Decisione 27 novembre 2000, n.2000/750/CE
Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006).
(da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 2 dicembre 2000 pag. 0023 – 0028)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 13,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
previa consultazione del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente al trattato sull’Unione europea, l’Unione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
(2) Il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto all’Unione europea di elaborare e rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione.
(3) L’Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. L’uso del termine “razza” nella presente decisione non implica in alcun modo l’accettazione di siffatte teorie.
(4) Nell’attuazione del programma, la Comunità deve mirare, conformemente al trattato, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
(5) Le diverse forme di discriminazione non sono classificabili per ordine di importanza, essendo tutte egualmente intollerabili. Il programma mira sia allo scambio delle buone prassi già esistenti negli Stati membri sia alla promozione dell’elaborazione di nuove prassi e politiche di lotta alle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla. La presente decisione può contribuire ad instaurare una strategia globale di lotta a qualsiasi discriminazione fondata su diversi motivi, che dovrebbe essere ormai sviluppata parallelamente.
(6) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda le questioni di genere, hanno dimostrato che la lotta alla discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete destinati a rafforzarsi reciprocamente. Insegnamenti simili possono essere tratti dall’esperienza in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica nonché sugli handicap.
(7) Occorre che il programma affronti tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche. Le discriminazioni fondate su motivi diversi possono avere caratteristiche simili e possono essere combattute in modi simili. L’esperienza acquisita in numerosi anni di lotta ad alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione. Occorre, tuttavia, tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si devono pertanto prendere in considerazione le particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l’accessibilità delle attività e dei risultati.
(8) È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione di tutti gli enti e istituzioni pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni. Occorre al riguardo tenere conto dell’esperienza e della competenza delle organizzazioni non governative a livello locale e nazionale.
(9) Numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e competenza in materia di lotta alla discriminazione e di rappresentanza legale su scala europea delle persone esposte a discriminazioni. Esse possono pertanto contribuire efficacemente ad una migliore comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma tengano conto dell’esperienza delle persone esposte alle discriminazioni. In passato, la Comunità ha apportato un finanziamento di base a diverse organizzazioni attive nel settore delle discriminazioni. Pertanto, la concessione di un finanziamento di base ad organizzazioni non governative efficienti può costituire uno strumento prezioso nella lotta alle discriminazioni.
(10) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(11) Per rafforzare il valore aggiunto dell’azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità tra le azioni attuate nel quadro della presente decisione e gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro del Fondo sociale europeo effettuati nei settori dell’istruzione, della formazione e delle pari opportunità tra uomini e donne e le azioni volte a promuovere l’integrazione sociale. Occorre inoltre garantire la coerenza e la complementarità con le pertinenti attività dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.
(12) L’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall’altro, i paesi dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano allo spazio economico europeo (EFTA-SEE). Occorre prevedere peraltro l’apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d’associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo le procedure da convenire con tali paesi.
(13) Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
(14) Occorre che la Commissione e gli Stati membri si impegnino a far sì che tutti i testi, gli orientamenti e gli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del presente programma siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice ed accessibile.
(15) Occorre tener conto della necessità di fornire, se del caso, un’assistenza speciale per consentire alle persone di superare gli ostacoli che dovessero frapporsi alla loro partecipazione al programma.
(16) Per il successo di qualsiasi azione comunitaria occorre controllare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi.
(17) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azione proposta, concernente il contributo della Comunità alla lotta alla discriminazione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a causa, fra l’altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria delle buone prassi. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,
DECIDE:
Articolo 1
Istituzione del programma
Le presente decisione istituisce, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, un programma d’azione comunitario volto a promuovere misure di lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (in seguito denominato “programma”).
Articolo 2
Obiettivi
Nell’ambito delle competenze comunitarie il programma sostiene e integra gli sforzi a livello di Comunità e di Stati membri volti a promuovere misure di prevenzione e lotta alla discriminazione, semplice e multipla, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell’efficacia delle politiche e delle prassi;
b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione, in particolare rafforzando i mezzi d’azione delle organizzazioni e sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo, tenendo nel contempo conto degli aspetti specifici delle diverse forme di discriminazione;
c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione.
Articolo 3
Azioni comunitarie
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, possono essere realizzate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:
a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante l’effettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e di criteri di riferimento qualitativi e quantitativi, nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali, nonché valutazione dell’efficacia e dell’impatto della legislazione e delle prassi antidiscriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;
b) cooperazione transnazionale e promozione di una rete a livello europeo fra le parti che operano nel campo della prevenzione e della lotta alla discriminazione, comprese le organizzazioni non governative;
c) promozione della sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta alla discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, soprattutto attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.
2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.
Articolo 4
Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri
1. La Commissione:
a) garantisce l’attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma in conformità con l’allegato;
b) procede ad uno scambio periodico di opinioni con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. A tal fine, la Commissione mette le informazioni utili a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali. La Commissione informa delle loro opinioni il comitato istituito a norma dell’articolo 6.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:
a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa, incluse le organizzazioni non governative, quali che siano le loro dimensioni;
b) promuovere una cooperazione e un dialogo attivi fra tutti i soggetti che partecipano al programma, fra l’altro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta alla discriminazione;
c) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nell’ambito del programma;
d) fornire informazioni accessibili e assicurare una pubblicità e un seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal programma.
