Contratto collettivo 29 febbraio 2012
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2012/2013, 29 febbraio 2012.
(omissis)
CAPO VIII – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le precedenze previste dall’art. 7 del presente contratto.
Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03.
(omissis)
Dossier:
Scuola e Religione, Italia, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Vescovo diocesano, Scuola, Dotazioni organiche, Mobilità, Anno scolastico, Insegnanti di religione
Natura:
Contratto collettivo