordinamento non abbia ancora trovato ingresso alcuna disposizione normativa che disciplini la possibilità per un soggetto di esprimere una volontà in relazione alle terapie mediche che potrebbero rendersi necessarie nei suoi confronti nella ipotesi di una sua futura ed eventuale incapacità di intendere e di volere.
Ci si riferisce, in particolare, alla problematica, particolarmente attuale e discussa, relativa alle cosiddette “direttive anticipate di trattamento”, definite da alcuni anche come “testamento biologico”.
Ci troviamo quindi di fronte ad un quadro normativo in cui allo stato non è in alcun modo positivamente prevista la possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un momento successivo a quello in cui la volontà viene manifestata, ed in cui il soggetto versi in una situazione di incapacità di intendere e di volere.
E’ ormai pacifico in giurisprudenza che il dissenso del paziente debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale ed informata, e tale non potrebbe detta manifestazione essere appieno qualora presa in esame in un momento successivo, in relazione ad un quadro clinico evidentemente mutato.
E’ ben vero che nella giurisprudenza, di merito ed anche di legittimità, si rinvengono, negli ultimi anni, pronunce tese ad una maggiore valorizzazione della volontà espressa da un soggetto in epoca antecedente al sopravvenire della propria incapacità; ma va tenuto presente che dette pronunce riguardavano ipotesi affatto diverse, in cui le istanze tendevano ad evitare il ricorso a terapie che, al limite dell’accanimento terapeutico, non avessero comunque alcuna possibilità di migliorare le condizioni fisiche del paziente, ma la sola finalità del suo mantenimento in vita.
In particolare, non può non sottolinearsi che, in assenza di una positiva disciplina normativa che attribuisca ultrattività (anche dopo la perdita della capacità dell’interessato di determinarsi autonomamente) alla volontà del rifiuto di cure cosiddette “salva-vita” – cioè di quelle idonee ad assicurare un pieno recupero della integrità fisica – l’attribuzione ad un terzo (quale è l’amministratore di sostegno) della facoltà di farsi latore di quella volontà si concreterebbe nel rimettere formalmente, per via giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del sacrificio di una vita potenzialmente sana; soluzione che appare insostenibile alla stregua dell’attuale ordinamento.
Pertanto deve concludersi, come già in passato affermato da questo tribunale (vedi decreto 2001/2615), che di fronte alla perdita di coscienza dell’interessato che in precedenza avesse rifiutato la terapia trasfusiva, l’aver ricevuto il dissenso del paziente non esclude l’obbligo del medico di porre in essere tutti gli interventi necessari ed indifferibili volti alla tutela dello stesso ed alla salvaguardia della sua vita, comprese le terapie in precedenza rifiutate dal ricoverato.
Per quanto considerato, ritenuto che alla stregua dei documenti allegati al ricorso, sia applicabile a C. F., in via provvisoria ed urgente, l’istituto dell’amministrazione di sostegno; visti gli artt. 405 e seguenti cod. civ., così come modificati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, nomina amministratore di sostegno in via provvisoria del signor C. F., nato a […] il […], il genero signor L. P., nato a […] il […]; attribuisce all’amministratore nominato il potere-dovere di prendersi cura della persona del beneficiario F. C., laddove questi non sia più in grado di manifestare una volontà; di assumere presso i sanitari tutte le informazioni sulla salute di quest’ultimo e di prestare il consenso informato per gli interventi terapeutici; di richiedere gli interventi medici, farmacologici e psicoterapici che appaiano necessari e/o utili; di regolare, sentito il beneficiario, orari e modalità delle visite di soggetti estranei alla famiglia; non autorizza l’amministratore di sostegno, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del C., a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione di sangue, che i sanitari dovessero ritenere necessarie ed indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente e della sua stessa vita; fissa per l’esame del beneficiario e dei suoi prossimi congiunti l’udienza del […] 2008 ad ore 9,00.
Cagliari, 4 novembre 2008
Il Giudice Tutelare
dott. Donatella Satta
Autore:
Tribunale Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Consenso, Emotrasfusioni, Diritto alla salute, Bioetica, Trattamenti sanitari, Testamento biologico, Pericolo di vita, Incapacità di intendere e volere, Amministratore di sostegno
Natura:
Decreto