Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Novembre 2003

Costituzione 18 aprile 1999

Costituzione federale della Svizzera, 18 aprile 1999.

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,

Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

(omissis)

si sono dati la presente Costituzione:

(omissis)

Art.3

Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

(omissis)

Art.8

Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali davanti alla legge.
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, della convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’eguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

(omissis)

Art.15

Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza è garantita.
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

(omissis)

Art.35

Attuazione dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Art.36

Limiti dei diritti fondamentali

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
Esse devono essere proporzionate allo scopo.
I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

(omissis)

Art.56

Relazioni dei Cantoni con l’estero

I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.
Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

(omissis)

Art.72

Chiesa e Stato

La disciplina dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
L’istituzione di diocesi sottostà all’approvazione della Confederazione.

(omissis)

Art.119

Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
La confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti ovociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

(omissis)