Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Luglio 2007

Contratto 29 maggio 2000

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Ragusa.

(decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003)

Verbale di Riunione

L’anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa
tra

– l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone di Valentino, sig. Sandro Gambuzza e dal Sig. Giovanni Scucces
– la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Dott. Ottavio Pirracchio e dal Sig. Giuseppe Adamo
– la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Segretario Provinciale Carmelo Gurrieri e dal Sig. Giuseppe Drago

e

la FLAI – CGIL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giorgio Scirpa e dai Sig.rri Salvatore Tavclino e Paolo Aquila
– la FISBA – CISL rappresentata dal Segretaria Provinciale Giovanni D’Avola e dai Sig.rri Giorgio Fede, Rosalino Bocchieri e Sergio Cutrale
la UILA – UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Giuseppe Ruta e dalla Sig.ra Maria Concetta Di Gregorio

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa.

Art. 1 Operai Agricoli

Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Nazionale di lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli operai agricoli e florovivaisti, a secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Art. 19 e20 C.C.N.L.).
Sono operai a tempo indeterminato:
i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all’INPS ed alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della Cassa Integrazione salariale di cui alla Legge 457 del 1972 e successive modificazioni.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 56, 57 e 58 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerare operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 10 settembre 1972 si trovano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla Legge 533/49 e dai Contratti Collettivi Provinciali.
Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per interno gli Istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n° 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

(omissis)

Art 8 Permessi Straordinari per Motivi Religiosi

E possibile, a richiesta degli interessati stipulare accordi aziendali che tengano conto delle festività per i lavoratori di cultura Araba con particolare riferimento al Ramadan.
Le imprese, a richiesta di detti lavoratori, rilasciano la dichiarazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
E auspicabile che in sede aziendale ove se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, si individuino modalità per garantire l’informazione in più lingue e vengano previsti delegati extracomunitari.

(omissis)