Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Ottobre 2007

Decisione 17 ottobre 2007, n.675

Commissione delle Comunità europee. Decisione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (2007/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nell’intento di promuovere la lotta contro il traffico di esseri umani a livello europeo e in linea con la dichiarazione di Bruxelles del 2002 in cui si ribadisce la necessità che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, con decisione 2003/209/CE della Commissione è stato istituito un gruppo consultivo denominato “gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani” .

(2) Il mandato del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani è apportare un sostanziale contributo allo sviluppo della prevenzione e della repressione del traffico di esseri umani, consentire alla Commissione di raccogliere opinioni sulle sue iniziative afferenti alla tratta degli esseri umani e presentare una relazione fondandosi sulle raccomandazioni contenute nella dichiarazione di Bruxelles. Il gruppo di esperti ha presentato la relazione nel dicembre 2004, insieme con una serie di raccomandazioni dirette a lanciare nuove proposte concrete a livello europeo.

(3) La comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2005 “Lotta contro la tratta degli esseri umani — un approccio integrato e proposte per un piano d’azione” è ampiamente ispirata alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. Il 1°dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, che a sua volta integra alcuni dei suggerimenti espressi nella comunicazione della Commissione.

(4) È opportuno che il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani prosegua le proprie attività, visto l’ottimo lavoro svolto dal 2003, che ha consentito alla Commissione di sviluppare le sue strategie in tale ambito, e la crescente importanza assunta da questo settore politico a livello globale. È necessario emanare una nuova decisione che tenga conto di un’Unione europea allargata ed estendere l’ambito di attività del gruppo di esperti in modo che possa avvalersi di maggiori competenze e affrontare un fenomeno così mutevole come il traffico di esseri umani.

(5) È opportuno che il gruppo di esperti continui a consigliare la Commissione affinché tenga conto degli sviluppi attuali, a livello europeo, nazionale e internazionale. In particolare, è auspicabile che la coadiuvi nell’attuazione e nello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani del dicembre 2005, prestando un’attenzione speciale allo sfruttamento della manodopera.

(6) Il gruppo di esperti dovrebbe comporsi di 21 membri che rappresentino equamente organismi pubblici degli Stati membri dell’UE e organizzazioni senza scopo di lucro dell’Unione europea, e di Europol. È opportuno che possano diventare membri anche esperti del mondo accademico e consulenti specializzati del settore non profit.

(7) Il gruppo di esperti dovrebbe poter istituire sottogruppi che ne facilitino e accelerino il lavoro esaminando aspetti specifici. È opportuno che sia il gruppo di esperti nel suo insieme ad approvare il mandato dei sottogruppi, che dovrà essere chiaramente definito.

(8) Occorre stabilire delle regole sulla divulgazione d’informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti, nel rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza di cui all’allegato della decisione2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione.

(9) I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(10) Il mandato dei membri dovrebbe essere triennale e rinnovabile.

(11) La decisione 2003/209/CE deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

È istituito un “gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani”, di seguito “il gruppo”.

Articolo 2

Consultazione

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

2. Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a) avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

b) coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

c) aiuta la Commissione a valutare l’andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

d) assiste la Commissione nell’individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta;

e) il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell’UE, dell’attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani e le forme connesse di sfruttamento. Terrà altresì conto della specificità di genere.

3. Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione che è opportuno consultare il gruppo su una questione specifica.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. Il gruppo consta di 21 membri. L’invito a candidarsi a membro del gruppo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel sito web pubblico della direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza.

2. I membri del gruppo sono specialisti con competenza ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera, e provengono:

a) dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11 membri);

b) dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 5 membri);

c) dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4 membri);

d) da Europol (1 membro);

e) possono diventare membri anche persone con esperienza di attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell’Unione europea.

3. I membri di cui al paragrafo 2, lettera a), sono designati e nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi. Il membro di cui al paragrafo 2, lettera d), è nominato da Europol.

4. I candidati ritenuti idonei in base all’invito a candidarsi, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva cui la Commissione potrà attingere, se necessario, per la sostituzione dei membri.

5. I membri del gruppo restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

6. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del mandato.

7. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza o l’esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l’indipendenza.

8. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

9. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

2. D’accordo con la Commissione, il gruppo può istituire al suo interno sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi constano al massimo di nove membri e si sciolgono una volta espletato il mandato.

3. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

4. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assume i compiti di segreteria delle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. A tali riunioni possono partecipare rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

6. La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Esperti supplementari

1. La Commissione può invitare esperti o osservatori esterni, con competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del gruppo.

2. La Commissione può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative a partecipare alle riunioni del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2. I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2003/209/CE è abrogata.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica per tre anni.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente