Costituzione 22 febbraio 1996
Costituzione apostolica 22 febbraio 1996: “Universi dominici gregis”.
GIOVANNI PAOLO II
SOMMO PONTEFICE
COSTITUZIONE APOSTOLICA UNIVERSI DOMINICI GREGIS CIRCA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
E L’ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA
Pastore dell’intero gregge del Signore è il Vescovo della Chiesa di Roma, nella quale il Beato Apostolo Pietro, per sovrana disposizione della Provvidenza divina, rese a Cristo col martirio la suprema testimonianza del sangue. È pertanto ben comprensibile che la legittima successione apostolica in questa Sede, con la quale « a causa dell’alta preminenza deve trovarsi in accordo ogni Chiesa »,(1) sia stata sempre oggetto di speciali attenzioni.
Proprio per questo i Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l’ordinata elezione del Successore. Così, ancora in tempi a noi vicini, i miei predecessori san Pio X,(2) Pio XI,(3) Pio XII,(4) Giovanni XXIII (5) e da ultimo Paolo VI,(6) ciascuno nell’intento di rispondere alle esigenze del particolare momento storico, provvidero ad emanare in proposito sagge e appropriate regole, per guidare l’idonea preparazione e l’ordinato svolgimento del consesso degli elettori a cui, per la vacanza della Sede Apostolica, è demandato l’importante ed arduo ufficio di eleggere il Romano Pontefice.
Se oggi mi accingo ad affrontare a mia volta questa materia, non è certamente per poca considerazione di quelle norme, che anzi profondamente apprezzo e in gran parte intendo confermare, almeno quanto alla sostanza ed ai principi di fondo che le hanno ispirate. Ciò che mi muove a questo passo è la consapevolezza della mutata situazione nella quale sta vivendo oggi la Chiesa e la necessità, inoltre, di tener presente la revisione generale della legge canonica, felicemente attuata col plauso di tutto l’Episcopato mediante la pubblicazione e promulgazione dapprima del Codice di Diritto Canonico e poi del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. A tale revisione, ispirata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, è stata successivamente mia premura adeguare la riforma della Curia Romana con la Costituzione apostolica Pastor Bonus.(7) Del resto, proprio quanto disposto dal canone 335 del Codice di Diritto Canonico, e riproposto nel canone 47 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lascia intendere il dovere di emanare e di costantemente aggiornare leggi specifiche, che regolino la provvista canonica della Sede Romana, per qualsiasi motivo vacante.
Nella formulazione della nuova disciplina, pur tenendo conto delle esigenze del nostro tempo, mi sono preoccupato di non deflettere nella sostanza dalla linea della saggia e veneranda tradizione finora invalsa.
Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana. Ciò riguarda, in primo luogo, l’organismo a cui è demandato l’ufficio di provvedere alla elezione del Romano Pontefice: per prassi millenaria, sancita da precise norme canoniche, confermate anche in una esplicita disposizione del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr can. 349 C.I.C.), esso è costituito dal Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa. Se, invero, è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra,(8) è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito « con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale ».(9) Gravissimo è, pertanto, l’ufficio che incombe sull’organismo a tale elezione deputato. Ben precise e chiare dovranno essere, di conseguenza, le norme che ne regolano l’azione, affinché l’elezione stessa avvenga nel modo più degno e consono all’ufficio di estrema responsabilità che l’eletto per divina investitura dovrà col suo assenso assumere.
Confermando, pertanto, la norma del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr can. 349 C.I.C.), nella quale si rispecchia l’ormai millenaria prassi della Chiesa, ribadisco ancora una volta che il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa. In loro s’esprimono, quasi in mirabile sintesi, i due aspetti che caratterizzano la figura e l’ufficio del Romano Pontefice: Romano, perché identificato nella persona del Vescovo della Chiesa che è in Roma e, quindi, in rapporto stretto con il Clero di questa Città, rappresentato dai Cardinali dei titoli presbiterali e diaconali di Roma, e con i Cardinali Vescovi delle Sedi suburbicarie; Pontefice della Chiesa universale, perché chiamato a fare visibilmente le veci dell’invisibile Pastore che guida l’intero gregge ai pascoli della vita eterna. L’universalità della Chiesa è, peraltro, ben raffigurata nella composizione stessa del Collegio Cardinalizio, che raccoglie Porporati di ogni continente.
