Consiglio di Stato, Seconda sezione, 17 dicembre 2021, n. 8409
Incompatibilità di altri incarichi (ministro del culto) con l’attività del personale della Polizia di Stato
«La disciplina che regolamenta l’ordinamento della Polizia di Stato impone prescrizioni più restrittive, atte a introdurre una sorta di incompatibilità assoluta con altre attività, indipendentemente dalla natura privata o pubblica che connota le stesse; ne deriva, quindi, l’obbligo di operare esclusivamente a favore della Polizia di Stato, anche in considerazione della particolare gravosità riconosciuta alle relative funzioni, con la conseguenza che l’eventuale esercizio di ulteriori funzioni non può che assumere indiscusso carattere eccezionale, nel rispetto della salvaguardia primaria della dedizione del dipendente ai propri compiti di appartenente alla Polizia di Stato».