Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Aprile 2009

Decreto 01 aprile 2009

Tribunale Civile di Roma. Sezione I bis. Decreto 1° aprile 2009: “Richiesta di nomina di un amministratore di sostegno e difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE I BIS
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare, dott.ssa Chiara Giammarco ha pronunciato il seguente

DECRETO
nel procedimento iscritto nel registro A.d.s. xxxx

letto il ricorso con il quale xxxx, dichiaratasi “in stato di buona salute e pienamente capace d’intendere e volere”, ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno in proprio favore, designando a tale scopo l’avv. xxxxx, per il tempo in cui “con l’avanzare degli anni, si possa trovare nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”, al fine di essere rappresentata nella gestione del suo patrimonio e del suo reddito e per le questioni attinenti alla sua “vita personale”;

considerato che nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, contrariamente a quanto sostenuto da Trib. Modena 5.11.2008 , si deve necessariamente distinguere tra la designazione dell’amministratore da parte dell’interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, effettuabile, ai sensi dell’art. 408 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed il provvedimento del giudice di apertura dell’amministrazione, che ha come proprio presupposto l’attualità della situazione di “infermità fisica o psichica…di provvedere ai propri interessi”;

ritenuto che la necessità dell’attualità del presupposto dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi può desumersi non solo dalla lettera del primo comma dell’art. 404 c.c. (la nomina dell’amministratore di sostegno è prevista per la persona che “si trova” nella situazione di impossibilità), ma anche dall’immediata esecutività del decreto di nomina prevista dal primo comma dell’art. 405 c.c.;

ritenuto che le ipotesi di differimento dell’esecutività del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, previste dal secondo e dal terzo comma dell’art. 405 c.c. (per le situazioni di impossibilità di provvedere ai propri interessi che riguardano minori, interdetti o inabilitati) non si pongono in contrasto con quanto osservato, essendo basate non sulla mancanza di attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi da parte della persona, ma, piuttosto, sull’esistenza di soggetti che sono già investiti di funzioni relative alla sua protezione e cura, nonché relative alla gestione dei suoi beni ( genitori, tutore o curatore);

ritenuto pertanto, di non poter accogliere la richiesta della ricorrente per difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità del soggetto destinatario della misura di protezione di provvedere ai propri interessi

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Pubblico Ministero

Roma, 1° aprile 2009

Il G.T.
Chiara Giammarco