Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2010

Contratto collettivo 15 luglio 2010

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011.

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 26.06.2009.

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
[….]
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata , da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 16 febbraio 2010 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
[…]
• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 29 del 18 marzo 2010.
[…]
9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del 27 luglio 2010 per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado ed educativo e per gli insegnanti di religione, alla data del 2 agosto 2010 per il personale docente della scuola secondaria di II grado e alla data del 6 agosto 2010 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2010/2011 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
[…]

(omissis)

Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2010/2011 sono:
[…]
m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
[…]
5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si
applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
[…]
11. Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente. Possono comunque chiedere l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l’utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l’utilizzazione su diversa sede scolastica all’interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Art. 3 – Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

[…]
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 3 bis- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

(omissis)

Art. 7 – Assegnazioni provvisorie personale docente

[…]
11. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.
12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.
[…]

(omissis)