Nelle attuali contingenze storiche la dimensione universale della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal Collegio dei centoventi Cardinali elettori, composto da Porporati provenienti da tutte le parti della terra e dalle più varie culture. Confermo pertanto come massimo questo numero di Cardinali elettori, precisando al tempo stesso che non vuol essere affatto segno di minore considerazione il mantenimento della norma stabilita dal mio predecessore Paolo VI, secondo la quale alla elezione non partecipano coloro che hanno già compiuto, il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottant’anni di vita.(10) La ragione di tale disposizione infatti è da cercare nella volontà di non aggiungere al peso di così veneranda età l’ulteriore gravame costituito dalla responsabilità della scelta di colui che dovrà guidare il gregge di Cristo in modo adeguato alle esigenze dei tempi. Ciò, tuttavia, non impedisce che i Padri Cardinali ultraottantenni abbiano parte alle riunioni preparatorie del Conclave, secondo quanto più sotto disposto. Da loro poi in particolare s’attende che, in tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante lo svolgimento dell’elezione del Sommo Pontefice, facendosi quasi guide del Popolo di Dio radunato nelle Basiliche Patriarcali dell’Urbe, come pure in altre chiese delle Diocesi sparse nel mondo intero, coadiuvino con intense preghiere e suppliche al divino Spirito il compito degli elettori, implorando per essi la luce necessaria per fare la loro scelta avendo solamente Dio davanti agli occhi, e mirando unicamente alla « salvezza delle anime che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema ».(11)
Particolare attenzione ho voluto prestare alla antichissima istituzione del Conclave: normativa e prassi, al riguardo, sono consacrate e definite anche in solenni disposizioni di non pochi miei Predecessori. Un’attenta disamina storica conferma non soltanto l’opportunità contingente di tale istituto, a motivo delle circostanze in cui è sorto ed è stato via via normativamente definito, ma altresì la sua costante utilità per l’ordinato, sollecito e regolare svolgimento delle operazioni dell’elezione medesima, particolarmente in momenti di tensione e di turbamento.
Proprio per questo, pur consapevole della valutazione di teologi e canonisti di ogni tempo, i quali concordemente ritengono tale istituto non necessario per sua natura alla valida elezione del Romano Pontefice, ne confermo con questa Costituzione la permanenza nella sua struttura essenziale, apportandovi tuttavia alcune modifiche, così da adeguarne la disciplina alle esigenze odierne. In particolare, ho ritenuto opportuno disporre che, durante tutto il tempo di durata della elezione, le abitazioni dei Cardinali elettori e di quanti sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa siano collocate in ambienti convenienti dello Stato della Città del Vaticano. Anche se piccolo, lo Stato è sufficiente per assicurare entro la cinta delle sue mura, grazie anche agli opportuni accorgimenti più sotto indicati, quell’isolamento e conseguente raccoglimento che un atto così vitale per la Chiesa intera esige negli elettori.
Al tempo stesso, considerata la sacralità dell’atto e perciò la convenienza che esso si svolga in una sede confacente, nella quale, da una parte, le azioni liturgiche ben si compongano con le formalità giuridiche e, dall’altra, agli elettori sia reso più facile preparare l’animo ad accogliere le interiori mozioni dello Spirito Santo, dispongo che l’elezione continui a svolgersi nella Cappella Sistina, ove tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato.
Confermo, inoltre, con la mia autorità apostolica il dovere del più rigoroso segreto riguardo a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente le operazioni stesse dell’elezione; anche in questo, tuttavia, ho voluto semplificare e ridurre all’essenziale le relative norme, così da evitare perplessità e dubbi, e forse anche successivi problemi di coscienza in chi ha preso parte all’elezione.
