Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Maggio 2006

Costituzione 1919

“Costituzione della Repubblica di Weimar”, 1991.

(omissis)

ART. 10.

Il Reich può stabilire con legge i principi generali in materia di:
1) diritti e doveri delle associazioni religiose
2) ordinamento scolastico compreso l’insegnamento superiore e le biblioteche scientifiche;
3) diritto di impiego per tutti gli enti pubblici;
4) diritto fondiario, ripartizione della terra, regime di colonizzazione interna del patrimonio familiare, vincoli della proprietà fondiaria delle abitazioni e distribuzione della popolazione;
5) regime delle inumazioni.

(omissis)

ART. 42.

Il presidente presta davanti al Reichstag, all’atto dell’assunzione delle sue funzioni, il seguente giuramento:
“Io giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco onde accrescere la sua prosperità e preservarlo da danni, che osserverò la costituzione e le leggi del Reich, e che adempirò il mio dovere con coscienza e giustizia verso ciascuno “.
E’ consentita l’aggiunta di una formula di impegno di carattere religioso.

(omissis)

ART. 124.

Tutti i tedeschi hanno il diritto di formare unioni o associazioni per il raggiungimento di scopi che non siano in contrasto con la legge penale. Tale diritto non può venire limitato con misure preventive.
Il medesimo principio vale per le unioni o associazioni religiose.
Ogni unione può liberamente acquistare la capacità giuridica, in conformità alle norme del diritto civile, senza che ciò possa essere rifiutato in considerazione dello scopo politico, sociale o religioso perseguito.

(omissis)

CAPO III RELIGIONE ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

ART 135.

Tutti i residenti nel Reich godono di piena libertà di opinione e di coscienza. Il libero esercizio del culto e garantito dalla costituzione ed e posto sotto la protezione dello Stato, senza che perciò siano derogate le leggi generali dello Stato.

ART. 136.

I diritti ed i doveri civili e pubblici non sono limitati dall’esercizio della libertà religiosa, né ad esso sono condizionati.
Il godimento dei detti diritti e l’ammissione agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le sue convinzioni religiose. Le autorità possono procedere ad interpellazioni circa l’appartenenza ad una associazione religiosa solo quando ad essa siano collegati diritti o doveri, o quando ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge.
Nessuno può essere costretto ad atti o a cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, o alla prestazione di formule religiose di giuramento.

ART. 137.

Non vi e una religione di Stato. La libertà di associazione religiosa è garantita. L’unione delle associazioni religiose entro il territorio del Reich non è soggetta ad alcuna limitazione. Ogni associazione religiosa ordina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali, e conferisce le cariche senza intervento dello Stato o delle autorità locali. La capacità giuridica delle associazioni religiose viene acquistata secondo le disposizioni generali del diritto civile. Le associazioni religiose le quali per il diritto anteriore erano considerate di diritto pubblico rimangono tali. Il medesimo carattere potrà essere riconosciuto, su loro richiesta, ad altre associazioni religiose se esse, in relazione al loro ordinamento ed al numero dei ‘propri membri, offrano garanzia di durata. Le unioni di associazioni religiose di diritto pubblico assumono anch’esse natura pubblica. Le associazioni religiose che possiedono personalità di diritto pubblico sono autorizzate a prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei Länder. Il trattamento fatto alle associazioni religiose viene esteso a quelle associazioni le quali assumono quale proprio fine il perseguimento in comune di un ideale generale della vita (Weltanschaung). Le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle precedenti norme saranno emesse con leggi dei Länder.

ART. 138.

I contributi statali alle associazioni religiose derivanti dalla legge, dal contratto o da altri titoli giuridici speciali sono affrancati mediante leggi dei Länder, con l’osservanza dei principi generali posti dal Reich. Sono garantiti la proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi di beni destinati a scopo di culto, istruzione o beneficenza.

ART. 139.

La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo ed all’elevamento spirituale.

ART. 140.

Agli appartenenti alle forze armate deve essere assicurata la libertà dal servizio necessaria per l’adempimento dei loro doveri religiosi.

ART. 141.

Le associazioni religiose sono autorizzate alle prestazioni religiose che si rendano necessarie per il servizio divino e la cura delle anime presso l’esercito, negli ospedali, nelle case di pena ed in altri pubblici istituti, a condizione che vi procedano con esclusione di ogni forma di costrizione.

(omissis)

ART. 146.

L’insegnamento pubblico dev’essere ordinato organicamente. La scuola media e quella superiore si basano su una inferiore comune a tutte e devono essere costituite in modo da soddisfare alla molteplicità delle vocazioni. Per l’ammissione di un giovane in una determinata scuola sono da prendere in considerazione le sue attitudini ed inclinazioni, non già la posizione economica e sociale, o la confessione religiosa dei suoi genitori.

ART. 147.

Le scuole private non possono funzionare in sostituzione delle pubbliche se non con l’autorizzazione del Reich ed in quanto si sottopongano alle leggi dei Länder. Per ottenere l’autorizzazione e necessario che esse non siano in condizione di inferiorità rispetto alle scuole pubbliche per quanto riguarda i programmi, l’organizzazione, la formazione scientifica degli insegnanti, e non facciano valere fra gli allievi distinzioni fondate sullo stato di fortuna dei genitori. L’autorizzazione deve essere rifiutata se non siano fornite sufficienti garanzie relativamente al trattamento economico e giuridico del personale insegnante.
Scuole popolari private sono consentite solo nel caso che non esista nel Comune una scuola popolare pubblica che corrisponda alla confessione religiosa, o alla concezione filosofica della minoranza delle persone obbligate ad avere cura dell’educazione, alla cui volontà deve aversi riguardo, ai sensi del secondo comma dell’art. 146, oppure quando l’amministrazione della pubblica istruzione attribuisca alle medesime uno speciale interesse pedagogico.
Le scuole preparatorie private devono essere soppresse.
Le scuole private che non sostituiscono le pubbliche rimangono sottoposte al diritto attualmente vigente.

(omissis)

ART. 149.

L’istruzione religiosa e materia ordinaria di insegnamento nelle scuole, ad eccezione che in quelle le quali non riconoscono alcuna confessione (laiche). Essa viene impartita secondo i principi fondamentali della legislazione scolastica ed in armonia con le concezioni della comunità religiosa interessata, salvo il diritto di sorveglianza da parte dello Stato. Il modo di impartire l’istruzione religiosa e la iniziativa delle funzioni ecclesiastiche rimangono affidate alle disposizioni dell’insegnante. La partecipazione a tale istruzione, agli atti di culto ed alle cerimonie religiose ha luogo su consenso di coloro cui spetta regolare l’educazione religiosa dei fanciulli .
Sono mantenute le facoltà teologiche nelle Università.

(omissis)

ART. 173.

Fino all’emanazione di una legge del Reich, in conformità dell’art. 108, saranno dovute le prestazioni statali a favore di associazioni religiose, disposte con leggi, contratti o titoli giuridici speciali.

(omissis)

ART. 177.

Se le leggi in vigore prevedono per la prestazione di giuramento una formula religiosa, il giuramento potrà seguire efficacemente anche quando chi lo presta si limiti a dire: ” io giuro “, tralasciando la formula religiosa. Per il rimanento il contenuto del giuramento previsto dalla legge non subisce varianti.

(omissis)