Concordato 05 giugno 1933
Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica austriaca, 5 giugno 1933.
2/1934 BGBL II
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e la Repubblica Austriaca, concordi nel desiderio dì regolare nuovamente, con mutua intesa ed in modo stabile, la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nell'Austria per il maggior bene della vita ecclesiastica e religiosa, hanno risoluto di concludere una solenne Convenzione.
A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario Sua Eminenza Reverendissima il Sìgnor Cardinale EUGENIO PACELLI, Suo Segretario di Stato, ed il Signor Presidente federale della Repubblica Austriaca il Signor Cancelliere Federale Dr. ENGELBERT DOLLFUSS ed
I l Signor Ministro federale della Giustizia, attualmente incaricato del Ministero dell'Istruzione Dr. KURT SCHUSCHNIGG, i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovateli in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Articolo I
§ 1. La Repubblica Austriaca assicura e garantisce alla Santa Chiesa Cattolica Romana nei varii suoi riti il libero esercizio del potere spirituale ed il libero e pubblico esercizio del culto.
§ 2. Riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di emanare, nell'ambito della sua competenza, leggi decreti e ordinanze; non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo diritto.
§ 3. Nell'adempimento del loro ministero spirituale è dovuta agli ecclesiastici la protezione dello Stato.
§ 4. La Santa Sede gode in Austria piena libertà nel comunicare e corrispondere con i Vescovi, con il clero e con quanti appartengono alla Chiesa Cattolica, senza alcuna ingerenza del Governo Federale. Lo stesso vale per le comunicazioni e per la corrispondenza dei Vescovi e delle Autorità diocesane
con il clero e con i fedeli.
Articolo II
La Chiesa Cattolica è riconosciuta in Austria come società di diritto pubblico. Le sue istituzioni particolari, che secondo il Diritto Canonico hanno personalità giuridica, godono di personalità giuridica anche di fronte allo Stato, se esistono già in Austria al momento dell'entrata in vigore del presente Concordato. Quelle, che saranno erette in avvenire, acquisteranno la personalità giuridica davanti allo Stato, se saranno fondate con la cooperazione dello Stato prevista in questo Concordato.
Articolo III
§ 1. L'attuale circoscrizione delle province eclesiastiche e delle diocesi è mantenuta, salvo quanto viene qui appresso altrimenti stabilito. Per i mutamenti, che in futuro si rendessero eventualmente necessari, occorrerà un accordo previo. Quest'ultima disposizione non vale per e piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura d'anime, e per quei mutamenti, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento di confini nelle parrocchie.
§ 2. Si è d'accordo in massima che l'Amministrazione Apostolica di «Innsbruck-Feldkirch» verrà eretta in diocesi «Innsbruck-Feldkirch» con sede in Innsbruck e che conserverà un Vicariato generale proprio per il Vorarlberg, parte della nuova diocesi, con sede in Feldkirch. Si è parimenti d'accordo nell'erezione dell'Amministrazione Apostolica del B urgenland a « Praelatura Nullius », con sede in Eisenstadt. L'esecuzione di questo accordo di massima si effettuerà per mezzo di una speciale Convenzione tra la Santa Sede ed il Governo Federale, non appena, particolarmente a riguardo della erigenda diocesi di « Innsbruck-Feldkirch », si sarà provveduto a quanto è necessario.
Articolo IV
§ 1. La scelta degli Arcivescovi e Vescovi e del Prelato «Nullius » appartiene alla Santa Sede.
Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile (« Praelatura Nullius»), ciascuno dei Vescovi delle diocesi austriache presenterà entro un mese una lista di candidati idonei alla Santa Sede, la Quale però non è legata a queste liste.
Verificandosi la vacanza della Sede Arcivescovile di Salisburgo, la Santa Sede designerà a quel Capitolo Metropolitano tre candidati, fra i quali esso avrà da eleggere per votazione libera e segreta il nuovo Arcivescovo.
§ 2. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo residenziale, di un Vescovo residenziale, o di un Coadiutore cum ìure successionis, come pure del Prelato «Nullius», la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta oppure eletta al Governo Federale Austriaco, per conoscere se ha ragioni di
carattere politico generale da sollevare contro tale nomina.
Le pratiche relative si svolgeranno in via rigorosamente riservata, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta sino alla nomina.
Qualora trascorressero senza risposta quindici giorni dalla data della comunicazione anzidetta, il silenzio sarà interpretato nel senso che il Governo non ha da opporre alcuna difficoltà di tal genere, e la Santa Sede procederà senz'altro alla pubblicazione della nomina.
§ 3. La provvista delle Dignità e dei Canonicati nei Capitoli si effettua secondo il diritto canonico comune.
Articolo V
§ 1. La formazione scientifica del Clero ha luogo nelle Facoltà teologiche cattoliche mantenute dallo Stato oppure negli Istituti teologici eretti dalle competenti Autorità ecclesiastiche.
