Decisione 07 ottobre 2003, n.738
Decisione del Consiglio, 7 ottobre 2003, che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche
(Gazzetta ufficiale n. L 267 del 17/10/2003)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione(1),
visto il parere della Banca centrale europea(2),
considerando quanto segue:
(1) In base alla convenzione monetaria del 29 dicembre 2000, tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede(3) (in prosieguo denominata "la convenzione monetaria"), lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato a utilizzare l'euro come moneta ufficiale e a conferire corso legale alle banconote e monete in euro.
(2) In base alla convenzione monetaria, la Città del Vaticano è autorizzata a coniare monete in euro per un valore nominale massimo annuo di 670000 EUR e per un importo aggiuntivo per un valore nominale di 201000 EUR in tre circostanze speciali, segnatamente nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico.
(3) Una precedente convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana consentiva al primo di coniare ogni anno monete in lire italiane per un valore nominale massimo di un miliardo di lire italiane per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi per anno(4).
(4) La precedente convenzione monetaria autorizzava anche lo Stato della Città del Vaticano a coniare monete in lire italiane per un importo supplementare di trecento milioni di lire italiane all'anno per non oltre trenta milioni di pezzi, in tre speciali circostanze, e segnatamente, nell'anno in cui si verifica la vacanza della Santa Sede, in ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico.
(5) Il numero massimo di monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato a coniare in base alla nuova convenzione monetaria è inferiore al numero massimo di monete esplicitamente autorizzato dalla convenzione monetaria precedente sia in circostanze normali che in circostanze speciali. Pertanto, è opportuno aumentare il valore nominale delle emissioni di monete in euro cui lo Stato della Città del Vaticano può procedere annualmente nonché in circostanze speciali. Il valore nominale totale delle monete emesse annualmente dallo Stato della Città del Vaticano si inscrive nel volume totale di monete emesse dalla Repubblica italiana, soggetto all'approvazione preventiva da parte della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.
(6) Il 3 gennaio 2003 la Repubblica italiana(5) ha ufficialmente richiesto di aumentare il valore nominale massimo annuale delle monete in euro che lo Stato della Città del Vaticano può emettere sia in circostanze normali che in circostanze particolari. I nuovi limiti massimi proposti dalla Repubblica italiana corrispondono in pieno al numero massimo di monete che erano state esplicitamente autorizzate dalla convenzione monetaria precedente.
(7) La Repubblica italiana dovrebbe essere autorizzata a dare esecuzione alle modifiche della convenzione monetaria,
DECIDE:
Articolo unico
1. La convenzione monetaria è modificata come segue:
a) l'articolo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:"Lo Stato della Città del Vaticano può emettere, dal 1o gennaio 2004, monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 1000000 di EUR.";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Nell'anno in cui la Santa Sede diventa vacante, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300000 EUR.
In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300000 EUR.
Nell'anno di apertura di un Concilio ecumenico lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo 3, per l'importo di 300000 EUR."
2. La Repubblica italiana è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione monetaria a nome della Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Tremonti
(1) Raccomandazione del 3 luglio 2003.
(2) GU C 212 del 6.9.2003, pag. 10.
(3) GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1.
(4) Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano del 3 dicembre 1991 – Aggiornamento alla GU del 6.5.97. Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano ratificata dalla Repubblica italiana con legge 119/1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
(5) Lettera del sig. Tremonti, ministro dell'Economia e delle finanze della Repubblica italiana, al sig. Christodoulakis, presidente del Consiglio, del 3 gennaio 2003.
Autore:
Consiglio d'Europa
Dossier:
Italia, Unione europea, Stato Città del Vaticano
Parole chiave:
Santa Sede, Giubileo, Stato Città del Vaticano, Euro, Convenzione monetaria, Conio, Anno santo, Concilio ecumenico
Natura:
Decisione