Articolo 5
Misure di attuazione
1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
a) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;
b) il piano di lavoro annuale per l’attuazione delle azioni del programma, compresa la possibilità di adattare o completare i temi del programma;
c) il sostegno finanziario comunitario;
d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie azioni del programma;
e) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni ed organizzazioni da sostenere, presentato dalla Commissione;
f) i criteri di controllo e di valutazione del programma, in particolare il rapporto costo/efficacia, nonché le modalità di divulgazione e di trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Cooperazione con altri comitati
Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure di cui all’articolo 8, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta alla discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata con il comitato e con i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.
Articolo 8
Coerenza e complementarità
1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell’Unione, in particolare mediante l’istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all’occupazione, alla parità uomo-donna, all’integrazione sociale, alla cultura, all’istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell’ambito del programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dell’Unione, in particolare quelle avviate nell’ambito dei fondi strutturali e dell’iniziativa comunitaria EQUAL.
3. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.
Articolo 9
Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a) i paesi EFTA/SEE, secondo le condizioni stabilite dall’accordo SEE;
b) i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli d’associazione;
c) Cipro, Malta e la Turchia, partecipazione finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con detti paesi.
Articolo 10
Dotazione finanziaria
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma per il periodo 2001-2006 è pari a 98,4 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 11
Controllo e valutazione
1. La Commissione controlla regolarmente l’attuazione del programma in cooperazione con gli Stati membri, secondo le procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o 3.
2. La Commissione procede alla valutazione del programma con l’assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza, l’efficacia e il rapporto costo/efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2, nonché l’impatto del programma nel suo insieme.
La valutazione riguarda inoltre la complementarità fra le azioni intraprese nell’ambito del programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti della Comunità.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull’attuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
É. Guigou
ALLEGATO
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I. Settori d’azione
Nell’ambito delle competenze conferite dal trattato alla Comunità, il programma può intervenire nei settori seguenti:
a) non discriminazione nell’ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) non discriminazione nell’ambito e da parte dei media;
c) partecipazione paritaria all’iter decisionale in materia politica, economica e sociale;
d) accesso paritario ai beni e ai servizi e alla fornitura di beni e servizi, a disposizione del pubblico, in particolare in materia di alloggio, trasporti, cultura, attività di tempo libero e sport;
e) sorveglianza efficace delle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla;
f) diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
g) integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie negli altri settori.
In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell’integrazione orizzontale delle questioni di genere.
Nell’attuazione del programma la Commissione può avvalersi di un’assistenza tecnica e/o amministrativa, proficua sia per la Commissione che per i beneficiari, in relazione con le misure di identificazione, preparazione, gestione, seguito, audit e controllo del programma o dei progetti.
La Commissione può parimenti effettuare studi, organizzare incontri di esperti, intraprendere azioni di informazione e pubblicazione direttamente collegate all’obiettivo del presente programma.
II. Accesso al programma
Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate nel presente allegato, l’accesso al programma è aperto alle istituzioni e agli enti pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni, in particolare:
a) gli Stati membri;
b) gli enti locali e regionali;
c) gli organismi che promuovono la parità di trattamento;
d) le parti sociali;
e) le organizzazioni non governative;
f) le università e gli istituti di ricerca;
g) gli uffici statistici nazionali;
h) i media.
III. Azioni
Parte 1 – Analisi e valutazione
Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:
1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull’ampiezza della discriminazione nella Comunità nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l’efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione (analisi comparativa) nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutarne l’efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;
4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati per i vari motivi di discriminazione singolarmente e a livello trasversale.
Nell’applicazione di questa parte del programma, la Commissione ne assicurerà in particolare la coerenza e complementarità con le attività dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST e del programma statistico comunitario.
Parte 2 – Rafforzamento delle capacità
Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e l’efficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta alla discriminazione nei settori contemplati dal presente programma:
1) le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell’efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l’applicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l’adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati di materiali destinati a rafforzare la visibilità, e manifestazioni. Nella selezione delle richieste di finanziamento, il programma terrà conto della diversità della discriminazione.
2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta alla discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta alla discriminazione.
Il finanziamento di base è limitato ad un massimale del 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno.
Le modalità di selezione di dette organizzazioni possono tener conto del carattere diverso ed eterogeneo dei gruppi confrontati alla discriminazione.
Parte 3 – Sensibilizzazione
Attività che possono beneficiare di un aiuto:
1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;
2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l’attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;
3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l’individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l’attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta alla discriminazione;
4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionali.
IV. Modalità di presentazione delle domande di aiuto
Parte 1: Questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.
Parte 2: Le parti 2, punto 1) e 2, punto 2) saranno attuate mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.
Parte 3: Questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3, punto 2) e 3, punto 3) possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.
Autore:
Consiglio dell'Unione europea
Parole chiave:
Politiche, Integrazione sociale, Parità uomo-donna, Attuazione, Sensibilizzazione, Cooperazione trasnazionale, Tendenze sessuali, Discrminazioni, Lotta, Programma d'azione, Misure, Convinzioni personali, Occupazione, Origine etnica, Razza, Istituzione, Età, Handicap, Promozione, Formazione, Istruzione, Religione, Cultura
Natura:
Decisione