Infine, ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell’elezione, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Così mi è sembrato opportuno non conservare l’elezione per acclamazione quasi ex inspiratione, giudicandola ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Ugualmente è parso necessario lasciar cadere l’elezione per compromissum, non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma anche perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto.
Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l’unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l’elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l’assemblea elettiva del Successore di Pietro.
Con questi intendimenti promulgo la presente Costituzione apostolica, nella quale sono contenute le norme a cui, quando si verifichi la vacanza della Sede Romana, debbono rigorosamente attenersi i Cardinali che hanno il diritto-dovere di eleggere il Successore di Pietro, Capo visibile di tutta la Chiesa e Servo dei servi di Dio.
INDICE
Introduzione
Parte prima
Vacanza della Sede Apostolica
Cap. I – Poteri del Collegio dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica
Cap. II – Le Congregazioni dei Cardinali in preparazione dell’elezione del Sommo Pontefice
Cap. III – Circa alcuni uffici in periodo di Sede Apostolica Vacante
Cap. IV – Facoltà dei Dicasteri della Curia Romana durante la vacanza della Sede Apostolica
Cap. V – Le esequie del Romano Pontefice
Parte seconda
L’elezione del Romano Pontefice
Cap. I – Gli elettori del Romano Pontefice
Cap. II – Il luogo dell’elezione e le persone ivi ammesse in ragione del loro ufficio
Cap. III – L’inizio degli atti dell’elezione
Cap. IV – Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l’elezione
Cap. V – Lo svolgimento dell’elezione
Cap. VI – Ciò che si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice
Cap. VII – Accettazione, proclamazione e inizio del Ministero del nuovo Pontefice
Promulgazione
PARTE PRIMA
VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
CAPITOLO I
POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI
DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell’esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell’esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.
2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all’elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che — sia per legge sia per prassi — o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l’elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.
3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice.(12) Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.
4. Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l’ordinamento dell’elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido.
5. Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l’atto dell’elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardi nali congregati convenga sulla stessa opinione.
6. Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.
CAPITOLO II
LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE
DELL’ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE
7. In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale, cioè dell’intero Collegio, fino all’inizio della elezione e l’altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.
La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L’ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l’elezione.
Durante il periodo dell’elezione le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall’assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello.
8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un’altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.
9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano. Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice, all’assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l’ordine consueto di precedenza.
10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.
11. Le Congregazioni generali che precedono l’inizio dell’elezione, dette perciò preparatorie, devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dal primo Cardinale di ciascun Ordine tra gli elettori, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice defunto. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.
12. Nelle prime Congregazioni generali si provveda a che i singoli Cardinali abbiano a disposizione una copia di questa Costituzione e, al tempo stesso, sia loro data la possibilità di proporre eventualmente questioni circa il significato e l’esecuzione delle norme nella stessa stabilite. Inoltre conviene che sia letta la parte della presente Costituzione che riguarda la vacanza della Sede Apostolica. Nel contempo tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l’osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano o, eventualmente, da altro presidente del Collegio, conformemente alla norma stabilita al n. 9 di questa Costituzione, alla presenza degli altri Cardinali secondo la formula seguente:
Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell’Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l’elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto.
Quindi ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
13. In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per iniziare le operazioni dell’elezione, vale a dire:
a) stabiliscano il giorno, l’ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all’omaggio dei fedeli;
b) predispongano tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l’inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte;
c) sollecitino la Commissione, composta dal Cardinale Camerlengo e dai Cardinali che svolgevano rispettivamente l’Ufficio di Segretario di Stato e di Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, perché predisponga tempestivamente sia i locali della Domus Sanctae Marthae per la conveniente sistemazione dei Cardinali elettori, sia gli alloggi adatti per quanti sono previsti al n. 46 della presente Costituzione, e perché, al tempo stesso, provveda alla messa a punto di quanto occorre per la preparazione della Cappella Sistina, affinché le operazioni relative alla elezione possano svolgersi in modo agevole, ordinato e con la massima riservatezza, secondo quanto previsto e stabilito in questa Costituzione;
d) affidino a due ecclesiastici di specchiata dottrina, saggezza ed autorevolezza morale il compito di dettare ai medesimi Cardinali due ponderate meditazioni circa i problemi della Chiesa in tale momento e la scelta illuminata del nuovo Pontefice; al contempo, fermo restando quanto disposto al n. 52 di questa Costituzione, provvedano a stabilire il giorno e l’ora in cui dovrà essere loro rivolta la prima di dette meditazioni;
e) approvino — su proposta dell’Amministrazione della Sede Apostolica o, per la parte di competenza, del Governatorato dello Stato Città del Vaticano — le spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore;
f) leggano, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Collegio dei Cardinali;
g) provvedano a far annullare l’Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche;
h) dispongano l’assegnazione per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori;
i) stabiliscano giorno e ora dell’inizio delle operazioni di voto.
