Convenzione 02 febbraio 2005
Convenzione diocesana 2 febbraio 2005: “Convenzione per i sacristi della Diocesi di Milano”.
(Avvocatura Curia di Milano)
L’anno 2005 il giorno 2 del mese di febbraio in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, composta da: Don Ferdinando Rivolta – Presidente, da Don Renato Aristide Mariani e da Mons. Silvano Motta, con la consulenza del Sig. Paolo Volpi e la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi, composta dal Sig. Giordano Corbetta Co-Presidente, dal Sig. Maurizio Bozzolan e dal Sig. Pawel Rybicki, con la consulenza del Rag. Renzo Oriani, è stata stipulata la seguente
CONVENZIONE
per i sacristi della Diocesi di Milano
con decorrenza 1° gennaio 2005
Art. 1 – Definizione
Ai fini della presente normativa si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi del loro decoro.
Le mansioni che il Sacrista è tenuto a svolgere sono del seguente tenore:
– preparazione e assistenza delle funzioni liturgiche e incontri della comunità cristiana nell’aula ecclesiale;
– custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;
– pulizie della chiesa, della sacrestia e del sagrato antistante, ordinarie e straordinarie, rientranti nelle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione.
Oltre alle mansioni concordate all’atto dell’assunzione coi vincoli dell’orario fisso.
I Sacristi possono essere inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:
GRUPPO A: Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro, e non potranno quindi attendere ad altro lavoro.
GRUPPO B: Sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.
Art. 2 – Assunzione e periodo di prova
L’assunzione del Sacrista sarà effettuata dal Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico mediante lettera raccomandata, previa notifica alla Sezione Circoscrizionale dell’Impiego.
All’atto dell’assunzione, il Sacrista deve essere in possesso dei documenti anagrafici e del codice fiscale.
Fermi restando gli obblighi di legge circa l’assunzione, il periodo di prova non potrà avere la durata superiore a mesi tre durante il quale è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro. Terminato tale periodo il Sacrista si intende confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti contrattuali.
Nel caso di mancata conferma, al Sacrista sarà corrisposto il compenso per l’effettivo periodo di servizio prestato e quanto dovuto per norma di legge.
Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto solo se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 3 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario è di 44 (quarantaquattro) ore settimanali distribuite di massima in sei giornate lavorative. L’orario giornaliero sarà concordato con il rappresentante dell’Ente Ecclesiastico.
Art. 4 – Lavoro straordinario
Le prestazioni straordinarie dovranno essere sempre autorizzate e saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni:
a) oltre le 44 ore settimanali: 25%
b) quelle comprese fra le ore 22 serali e le ore 6 del mattino: 100%.
Art. 5 – Riposo settimanale
Il riposo settimanale viene stabilito in una giornata e mezza o in tre mezze giornate nell’ambito della settimana e sarà fissato di comune accordo.
Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile.
Il riposo non effettuato per causa di forza maggiore dovrà essere ricuperato in seguito.
Il lavoro svolto nelle domeniche sarà retribuito con paga ordinaria senza alcuna maggiorazione.
Art. 6 – Festività religiose e nazionali
Secondo i disposti delle Leggi 27/5/1949 n. 260 – 31/5/1954 n. 90 – 5/3/1977 n. 54 – D.P.R. 28/12/1985 n. 792 sono considerati festivi i seguenti giorni:
– 1° Gennaio – Primo giorno dell’anno
– 6 Gennaio – Epifania
– il Lunedì di Pasqua
– 25 Aprile – Anniversario della Liberazione
– 1° Maggio – Festa del lavoro
– 2 Giugno – Anniversario della Repubblica
– 15 Agosto – Festa dell’ Assunta
– 1° Novembre – Festa di tutti i Santi
– 8 Dicembre – Festa dell’Immacolata
– 25 Dicembre – S. Natale
– 26 Dicembre – S. Stefano
– la Festa del S. Patrono.
In caso di mancato godimento di tali festività per motivi di servizio, esse verranno compensate con una indennità pari a 1/26° dello stipendio globale, maggiorato del 50%.
Art. 7 – Congedi
In caso di matrimonio è concesso un permesso al Sacrista di 15 giorni consecutivi.
In caso di decesso di un parente fino al 2° grado è concesso un giorno di congedo.
Durante tali congedi verrà corrisposta la normale retribuzione.
