Contratto collettivo 17 maggio 2004
Agenzia per la rappresentanaza negoziale della Pubblica Amministrazione. “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003”, del 17 maggio 2004.
(da Supplemento Ordinario n. 109 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 138 del 15 giugno 2004)
(Omissis)
Articolo 43
Festività
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.
2. La festività del Santo Patrono, ove non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla Legge n. 937/1977 per le festività soppresse, previa concertazione di cui all’art. 6 (Sistema di partecipazione).
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.
Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo-sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell’ 8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
(Omissis)
Autore:
A.R.A.N.
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa cattolica, Giorni festivi, Comunità ebraica, Lavoro subordinato, Tradizioni religiose, Dipendenti pubblici, Pubblica amministrazione, Avventisti, Sabato
Natura:
Contratto collettivo