CAPITOLO III
CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE
14. A norma dell’art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus,(13) alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall’esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.
Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae potestatis (n. 2 § 1),(14) il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.
15. Qualora alla morte del Pontefice o prima dell’elezione del Successore siano vacanti l’ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all’elezione del nuovo Pontefice. In ognuno dei singoli casi citati, l’elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all’Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo. Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l’ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.
16. Se invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l’ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria.(15) Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.
17. Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell’appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l’intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l’Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa. È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l’aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.
18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal mio predecessore Pio XI nella Costituzione apostolica Quae divinitus, del 25 marzo 1935,(16) e da me stesso nella Costituzione apostolica Pastor Bonus.(17)
19. Il Decano del Collegio dei Cardinali, invece, appena il Cardinale Camerlengo o il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Collegio. Parimenti, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.
20. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali.
21. Allo stesso modo, non cessano l’incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.
22. Anche l’Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell’esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all’elezione del nuovo Pontefice.
23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.
CAPITOLO IV
FACOLTA’ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
24. In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, non possono trattare o compiere se non facto verbo cum SS.mo, ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.
25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione (come, tra l’altro, i casi in articulo mortis per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere), potranno essere affidate dal Collegio Cardinalizio al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all’Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Sommo Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.
26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede, continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie, fermi restando i prescritti di cui all’art. 18, comma 1 e 3, della Costituzione apostolica Pastor Bonus.(18)
CAPITOLO V
LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE
27. Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l’Ordo exsequiarum Romani Pontificis, alle cui norme, come pure a quelle dell’Ordo rituum conclavis, essi si atterranno fedelmente.
28. Se la tumulazione avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica o dal Canonico archivista. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell’avvenuta tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera Apostolica, l’altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.
29. Se il Romano Pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al Collegio dei Cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
30. A nessuno è lecito riprendere con alcun mezzo immagini del Sommo Pontefice sia infermo a letto sia defunto, né registrarne con alcuno strumento le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.
31. Dopo la sepoltura del Sommo Pontefice e durante l’elezione del nuovo Papa, nessun ambiente dell’appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.
32. Se il defunto Sommo Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lasciando lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.
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PARTE SECONDA
L’ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE
CAPITOLO I
GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE
33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l’80o anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l’intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.
34. Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l’elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l’elezione o il collegio degli elettori. Anzi, restando a tal riguardo confermati il can. 340 nonché il can. 347 § 2 del Codice di Diritto Canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente ipso iure sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione, o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.
35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione.
36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l’anello, né abbia prestato il giuramento. Non hanno, invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.
37. Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.
38. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l’elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all’annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali.
39. Se però dei Cardinali elettori arrivassero re integra, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano.
40. Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell’elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell’elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all’elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell’elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso.
Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dalla Città del Vaticano per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi, per riprendere parte all’elezione.
CAPITOLO II
IL LUOGO DELL’ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE
IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO
41. Il Conclave per l’elezione del Sommo Pontefice si svolgerà entro il territorio della Città del Vaticano, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, in modo tale da garantire una conveniente sistemazione e permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa.
42. Al momento stabilito per l’inizio delle operazioni dell’elezione del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.
Se ragioni di salute, comprovate previamente dall’apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell’elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna.
43. Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno mentre saranno trasportati dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.
