Convenzione 28 giugno 1958
Organizzazione delle nazioni Unite.
Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni. Ginevra, 28 giugno 1958.
(resa esecutiva in Italia con L. 6 febbraio 1963, n. 405)
1. – Ai fini della presente convenzione, il termine “discriminazione” comprende:
a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità di trattamento in materia d’impiego o di professione;
b) ogni altra distinzione, esclusione o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamenti in materia d’impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.
Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
Ai fini della presente convenzione, le parole “impiego” e “professione” comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.
(omissis)
Autore:
O.N.U.
Dossier:
Lavoro e Religione
Parole chiave:
Sesso, Condizioni d'impiego, Professioni, Distinzione, Origine sociale, Discendenza nazionale, Opinione politica, Colore, Impiego, Violazione, Razza, Accesso, Trattamento, Uguaglianza, Formazione professionale, Religione
Natura:
Convenzione