Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Aprile 2010

Contratto collettivo 01 gennaio 1993

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da parrocchie 1993-1995

PRESENTAZIONE

Il CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti da parrocchie, per il triennio 1993-95, che presentiamo, non ha novità particolari circa il contenuto normativo, in quanto i rappresentanti dei sacristi ritengono il testo ormai collaudato.

Inevitabili invece alcuni aumenti retributivi. La paga base mensile viene fissata a partire dall'1.1.93 in £. 400.000 con un aumento di £. 30.000 nei successivi 2 anni. L'indennità di contingenza mensile è rimasta invariata alla quota del 1992, cioè a £. 974.216. Tuttavia in forza dell'Accordo sul lavoro del luglio 1992, viene riconosciuta a partire dal gennaio 1993 un'aggiunta mensile di £. 20.000, in attesa della riforma del salario che Governo e Sindacati sono impegnati a portare a termine.
Il premio pasquale è elevato a £. 150.000 e la quota contratto a £. 10.000.
Non si è ritenuto di diminuire l'orario di lavoro settimanale di 48 ore, ma sono state portate a 12 le giornate nell'arco dell'anno per aggiornamento professionale e ritiri spirituali.

L'unica variazione normativa riguarda l'indennità di licenziamento, prevedendo i 20 giorni per anno di servizio, anche per il periodo precedente il 31.12.74 e ciò per evitare incertezze o eventuale contenzioso.

Nel ringraziare vivamente la FIUDAC/S, ci si augura che le comunità parrocchiali si rendano conto sempre più dell'utilità della presenza del Sacrista a tempo pieno, o almeno a part-time, nelle proprie chiese. Le esigenze di culto e anche di custodia dei valori artistici esigono un sacrista qualificato e sensibile ai valori religiosi.

Don Rino Vescul
Direttore della FACI

Art. 1 – Definizione.
Ai fini della presente normativa, si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, con le seguenti mansioni:
– preparazione e servizio delle sacre funzioni;
– custodia della chiesa e degli arredi;
– pulizia della chiesa e degli ambienti attinenti alle sacre funzioni;
– oltre alle mansioni concordate all'atto dell'assunzione col vincolo dell'orario fisso.
Gruppo A: Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese nell'ambito della stessa Parrocchia.
Gruppo B: Sacristi che non sono occupati a tempo pieno.

Art. 2 – Assunzione e periodo di prova.
L'assunzione del sacrista sarà effettuata dal rappresentante legale della Parrocchia mediante lettera raccomandata, previa richiesta nominativa del 'nulla osta' dell'ufficio di collocamento.
All'atto dell'assunzione, il sacrista deve essere in possesso del libretto di lavoro e del certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento (Mod. C1).
Fermi restando gli obblighi di legge circa l'assunzione, il periodo di prova non potrà avere la durata superiore a mesi 3.
Terminato tale periodo, il sacrista s'intende confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti contrattuali.
Nel caso di mancata conferma, al sacrista sarà corrisposto il compenso per l'effettivo periodo di servizio prestato e quanto dovuto per norma di legge.

Art. 3 – Retribuzione.
La retribuzione del sacrista è distinta nelle seguenti voci:
a) Paga base mensile:
dal 1.1.93 400.000
dal 1.1.94 430.000
dal 1.1.95 460.000
b) Indennità di contingenza mensile: £. 974.216.
b/bis) In aggiunta alla normale retribuzione viene riconosciuta per il 1993 una quota di £. 20.000 mensile prevista dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1992.
c) Eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto.
Per i sacristi del gruppo b) la retribuzione, composta dalle medesime voci di cui sopra, verrà determinata in relazione all'effettivo orario di lavoro.
Il presente contratto, ai fini della retribuzione di cui sopra, entra in vigore dall'1.1.93.
Per l'anzianità di servizio il sacrista avrà diritto a un massimo di 10 scatti triennali. Tali scatti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità e saranno calcolati nella misura del 4% della paga mensile e dell'indennità di contingenza vigente al momento della maturazione dei singoli scatti, senza
ricalcolo di quelli precedentemente maturati e già in godimento

Art. 4 – Orario di lavoro.
L'orario di lavoro ordinario è di 48 ore settimanali, distribuite di massima in 6 giornate lavorative di 8 ore in dipendenza delle necessità e dall'insorgenza di particolari esigenze di servizio.

Art. 5 – Lavoro straordinario.
Detto lavoro verrà retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla paga oraria (= 1/208 della retribuzione mensile):
– straordinario diurno: paga oraria maggiorata del 20%;
– straordinario feriale notturno (22-6): paga oraria maggiorata del 30%;
– straordinario festivo diurno: paga oraria maggiorata del 30%;
– straordinario festivo notturno: paga oraria maggiorata del 50%;

Art. 6 – Riposo settimanale.
Il sacrista ha diritto a 1 giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.
Il riposo settimanale è equiparato, a tutti gli effetti, alle festività.
Il lavoro svolto nelle domeniche sarà retribuito con la paga ordinaria senza alcuna maggiorazione.

Art. 7 – Festività.
Le festività sono 11:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) lunedì dell'Angelo;
4) 25 aprile;
5) 1° maggio;
6) 15 agosto;
7) 1° novembre;
8) 8 dicembre;
9) 25 dicembre;
10) 26 dicembre;
11) festa del Patrono del luogo.
In caso di mancato godimento per motivi di servizio di tali festività al lavoratore compete un'indennità pari alla retribuzione giornaliera di 1/26 maggiorata del 30%.

Art. 8 – Gratifica natalizia.
Alla data del 15 dicembre al sacrista sarà corrisposta una mensilità pari alla sua normale retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro inferiore a 1 anno, la 13a mensilità verrà calcolata in 12simi, corrispondendo 1/12 di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
In occasione della S. Pasqua, verrà corrisposto al sacrista un premio pasquale pari a £. 150.000.