44. I Cardinali elettori, dall’inizio delle operazioni dell’elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall’intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all’ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l’urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.
45. A tutti coloro, che non sono indicati nel numero seguente, e che casualmente, pur presenti nella Città del Vaticano a giusto titolo, come previsto nel n. 43 di questa Costituzione, dovessero incontrare qualcuno dei Cardinali elettori in tempo di elezione, è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo, con i medesimi Padri Cardinali.
46. Per venire incontro alle necessità personali e d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell’assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con due Cerimonieri e due religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.
Dovranno inoltre essere disponibili alcuni religiosi di varie lingue per le confessioni, nonché due medici per eventuali emergenze.
Si dovrà poi provvedere in tempo utile perché un congruo numero di persone, addette ai servizi della mensa e delle pulizie, siano disponibili allo scopo.
Tutte le persone qui indicate dovranno ricevere approvazione previa dal Cardinale Camerlengo e dai tre Assistenti.
47. Tutte le persone elencate al n. 46 della presente Costituzione, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.
48. Le persone indicate nel n. 46 della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Cerimonieri, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione medesima.
Questo giuramento dichiaro di emettere consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti quelle sanzioni spirituali e canoniche che il futuro Sommo Pontefice (cfr can. 1399 del C.I.C.) riterrà di adottare.
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
CAPITOLO III
L’INIZIO DEGLI ATTI DELL’ELEZIONE
49. Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, e preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell’elezione, il giorno stabilito — quindi, il quindicesimo giorno dalla morte del Pontefice, o, secondo quanto previsto al n. 37 della presente Costituzione, non oltre il ventesimo — i Cardinali elettori converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l’opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa.(19) Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della presente Costituzione.
50. Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del Veni Creator l’assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell’elezione.
51. Conservando gli elementi essenziali del Conclave, ma modificandone alcune modalità secondarie, che il mutamento delle circostanze ha reso irrilevanti allo scopo a cui precedentemente servivano, con la presente Costituzione stabilisco e dispongo che tutte le operazioni dell’elezione del Sommo Pontefice, secondo quanto è prescritto nei numeri seguenti, si svolgano esclusivamente nella Cappella detta Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, che resta quindi luogo assolutamente riservato fino alla avvenuta elezione, in modo tale che sia assicurata la totale segretezza di quanto ivi sarà fatto o detto di comunque attinente, direttamente o indirettamente, all’elezione del Sommo Pontefice.
Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.
In special modo si dovranno fare accurati e severi controlli, anche con l’ausilio di persone di sicura fede e provata capacità tecnica, perché in detti locali non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all’esterno.
52. Giunti i Cardinali elettori nella Cappella Sistina, secondo quanto disposto al n. 50, ancora alla presenza di coloro che hanno fatto parte del solenne corteo, emetteranno il giuramento, pronunciando la formula indicata nel numero seguente.
Leggerà ad alta voce la formula il Cardinale Decano o il Cardinale primo per Ordine ed anzianità, secondo quanto stabilito al n. 9 della presente Costituzione; alla fine poi ciascuno dei Cardinali elettori, toccando il Santo Vangelo, leggerà e pronuncerà la formula, così come indicato nel numero seguente.
Dopo che avrà prestato il giuramento l’ultimo dei Cardinali elettori, sarà intimato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie l’extra omnes e gli estranei al Conclave dovranno lasciare la Cappella Sistina.
In essa resteranno soltanto il medesimo Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e l’ecclesiastico già scelto per tenere la seconda delle meditazioni ai Cardinali elettori, di cui al n. 13d, circa il gravissimo compito loro incombente e, quindi, sulla necessità di agire con retto intendimento per il bene della Chiesa universale, solum Deum prae oculis habentes.
53. Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:
Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l’elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell’elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l’elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell’elezione del Romano Pontefice.
Dopo di che, i singoli Cardinali elettori, secondo l’ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:
Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.
