Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2010

Decisione 26 novembre 2009, n.2009/895/CE

Posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
previa consultazione della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:

(1) Dalla data d’introduzione dell’euro la Comunità ha competenza per le questioni monetarie e valutarie.
(2) Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.
(3) La Repubblica italiana, per conto della Comunità, ha concluso il 29 dicembre 2000 una convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano.
(4) Nelle conclusioni del 10 febbraio 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione di monete.
(5) La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari.
(6) La convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano dovrebbe pertanto essere rinegoziata quanto prima, affinché il nuovo regime entri in vigore il 1o gennaio 2010 insieme alle nuove norme sulle modalità d’introduzione delle monete in euro stabilite dalla raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, sugli orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, approvata dal Consiglio nelle conclusioni del
10 febbraio 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La Repubblica italiana notifica allo Stato della Città del Vaticano la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano (la «convenzione») e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.

Articolo 2
In sede di rinegoziazione della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la Comunità persegue le seguenti modifiche:
a) la convenzione è conclusa tra la Comunità e lo Stato della Città del Vaticano. Il testo della convenzione è una versione codificata della convenzione vigente con l’inclusione delle modifiche;
b) lo Stato della Città del Vaticano s’impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti. Esso si impegna altresì ad adottare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria se e qualora sia creato un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano;
c) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Vaticano è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa, intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Vaticano siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse nell’anno n-1 nella Repubblica italiana per il numero di abitanti dello Stato della Città del Vaticano. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa al 51 % la proporzione minima delle monete in euro del Vaticano da introdurre al loro valore facciale;
d) per controllare i progressi compiuti nell’attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ed ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell’inflazione e dell’evoluzione del mercato delle monete da collezione. Esso esamina ogni cinque anni l’adeguamento della proporzione minima delle monete da introdurre al loro valore facciale e può decidere di aumentare tale proporzione. Esso adotta le proprie decisioni all’unanimità e si dota di un regolamento interno;
e) le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l’accordo del comitato misto, con un’altra zecca dell’Unione europea che conia monete in euro. Ai fini dell’approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dalla Repubblica italiana;
f) la Corte di giustizia delle Comunità europee è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione.
Se la Comunità o lo Stato della Città del Vaticano ritiene che l’altra parte non abbia adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora la Comunità o il Vaticano non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione.

Articolo 3
I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Repubblica italiana e la Commissione sono legittimate a siglare la convenzione per conto della Comunità. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie che rientrano nella sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.

Articolo 4
Una volta siglata la convenzione, la Commissione è legittimata a concludere la stessa per conto della Comunità, a meno che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione debba essere sottoposta al Consiglio.

Articolo 5
La Repubblica italiana, la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente J. BJÖRKLUND