Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2005

Concordato 22 dicembre 1958

“Concordato tra i Cantoni di Berna e di Soletta concernente le condizioni confessionali delle parrocchie evangeliche riformate del Bucheggberg e dei distretti di Soletta, Lebern e Kriegstetten”, del 23 dicembre 1958.

(Omissis)

Approvato dal Gran Consiglio del Cantone di Berna il 18 febbraio 1959;
Approvato dal Gran Consiglio del Cantone di Soletta il 30 giugno 1959;
Approvato dal Consiglio federale il 25 settembre 1959;
Entrato in vigore il 30 giugno 1959

Considerando che l’unione confessionale delle parrocchie di Oberwil, Messen, Liisslingen e Aetingen, nel Bucheggberg, appartenenti al Cantone di Soletta, con la Chiesa riformata evangelica del Cantone di Berna esiste da lungo tempo e promette di avere anche in futuro gli stessi benefici effetti che nel passato, particolarmente per cio che concerne il mantenimento e il consolidamento dei vincoli d’amicizia;

considerando, inoltre, che, dopo l’entrata in vigore dell’attuale Costituzione federale, in particolare mediante la convenzione del 17 febbraio 1875, la parrocchia evangelica riformata di Soletta e quelle della diaspora nei distretti superiori del Cantone di Soletta sono state comprese in questa unione confessionale;

volendo adattare il concordato fin qui in vigore alle relazioni intercantonali, profondamente modificate dalle nuove rispettive legislazioni;

i delegati degli Stati di Berna e di Soletta, con riserva di ratificazione delle autorità competenti, hanno convenuto e decretato
quanto segue:

Art. 1

Le parrocchie solettesi indicate nel preambolo del presente concordato fanno parte dell’Unione sinodale della Chiesa evangelica-riformata del Cantone di Berna per quanto concerne le questioni di culto. Esse devono, pertanto:
1. essere rappresentate da loro delegati, in conformità dell’articolo 2, alle
sedute del Sinodo ecclesiastico bernese;
2. conformarsi, per tutti gli affari ecclesiastici interni che concernono la dottrina cristiana, il culto e le funzioni pastorali, alle decisioni e alle ordinanze del Sinodo ecclesiastico bernese e del suo Consiglio sinodale.

Art. 2

1. Per l’elezione dei delegati al Sinodo ecclesiastico bernese, sono costituiti quattro circoli elettorali e precisamente:
1. il circolo del Bucheggberg, che comprende le parrocchie di Messen (bernese e solettese), di Oberwil (bernese e solettese), di Aetingen (solettese) e di Liis¬slingen (solettese);
2. il circolo Kriegstetten, che comprende le parrocchie del distretto omonimo;
3. il circolo di Soletta, che comprende la parrocchia riformata di Soletta e i Co¬muni del distretto di Lebern affiliati a questa parrocchia;
4. il circolo di Lebern, in quanto non appartenga alla parrocchia di Soletta.
2. Per quanto concerne il numero dei delegati da eleggere in ogni circolo elettorale, la durata delle loro funzioni e il modo di procedere alle elezioni, comprese le verificazioni della validità delle stesse, sono applicabili le disposizioni di legge bernesi.
3. Il diritto di voto e l’eleggibilità sono regolati secondo le leggi bernesi per i cittadini bernesi, secondo quelle solettesi per i cittadini di Soletta.
4. I delegati dei circoli elettorali solettesi siedono e votano in seno al Sinodo ecclesia¬stico bernese con gli stessi diritti dei delegati bernesi.

Art. 3

Le parrocchie dei circoli solettesi menzionati sopra costituiscono il Sinodo del circondario di Soletta.

Art. 4

1. Soltanto gli ecclesiastici eleggibili secondo il diritto bernese possono essere nominati pastori, pastori ausiliari e vicari delle parrocchie bernesi e solettesi di Messen e Oberwil. Nelle altre parrocchie possono essere nominati, eccezionalmente, anche candidati che abbiano sostenuto gli esami altrove. Prima di concorrere a un impiego ecclesiastico, essi dovranno, tuttavia, far esaminare le loro condizioni di ammissione nel clero bernese dalla commissione d’esame di teologia evangelica del Cantone di Berna e farsi ammettere entro un anno dalla loro elezione.
2. Il diaconato di circondario di Buren-Soletta e a disposizione delle parrocche solettesi.

Art. 5

1. I pastori, pastori ausiliari e vicari riformati sono eletti conformemente alle leggi solettesi.
2. I Governi dei due Stati contraenti hanno, tuttavia, il diritto di riconoscere o di convalidare queste elezioni secondo le leggi cantonali sulla materia.

Art. 6

La costituzione e l’organizzazione delle parrocchie dei circondari solettesi menzionati sopra sono rette dal diritto solettese.

Art. 7

I Governi degli Stati di Berna e di Soletta decidono sulle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

Art. 8

1. Lo stato attuale delle condizioni giuridiche dei beni ecclesiastici, usufrutto e manutenzione delle case parrocchiali e delle loro dipendenze, è garantito dai due Governi contraenti, quale è stato stabilito dai registri catastali, dall’uso, da convenzioni anteriori come anche dalla Costituzione e dagli atti legislativi delle autorità cantonali.
2. Alla vigilanza sui beni ecclesiastici e al loro uso nelle parrocchie solettesi, compre¬sa quella di Messen, è applicabile il diritto solettese. Per la parrocchia di Oberwil vale il diritto bernese.

Art. 9

La garanzia prevista nell’articolo 8 capoverso 1 è, in particolare, rinnovata come segue, per quanto i diritti di cui si tratta non siano stati riscattati, modificati o sostituiti:
1. La parrocchia di Oberwil rimane retta dalla convenzione del 13 febbraio 18511).
2. La partecipazione dello Stato di Berna allo stipendio dei pastori di Messen e Aetingen e alla manutenzione degli edifici parrocchiali rimane invariata. I due pastori beneficiano, inoltre, del prodotto dei fondi parrocchiali solettesi, compreso il libero uso dei fondi parrocchiali e del diritto di taglio nel Comune secondo le clausole del registro catastale.
3. Il pastore di Lusslingen ha l’usufrutto dei fondi parrocchiali conformemente al registro catastale e alla convenzione del 15 settembre 1871 .
4. E’ garantito il diritto della parrocchia di Soletta alla contribuzione dello Stato di Berna.

Art. 10

I fondi ecclesiastici delle parrocchie possono essere amministrati e utilizzati soltanto per lo scopo al quale sono destinati.

Art. 11

I due Stati si riservano il diritto di apportare al presente concordato le modificazioni che le circostanze potessero esigere.

Art. 12

Il presente Concordato è sottoposto all’approvazione del Gran Consiglio del Cantone di Berna e del Gran Consiglio del Cantone di Soletta. Esso entrerà in vigore dopo questa approvazione e sarà inserito nel Bollettino delle leggi dei due Cantoni.
Esso abroga la convenzione del 17 febbraio 1875, con i complementi e le modificazioni del 29 luglio 1884/20 agosto 1884 e 28 novembre 1939.
Così decretato dalla Conferenza dei delegati del 23 dicembre 1958, a Soletta.

(Omissis)