Art. 8 – Gratifica natalizia e premio pasquale
Al Sacrista verrà corrisposta ogni anno, in occasione del S. Natale, una gratifica pari ad una mensiIità della normale retribuzione vigente in quel mese e proporzionata ai mesi di anzianità acquisiti nell’anno.
Inoltre, ogni anno, in occasione della S. Pasqua, al Sacrista verrà corrisposto un premio pari a € 480,00 (Euro quattrocentottanta/00).
Art. 9 – Assicurazioni
Il Rappresentante legale della Parrocchia provvederà ad assicurare il Sacrista, secondo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sociali, all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.
Art. 10 – Retribuzione
La retribuzione mensile del Sacrista, comprensiva di ogni indennità, viene stabilita come segue:
GRUPPO A:
dall’ 1/1/2005 € 1.125,00
dall’ 1/1/2006 € 1.155,00
dall’ 1/1/2007 € 1.185,00
GRUPPO B:
La retribuzione oraria del Sacrista, comprensiva comprensiva di ogni indennità, viene stabilita come segue:
dalI’ 1/1/2005 € 6,42
dall’ 1/1/2006 € 6,65
daIl’ 1/1/2007 € 7,00
La presente Convenzione, ai fini della retribuzione di cui sopra, entra in vigore daI 1° gennaio 2005.
Entro il 31 marzo 2005 dovranno essere corrisposti gli arretrati della retribuzione di gennaio e febbraio 2005.
Il Sacrista avrà diritto a un massimo di 8 scatti biennali di anzianità pari a € 23,00 cadauno. Il numero degli scatti biennali decorre dall’1/4/1967. Tali scatti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Per quanto riguarda i Sacristi del Gruppo B lo scatto biennale sarà calcolato dividendo l’importo di € 23,00 per 192 ore e moltiplicando il quoziente per il numero delle ore lavorate mensilmente dal Sacrista, fermo restando il numero di 8 scatti e la decorrenza.
Si precisa inoltre che tale criterio si applica anche nel calcolo del premio pasquale (art. 8) e cioè: € 480,00:192 x il numero delle ore lavorate mensilmente.
Rimane invariato il valore degli scatti precedentemente maturati.
Art. 11 – Alloggio al Sacrista
Per tutti gli assunti al 31/3/1987 è concesso alloggio adeguato a uso esclusivo del Sacrista e della sua famiglia.
A questo proposito va ricordato che non è consentito dare alloggio a terzi, anche se parenti.
Sono a carico del Sacrista: il gas, la luce, il riscaldamento e il telefono.
In aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposta la cifra convenzionale di € 50,00 mensili.
Tale importo va considerato ai soli fini contributivi per coloro che godono dell’alloggio.
Si invitano inoltre le Parrocchie, in cui il Sacrista non può godere dell’uso dell’appartamento, ad accordarsi su una indennità mensile adeguata ai valori attuali.
Per quanto attiene all’alloggio del Sacrista, a partire dall’1/4/1987 la trattativa è lasciata alle parti interessate.
Art. 12 – Ferie
Al Sacrista, dopo un anno ininterrotto di lavoro, spetta un periodo di ferie pari a giorni 26 lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione (legge 5 marzo 1977, n. 54).
Si precisa che dette ferie possono essere godute al massimo in due soli periodi dell’ anno.
Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi di anzianità di servizio, verranno riconosciuti tanti dodicesimi di ferie annuali quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà ritenuta pari a un mese.
Il periodo di godimento delle ferie verrà concordato tra le parti, avuto riguardo e alle necessità della Parrocchia e alle esigenze del Sacrista.
In nessun caso, peraltro, potranno essere concesse le ferie tra il 20 dicembre e il 7 gennaio e durante la settimana Santa.
II periodo delle ferie “estive” sarà concordato tra le parti, avuto riguardo delle necessità della chiesa, e dovranno essere comunicate al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico entro il 31 gennaio, salvo accordo migliore tra le parti.
Art. 13 – Conservazione del posto
È obbligatoria la conservazione del posto di lavoro:
– in caso di malattia con un termine non superiore a 6 mesi, salvo l’eventuale proroga concessa dai competenti Enti, senza diritto alla retribuzione;
– in caso di grave difficoltà familiare per un periodo non superiore agli otto giorni.