54. Dettata la meditazione, l’ecclesiastico che l’ha tenuta esce dalla Cappella Sistina insieme con il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. I Cardinali elettori, recitate le preci secondo il relativo Ordo, ascoltano il Cardinale Decano (o chi ne fa le veci), il quale sottopone al Collegio degli elettori innanzitutto la questione se si possa ormai procedere ad iniziare le operazioni dell’elezione, o se occorra ancora chiarire dubbi circa le norme e le modalità stabilite in questa Costituzione, senza tuttavia che sia consentito, anche se vi fosse l’unanimità degli elettori, e ciò sotto pena di nullità della medesima deliberazione, che qualcuna di esse, attinente sostanzialmente agli atti dell’elezione stessa, possa essere modificata o sostituita.
Se poi, a giudizio della maggioranza degli elettori, nulla impedisce che si proceda alle operazioni dell’elezione, si passerà immediatamente ad esse, secondo le modalità indicate in questa medesima Costituzione.
CAPITOLO IV
OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIO’ CHE ATTIENE L’ELEZIONE
55. Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell’elezione.
Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta e scoperta, sappiano gli autori di essa che saranno soggetti a gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.
56. Per tutto il tempo in cui dureranno le operazioni dell’elezione, i Cardinali elettori sono tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati.
Soltanto gravissime e urgenti ragioni, accertate dalla Congregazione particolare dei Cardinali, di cui al n. 7, potranno consentire simili colloqui.
Dovranno quindi i Cardinali elettori provvedere, prima che sia dato inizio agli atti dell’elezione, a predisporre quanto attiene alle rispettive esigenze d’ufficio o personali e non differibili, in modo tale che non sia necessario ricorrere a simili colloqui.
57. Parimenti dovranno i Cardinali elettori astenersi dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano, essendo fatto naturalmente divieto che questi abbiano come tramite qualche persona ivi legittimamente ammessa. In modo specifico è fatto divieto ai Cardinali elettori, per tutto il tempo della durata delle operazioni dell’elezione, di ricevere stampa quotidiana e periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive.
58. Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all’elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto — riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa — dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
59. In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l’elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell’elezione. Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.
60. Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l’avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice.
61. Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall’altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibisco assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti nei luoghi dove si svolgono le operazioni dell’elezione o, se già ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci, immagini o scritti.
CAPITOLO V
LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE
62. Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.
Nel caso in cui il numero dei Cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali, per la validità dell’elezione del Sommo Pontefice è richiesto un suffragio in più.
63. All’elezione si procederà immediatamente dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al n. 54 della presente Costituzione.
Qualora ciò avvenga già nel pomeriggio del primo giorno, si avrà un solo scrutinio; nei giorni successivi, poi, se l’elezione non s’è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio, dando sempre inizio alle operazioni di voto all’ora già precedentemente stabilita o nelle Congregazioni preparatorie o durante il periodo dell’elezione, secondo tuttavia le modalità stabilite nei nn. 64 e seguenti della presente Costituzione.
64. La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori.
65. Per questa fase dello scrutinio occorre si tengano presenti le seguenti disposizioni: 1) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell’eletto; pertanto la scheda è fatta in modo da poter essere piegata in due; 2) la compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, giacché in tal caso il voto sarebbe nullo e piegando e ripiegando poi la scheda; 3) durante le votazioni, i Cardinali elettori dovranno rimanere nella Cappella Sistina soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ed i Cerimonieri devono uscire dall’aula; dopo la loro uscita, l’ultimo Cardinale Diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli Infirmarii escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in Cappella.
66. La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende: 1) la deposizione delle schede nell’apposita urna; 2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse; 3) lo spoglio dei voti. Ciascun Cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all’altare, presso il quale stanno gli Scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede. Giunto colà, il Cardinale elettore pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento:
Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto.
Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente. Eseguito ciò, fa inchino all’altare e torna al suo posto.
Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all’altare perché infermo, l’ultimo degli Scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all’altare e, senza pronunciare il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.