I Seminari, Convitti ed altri simili Istituti ecclesiastici destinati alla educazione degli aspiranti al sacerdozio dipendono nella loro organizzazione esclusivamente dalle Superiori Autorità Ecclesiastiche.
Tanto l'ordinamento interno quanto il programma degli studi nelle Facoltà cattoliche di teologia mantenute dallo Stato saranno regolati in massima secondo le disposizioni della Costituzione Apostolica « Deus Scientiarum Dominus» del 24 maggio 1931 e qualsiasi altra prescrizione ecclesiastica ulteriore. I provvedimenti che si renderanno necessari per l'esecuzione di queste disposizioni, atteso il carattere peculiare di dette Facoltà e la loro posizione nel sistema universitario, saranno presi sempre d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica.
Resta inteso che la Facoltà teologica dell'Università di Innsbruck rimane immutata nel suo carattere particolare, sopra tutto per quel che riguarda la composizione del suo Corpo docente.
§ 2. I gradi accademici in Sacra Teologia ottenuti in Roma presso le Alte Scuole Pontificie sono riconosciuti in Austria a tutti i loro effetti ecclesiastici e civili.
§ 3. La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà cattoliche di teologia mantenute dallo Stato avrà luogo soltanto dopo che si sarà conseguito il consenso della competente Autorità ecclesiastica.
§ 4. Se alcuno dei suddetti insegnanti venisse in seguito dalla competente Autorità ecclesiastica dichiarato al Ministero della Pubblica Istruzione come non più idoneo all'insegnamento, sarà rimosso dall'esercizio del rispettivo insegnamento.
In caso di una tale rimozione si provvederà in altro modo senza indugio ad una idonea supplenza a norma di quanto è stabilito nel precedente § 3.
Negli altri istituti d'insegnamento dovranno essere rimossi dalla loro funzione quei maestri di religione cattolica, ai quali fosse tolta la missio canonica.
Articolo VI
§ 1. Alla Chiesa spetta il diritto di impartire l'istruzione religiosa e di provvedere alle pratiche religiose per gli scolari cattolici in tutti gli istituti d'insegnamento elementari e medi. Si è d'accordo che gli Ordinari diocesani, per introdurre un ordinamento dell'istruzione religiosa più ampio di quello ora in vigore, prenderanno contatto con la competente suprema autorità scolastica.
La direzione e l'immediata sorveglianza dell'istruzione religiosa e delle pratiche religiose spettano alla Chiesa.
E’ garantita l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso e delle pratiche religiose nella stessa misura finora in uso. Gli assegni finanziari per tale insegnamento hanno luogo nella stessa guisa che fino ad oggi. L'istruzione religiosa, eccedente l'attuale misura, comprese le pratiche religiose, è parimenti
obbligatoria per gli scolari cattolici, quando è ordinata dopo aver preso contatto con l'Autorità scolastica statale. La cura per le spese necessarie a tale insegnamento spetta alla Chiesa, senza pregiudizio di un eventuale ordinamento futuro da stabilirsi di comune accordo dopo il ritorno di una
migliore situazione economica.
L'istruzione religiosa è, in massima, impartita da sacerdoti; in caso di bisogno potranno essere adibiti all'uopo, di accordo fra l'Autorità ecclesiastica e la scolastica statale, anche maestri laici od altre persone laiche adatte. Per l'insegnamento della religione non saranno assunte se non persone che siano
state dichiarate idonee a tale ufficio dall'Autorità ecclesiastica. La facoltà d'impartire l'istruzione religiosa è legata col possesso della missio canonica (articolo V § 4).
I programmi d'istruzione religiosa sono fissati dall'Autorità ecclesiastica; come libri di testo per l'istruzione religiosa possono essere usati soltanto quelli, che sono stati approvati dall'Autorità ecclesiastica.
§ 2. In materia di scuola e di istruzione negli istituti medi ed elementari rimangono garantiti alla Chiesa anche tutti gli altri diritti e facoltà, che le competono in conformità alle leggi statali ora in vigore.
§ 3. La Chiesa, gli Ordini e le Congregazioni religiose hanno il diritto, osservando le leggi generali scolastiche, di fondare e dirigere scuole della categoria nominata al § 2, alle quali, per tutto il tempo in cui rimane adempiuta la condizione suddetta, spettano i diritti di istituti pubblici d'insegnamento.
§ 4. Dove tali scuole (§ 3) dimostrano di avere una frequenza relativamente considerevole, e per conseguenza fanno sentire la loro efficacia sullo stato, l'ampliamento o l'erezione di scuole pubbliche analoghe in modo tale che le corrispondenti amministrazioni scolastiche ne ritraggano un risparmio
economico, dovranno ricevere dalle pubbliche spese in questo modo risparmiate adeguati contributi a seconda del miglioramento delle condizioni economiche.
Alle stesse condizioni possono essere partecipi di siffatti contributi anche le scuole tenute da Associazioni Cattoliche, se e finché sono riconosciute come scuole cattoliche dal rispettivo Ordinario diocesano ed hanno i requisiti richiesti dalle leggi per acquistare i diritti di scuole pubbliche.
