Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Gennaio 2004

Convenzione 10 maggio 1979

Consiglio d’Europa. Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, 10 maggio 1979.

Gli Stati Membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

tenuto conto dell’opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all’abbattimento;
tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un’applicazione uniforme nei rispettivi Paesi;
tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell’abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
Principi generali

Art. 1
1. La presente Convenzione si applica all’avviamento, al ricovero, all’immobilizzazione, allo stordimento e all’abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.
2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:
Mattatoio: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all’abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l’abbattimento degli animali per motivi diversi da questo.
Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del mattatoio fino ai locali o agli spiazzi di macellazione.
Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell’abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del mattatoio.
Immobilizzazione: l’applicazione all’animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l’abbattimento.
Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all’animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all’intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all’animale.
Macello: la messa a morte di un animale dopo l’immobilizzazione, lo, stordimento e lo scannamento, salvo le eccezioni previste al capitolo III della presente Convenzione.

Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l’effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.
3. Ciascuna Parte contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali.
4. Ciascuna Parte contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei mattatoi o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

Capitolo II
Consegna degli animali ai mattatoi e ricovero dei medesimi fino alla loro macellazione

Art. 3
1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di un’aerazione adeguata.
2. Il personale addetto all’avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere le necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

Sezione I
Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio

Art. 4
1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.
2. Un’attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatura deve essere fornita di un impiantito che non sia sdrucciolevole e, se necessario, di una protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.
3. Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.
4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

Art. 5
1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le suddette partì. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.
2. È proibito schiacciare, torcere, spezzare la coda degli animali o colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.
3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Art. 6
1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.
2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

Sezione II
Ricovero degli animali

Art. 7
1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.
2. L’impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.
3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.
4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.
5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.
6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o cassoni, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 8.
7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.
8. Allorché le condizioni climatiche lo esigono (ad es. forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

Sezione III
Cura degli animali

Art. 8
1. Gli animali devono avere a disposizione l’acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.
2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l’arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.
3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.

Art. 9
1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l’oggetto di un’ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.
2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

Sezione IV
Altre disposizioni

Art. 10
Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

Art. 11
Ciascuna delle Parti contraenti può prevedere che le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, mutatis mutandis, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

Capitolo III
Macellazione degli animali

Art. 12
Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall’articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Art. 13
Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell’abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all’animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Art. 14
È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.

Art. 15
Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell’articolo I non possono avere inizio se non dopo la morte dell’animale.

Art. 16
1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell’abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.
2. È proibito l’impiego dello stiletto, della mazza e dell’accetta (mazzapicchio).
3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti di stordimento autorizzati sono i seguenti:
– mezzi meccanici mediante l’impiego di uno strumento a percussione o perforazione a livello del cervello;
– elettronarcosi;
– anestesia con il gas.
4. Ciascuna Parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell’allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l’animale si trova.

Art. 17
1. Ciascuna Parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:
– abbattimento secondo riti religiosi;
– abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;
– abbattimento dì pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
– abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.
2. Le Parti contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 dei presente articolo devono aver cura, tuttavia, che nel caso di simili abbattimenti vengano risparmiati agli animali sofferenze o dolori evitabili.

Art. 18
1. Ciascuna Parte contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all’immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.
2. Ciascuna Parte contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Art. 19
Ciascuna Parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell’abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Capitolo IV
Disposizioni finali

Art. 20
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d’Europa.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l’abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 21
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione.
2. L’adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 22
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l’applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Art. 23
1. Ciascuna Parte contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Art. 24
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte contraente non membro del Consiglio:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 22;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 22;
f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 23, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.