Convenzione 26 giugno 1957, n.106
Organizzazione Internazionale del Lavoro. Convenzione n. 106 sul riposo settimanale nel commercio e negli uffici.
Ginevra, 26 giugno 1957.
(resa esecutiva in Italia con D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660)
(omissis)
Articolo 6.
1) Tutti coloro ai quali si applica la presente convenzione avranno diritto, salvo le deroghe previste dagli articoli seguenti, a un periodo di riposo settimanale che consti di un minimo di ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni.
2) Il periodo di riposo settimanale sarà, per quanto possibile, accordato nello stesso tempo a tutti gli interessati di uno stesso stabilimento.
3) Il periodo di riposo settimanale coinciderà, per quanto possibile, con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.
4) Le tradizioni e gli usi delle minoranze religiose saranno rispettati, nei limiti del possibile.
(omissis)
Autore:
O.I.L.
Dossier:
Lavoro e Religione
Parole chiave:
Festività religiose, Lavoro, Riposo settimanale, Domenica, Minoranze religiose, Tradizioni religiose, Giorno di riposo
Natura:
Convenzione