Art. 9 – Ferie.
Al sacrista dopo 1 anno di ininterrotto lavoro, spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni di calendario, più 5 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione (legge 5.3.77 n. 54).
Si precisa che dette ferie possono essere godute al massimo in 2 soli periodi dell'anno.
Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi d'anzianità di servizio verranno riconosciuti tanti 12simi di ferie annuali quanti sono i mesi d'anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà ritenuta pari a 1 mese.
Il periodo di godimento delle ferie verrà concordato tra le parti, avuto riguardo alle necessita della Parrocchia.
In nessun caso, peraltro, potranno essere concesse le ferie durante i periodi di Pasqua o di Natale.

Art. 10 – Congedo matrimoniale.
In caso di matrimonio è concesso un permesso al sacrista di 15 giorni consecutivi.
Durante tale congedo viene corrisposta la normale retribuzione.

Art. 11 – Malattia o infortunio.
In caso di malattia o infortunio il sacrista percepirà le indennità corrisposte dall'Istituto previdenziale assicurativo o mutualistico, con diritto alla conservazione del posto limitatamente a 180 giorni.
L'Ente Parrocchia garantirà al sacrista l'integrazione economica del trattamento erogato dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta.
Trascorso il periodo predetto di 180 giorni il rapporto potrà essere definitivamente risolto con diritto del sacrista di ogni sua competenza, compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificazione e comprovato impedimento.
Il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal giorni dal rilascio del certificato medico di diagnosi, a recapitare o trasmettere il certificato medesimo a mezzo raccomandata a.r.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato medico.
In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo della conservazione del posto e il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.

Art. 12 – Preavviso di licenziamento.
Il rapporto di lavoro potrà essere risolto dalle parti, salvo quanto previsto dall'art. 16 con preavviso di mesi 1 mediante lettera raccomandata.
Il sacrista durante il preavviso ha diritto alla libertà necessaria (una media di 2 ore al giorno), per la ricerca di altra occupazione, compatibile alle esigenze di servizio e senza nessuna trattenuta sullo stipendio; il sacrista non avrà diritto a tale permesso nel caso di dimissioni.
Nei casi di mancato preavviso è dovuta un'indennità pari alla retribuzione di 1 mese da parte dell'inadempiente.

Art. 13 – Indennità di licenziamento.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al sacrista verrà corrisposto un'indennità pari:
a) a tutto il 31.12.74 nella misura di 20 giorni per anno di servizio;
b) per il periodo successivo all'1.1.75 nella misura di 1 mensilità per anno di servizio.
Questa indennità (maggiorata del rateo della 13a mensilità) va calcolata sulla paga base, sugli eventuali scatti d'anzianità e sull'indennità di contingenza in vigore al 31.1.77 (53.082) e ciò fino al 31.5.82.
Da questa data il calcolo dovrà essere effettuato con i criteri dettati dalla legge 29.5.82 n. 297.
Per l'anno d'anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti 12simi quanti sono i mesi compiuti, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
Il rappresentante dell'Ente Parrocchia avrà cura di accantonare o di stipulare eventuale apposita convenzione con una compagnia di assicurazione di fiducia delle parti, le indennità d'anzianità maturate e maturande.
Si precisa che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, se il dipendente fruisce di alloggio cessa il diritto e per disposto dell'art. 639 C.P.C. l'uso e l'abitazione che dovrà entro 1 mese dalla cessazione del rapporto di lavoro essere riconsegnata al rappresentante dell'Ente Parrocchia.
In tal caso il versamento dell'indennità di anzianità verrà effettuato contestualmente alla consegna dell'alloggio libero di persone e di cose.

Art. 14 – Controversie di lavoro.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all'incaricato dell'Unione Diocesana Addetti Culto e al Presidente o Incaricato Diocesano FACI.
In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell'11.8.73).

Art. 15 – Norme disciplinari.
Considerata la natura particolarmente delicata del servizio di questo contratto-regolamento e del luogo sacro e pubblico ove esso di norma si svolge, saranno considerati atti gravi danti luogo a risoluzione immediata del contratto per giustificato motivo:
a) violazione del segreto di fatti e circostanze di cui il sacrista è venuto a conoscenza nell'adempimento del suo servizio;
b) motivi o circostanze gravi e comprovate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In carenza di quanto sopra espresso, il sacrista potrà incorrere nelle sanzioni: richiamo – sospensione – licenziamento.
Comunque è fatto salvo il diritto di ricorrere in devolutivo contro il provvedimento conforme le norme previste dall'art. 14 del presente contratto.
Sarà altresì considerato fatto grave dante luogo a risoluzione del contratto per giusta causa, la convivenza del sacrista 'more uxorio' al di fuori del Sacramento del Matrimonio.
In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli previsti nei punti a-b, è fatta salva la facoltà di ricorso in sospensivo.

Art. 16 – Condizione di miglior favore.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 17 – Aggiornamento professionale e ritiri spirituali.
Sentita l'esigenza di una maggiore qualificazione spirituale e professionale, al sacrista sono riconosciuti 12 giorni all'anno, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali e a corsi di aggiornamento liturgico, professionale, sia nazionale che locale.
La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte, non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

Art. 18 – Scadenza del contratto.
Il presente contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1993 e andrà a scadere il 31 dicembre 1995 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti contraenti con lettera raccomandata r.r. 3 mesi prima della scadenza.

Art. 19 – Quota contratto.
Le Parrocchie che usufruiscono di detto contratto devono versare l'importo di £. 10.000 a favore della FIUDAC/S.