67. Se vi sono dei Cardinali elettori infermi nelle loro stanze, di cui al n. 41 e seguenti di questa Costituzione, i tre Infirmarii si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata. Gli Scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli Infirmarii l’aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull’altare. Successivamente gli Infirmarii con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano, debitamente accompagnati, alla Domus Sanctae Marthae presso ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro. Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall’infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni. Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano in Cappella la cassetta, che sarà aperta dagli Scrutatori dopo che i Cardinali presenti avranno depositato il loro voto, contando le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente. Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli Infirmarii potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.
68. Dopo che tutti i Cardinali elettori avranno deposto la loro scheda nell’urna, il primo Scrutatore l’agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l’ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dall’urna e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio così come appresso.
69. Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all’altare: il primo di essi prende una scheda, la apre, osserva il nome dell’eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell’eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.
Concluso lo spoglio delle schede, gli Scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte. L’ultimo degli Scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate. Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così vengono poste in un recipiente o ad un lato della mensa.
70. Segue quindi la terza ed ultima fase detta anche post-scrutinio, che comprende: 1) il conteggio dei voti; 2) il loro controllo; 3) il bruciamento delle schede.
Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.
In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l’elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.
Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino la Cappella Sistina, tutte le schede siano bruciate dagli Scrutatori, con l’aiuto del Segretario del Collegio e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall’ultimo Cardinale Diacono. Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate solo alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.
71. Ordino a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all’esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.
Stabilisco, inoltre, che alla fine dell’elezione il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l’esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell’apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l’avrà permesso esplicitamente.
72. Confermando le disposizioni dei miei predecessori, san Pio X,(20) Pio XII (21) e Paolo VI,(22) prescrivo che — eccettuato il pomeriggio dell’ingresso in Conclave —, sia al mattino, sia al pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l’elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui esprimano nuovamente il loro voto. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.
73. Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai Cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato Ordo rituum conclavis.
74. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell’accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta al n. 62 e seguenti, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell’Ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l’elezione, si fa un’altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell’Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un’altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l’esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell’Ordine dei Vescovi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se non è avvenuta l’elezione, saranno sette.
75. Se le votazioni non avranno esito, pur dopo aver proceduto secondo quanto stabilito nel numero precedente, i Cardinali elettori saranno invitati dal Camerlengo ad esprimere parere sul modo di procedere, e si procederà secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.
Tuttavia non si potrà recedere dall’esigere che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nello scrutinio immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta.
76. Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.
77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
CAPITOLO VI
CIO’ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL’ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE
78. Se nell’elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato — che Dio ce ne scampi — il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo — come già stabilito dai miei Predecessori — non venga impugnata la validità dell’elezione del Romano Pontefice.(23)
79. Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, anche se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l’elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.
80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell’elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed alla attuazione di quanto è necessario per l’elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l’incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all’intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell’inizio dell’elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice.
81. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d’ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l’elezione.
82. Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell’elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide.
83. Con la stessa insistenza dei miei Predecessori, esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell’eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall’intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio ed il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.
84. In tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante il periodo in cui si svolge l’elezione del Successore di Pietro, la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Papa come dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull’esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (cfr 1, 14), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell’orazione; così l’elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un’azione di tutta la Chiesa. Stabilisco perciò che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno i più insigni, appena avutasi notizia della vacanza della Sede Apostolica e, in modo particolare, della morte del Pontefice, dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore (cfr Mt 21, 22; Mc 11, 24), affinché illumini l’animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il Popolo di Dio.
85. Raccomando questo in modo vivissimo e cordialissimo ai venerandi Padri Cardinali che, a ragione dell’età, non godono più del diritto di partecipare all’elezione del Sommo Pontefice. Per lo specialissimo vincolo con la Sede Apostolica che la porpora cardinalizia comporta, si pongano alla guida del Popolo di Dio, radunato particolarmente nelle Basiliche Patriarcali della città di Roma ed anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perché con la preghiera assidua ed intensa, soprattutto mentre si svolge l’elezione, si ottengano dall’Onnipotente Iddio l’assistenza e la luce dello Spirito Santo necessarie ai Confratelli elettori, partecipando così efficacemente e realmente all’arduo compito di provvedere la Chiesa universale del suo Pastore.