Scaduto il termine della conservazione del posto di lavoro, il diritto di risoluzione del contratto è reciproco, fermo restando il diritto al Sacrista di percepire ogni sua spettanza, come nel caso di licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 14 – Indennità di malattia e di infortunio
In caso di malattia o di infortunio sul lavoro verrà corrisposta la regolare retribuzione mensile al Sacrista.
L’indennità verrà corrisposta fino a un massimo di 180 giorni.
Trascorso tale periodo, come previsto all’art. 13, il rapporto potrà essere definitivamente risolto con diritto del Sacrista di ogni sua competenza, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificazione e comprovato impedimento.
Il lavoratore è tenuto entro due giorni dal rilascio del certificato medico di diagnosi, a recapitare o trasmettere il certificato medesimo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato medico.
In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della conservazione del posto ed il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.
Art. 15 – Norme disciplinari
Considerata la natura delicata del servizio, il Sacrista è tenuto oltre che a prestare la sua opera con dovuta diligenza, secondo le necessità ed eseguendo le direttive date, anche a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti: morale, religioso, civile.
Art. 16 – Preavviso di licenziamento
Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.
Nel caso di mancato preavviso è dovuta una indennità pari alla retribuzione di un mese.
Il Sacrista durante il preavviso, ha diritto alla libertà necessaria (almeno due ore al giorno) per la ricerca di altra occupazione, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza alcuna trattenuta sullo stipendio. Il Sacrista non avrà diritto a tale permesso nel caso di dimissioni.
Art. 17 – T.F.R. – Trattamento di fine rapporto
In caso di licenziamento o dimissioni al Sacrista spetta il seguente trattamento di fine rapporto: giorni 26 (ventisei) per ogni anno di servizio prestato.
Questa quota va calcolata sulle seguenti voci:
– stipendio base
– scatti anzianità
– indennità sostitutiva dell’ alloggio fissata in Euro 50,00 mensili
-premio pasquale
il tutto maggiorato dell’8,33% per tredicesima mensilità.
Quanto sopra, varrà per l’anzianità maturata al 31/12/1983.
Per l’anzianità maturata successivamente, l’indennità di anzianità o meglio detta T.F.R. (Trattamento di fine rapporto), sarà regolata dalla legge 29/5/1982 n. 297.
In caso di licenziamento, di dimissioni o di morte, cessa per diritto e per disposizione dell’art. 659 C.P.C., l’uso della abitazione per sé e per i propri familiari entro un mese dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 18 – Condizione di miglior favore
Il presente accordo non modifica le condizioni di miglior favore attualmente in atto per contratto e per consuetudine.
Art. 19 – Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro sia al cessare dello stesso, tra la parrocchia ed il Sacrista, dovranno essere demandate in prima istanza alla Commissione Paritetica che sarà formata dai rappresentanti dei Parroci e dai rappresentanti della Unione Diocesana Sacristi.
Art. 20 – Durata della convenzione
La durata della seguente convenzione resta stabilita per il seguente periodo:
dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.
Allo scadere si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che venga disdetta da una delle due parti, almeno un mese prima della scadenza.
Art. 21 – Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Sentita l’esigenza di una maggiore qualificazione spirituale e professionale, al Sacrista sono riconosciuti giorni 4 (quattro) alI’anno retribuiti, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali, a corsi di aggiornamento liturgico e professionale, anche a livello decanale, previ accordi con la Presidenza dell’Unione Diocesana.
La mancata utilizzazione dei suddetti giorni, in tutto o in parte, non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.
Art. 22 – Quota convenzione
Si invitano le Parrocchie che usufruiscono della presente Convenzione a versare un contributo di Euro 25,00 all’Unione Diocesana Sacristi di Milano (20122) Piazza Duomo, 16, sul conto corrente postale n. 18452201.
Visto, confermato e sottoscritto.
Per la Commissione dei Parroci:
– Don Ferdinando RIVOLTA – Presidente
– Don Renato Aristide MARIANI
– Mons. Silvano MOTTA
– Sig. Paolo VOLPI – Consulente
Per la Commissione dell’Unione Diocesana Sacristi:
– Sig. Giordano CORBETTA
– Sig. Maurizio BOZZOLAN
– Sig. Pawel RYBICKI
– Rag. Renzo ORIANI – Consulente
Autore:
Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano - Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Edifici di culto, Licenziamento, Riposo settimanale, Retribuzione, Festività, Alloggio, Lavoro subordinato, Funzioni liturgiche, Malattia, Indennità
Natura:
Convenzione