86. Prego, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all’ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio infatti, nell’imporgli l’onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia ìmpari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l’aiuto per compierlo e, nel donargli la dignità, gli concede la forza affinché non venga meno sotto il peso dell’ufficio.
CAPITOLO VII
ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE
87. Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per Ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri che saranno chiamati in quel momento, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.
88. Dopo l’accettazione, l’eletto che abbia già ricevuto l’ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.
Se, invece, l’eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.
89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall’Ordo rituum conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa l’avvenuta elezione e il nome del nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte l’Apostolica Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica Vaticana.
Se l’eletto è privo del carattere episcopale, soltanto dopo che sarà stato solennemente ordinato Vescovo gli viene prestato l’omaggio e viene dato l’annuncio.
90. Se l’eletto risiede fuori della Città del Vaticano, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo rituum conclavis.
L’ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui si fa menzione ai nn. 88 e 89 della presente Costituzione, viene fatta secondo l’uso della Chiesa dal Decano del Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.
91. Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l’assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.
92. Il Pontefice, dopo la solenne cerimonia di inaugurazione del pontificato ed entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.
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PROMULGAZIONE
Pertanto, dopo matura riflessione, e mosso dall’esempio dei miei Predecessori, stabilisco e prescrivo queste norme, deliberando che nessuno osi impugnare la presente Costituzione e quanto è in essa contenuto per qualsivoglia causa. Da tutti essa deve essere inviolabilmente osservata, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione. Essa sortisca ed ottenga i suoi pieni ed integri effetti, e sia di guida a tutti coloro a cui si riferisce.
Dichiaro parimenti abrogate, come è stato sopra stabilito, tutte le Costituzioni e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, e in pari tempo dichiaro del tutto privo di valore quanto da chiunque, con qualsiasi autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, venisse attentato in senso contrario a questa Costituzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro apostolo dell’anno 1996, decimottavo di Pontificato.
Note
1 S. Ireneo, Adv. haeres. III, 3, 2: SCh 211, 33.
2 Cfr Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 239-288.
3 Cfr Motu proprio Cum proxime (1 marzo 1922): AAS 14 (1922), 145-146; Cost. ap. Quae divinitus (25 marzo 1935): AAS 27 (1935), 97-113.
4 Cfr Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945): AAS 38 (1946), 65-99.
5 Cfr Motu proprio Summi Pontificis electio (5 settembre 1962): AAS 54 (1962), 632-640.
6 Cfr Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 agosto 1967): AAS 59 (1967), 885-928; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), 810-813; Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975): AAS 67 (1975), 609-645.
7 Cfr AAS 80 (1988), 841-912.
8 Cfr Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, III; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 18.
9 Codice di Diritto Canonico, can. 332 § 1; cfr Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 44 § 1.
10 Cfr Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2: AAS 62 (1970), 811; Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 33: AAS 67 (1975), 622.
11 Codice di Diritto Canonico, can. 1752.
12 Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 332 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 44 § 2.
13 Cfr AAS 80 (1988), 860.
14 Cfr AAS 69 (1977), 9-10.
15 Cfr Cost. ap. Vicariae potestatis (6 gennaio 1977), 2 § 4: AAS 69 (1977), 10.
16 Cfr n. 12: AAS 27 (1935), 112-113.
17 Cfr art. 117: AAS 80 (1988), 905.
18 Cfr AAS 80 (1988), 864.
19 Missale Romanum n. 4, p. 795.
20 Cfr Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 76: Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 280-281.
21 Cfr Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 88: AAS 38 (1946), 93.
22 Cfr Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 74: AAS 67 (1975), 639.
23 Cfr S. Pio X, Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 79: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), 282; Pio XII, Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 92: AAS 38 (1946), 94; Paolo VI, Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 79: AAS 67 (1975), 641.
Autore:
Pontefice
Dossier:
_Chiesa cattolica_
Parole chiave:
Santa Sede, Cardinali, Vescovi, Segreto, Spoglio, Elezione, Pontefice, Chiesa universale, Curia romana, Conclave, Scrutinio segreto, Votazione
Natura:
Costituzione