Queste norme sono destinate nell'Austria a promuovere la scuola cattolica e con ciò anche a creare le premesse per il futuro sviluppo della scuola pubblica confessionale cattolica.
Articolo VII
§ 1. La Repubblica Austriaca riconosce gli effetti civili ai matrimoni contratti in conformità del diritto canonico.
§ 2. Le pubblicazioni di questi matrimoni hanno luogo secondo il diritto canonico. La Repubblica Austriaca si riserva di ordinarne anche la pubblicazione civile.
§ 3. La Repubblica Austriaca riconosce la competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici nelle cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.
§4. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Questo controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o
contumacia delle parti.
I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica saranno trasmessi alla Suprema Corte Austriaca. Gli effetti civili incominceranno dalla dichiarazione di eseguibilità emessa dalla Suprema Corte Austriaca in seduta segreta.
§ 5. I Tribunali ecclesiastici e civili dovranno prestarsi reciproca assistenza legale, nell'orbita ciascuno della propria competenza.
Articolo VIII
§ 1. La nomina ecclesiastica del Vicario Castrense sarà fatta dalla Santa Sede dopo che Essa si sarà informata in via confidenziale presso il Governo Federale se contro la persona prescelta esistano obbiezioni di carattere politico generale. Il Vicario Castrense sarà rivestito della dignità vescovile.
§ 2. La nomina ecclesiastica dei Cappellani militari è fatta dal Vicario Castrense, previo accordo con il Ministro federale dell'Esercito.
§ 3. La susseguente nomina del Vicario Castrense e dei Cappellani militari, in quanto funzionari, ha luogo da parte dello Stato a norma delle leggi statali.
§ 4. I Cappellani militari hanno, riguardo all'Esercito federale, competenza parrocchiale. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione del Vicario Castrense. Il Vicario Castrense eserciterà la sua giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, degli Ospedali militari, qualora si addivenisse alla fondazione di tali Ospedali.
Articolo IX
La Repubblica Austriaca riconosce i seguenti giorni festivi stabiliti dalla Chiesa: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania (6 gennaio il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (il 1º nov.); il giorno della festa
dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre),
Articolo X
§ 1. Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi e stabilirsi nella Repubblica Austriaca in conformità delle prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri – salvi i casi fissati in
questo e nell'articolo XI § 2 – nonché al loro genere di vita a norma delle loro Costituzioni approvate dalla Chiesa.
I Superiori a vita delle Case austriache di Ordini religiosi, che richiedono la « stabilitas loci» per i loro membri, devono avere la cittadinanza austriaca.
§ 2. Gli Ordini e le Congregazioni religiose, che si erigeranno in avvenire, acquisteranno personalità giuridica in Austria di fronte allo Stato mediante la consegna di una dichiarazione del competente Vescovo diocesano «(Praelatus Nullius ») sull'avvenuta fondazione in Austria, presso la suprema Autorità dello Stato per gli Affari del Culto, la quale dietro richiesta rilascerà un documento di
conferma. Nel rimanente si applica la disposizione dell'articolo Il di questo Concordato.
§ 3- I Superiori provinciali; che hanno la loro sede giuridica in Austria, devono avere la cittadinanza austriaca.
I Superiori dell'Ordine e di Province, che risiedono fuori del territorio austriaco, anche se di altra nazionalità, avranno il diritto di visitare per se o per altri le loro case situate in Austria.
§ 4- I religiosi hanno il diritto di compiere i loro studi filosofici e teologici nelle scuole del loro Istituto o nelle Alte Scuole Pontificie in Roma.
Articolo XI
§ 1. La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'Autorità ecclesiastica, salvo particolari diritti di patronato o di presentazione fondati su speciali titoli canonici.
La provvista dei benefici, sui quali lo Stato Federale od un Fondo pubblico esercita diritti di presentazione, avrà luogo in base ad una terna di candidati scelti dall'Ordinario diocesano in conformità con le prescrizioni canoniche e notificata al competente Ufficio dello Stato per il Culto.
Il Vescovo diocesano od il Prelato «Nullius » subito dopo la nomina di un ecclesiastico ad un beneficio parrocchiale ne darà comunicazione al Governo.
§ 2. In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici, noi, verranno assunti alla direzione ed al all'amministrazione delle diocesi all'ufficio di parroco ed all'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, come pure a tutti quegli uffici ecclesiastici, ai quali è provveduta per legge una dotazione (supplemento di congrua) sui fondi dello Stato, se non ecclesiastici, i quali
a) abbiano la cittadinanza austriaca;
b) abbiano atteso con successo agli studi prescritti di teologia, almeno per un triennio, in un Istituto teologico dell'Austria, od in una Facoltà teologica cattolica di lingua tedesca, oppure in un'Alta Scuola Pontificia in Roma. Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastiche e statali si potrà prescindere, nei singoli casi, dai suddetti requisiti, per i coadiutori parrocchiali, e per i sacerdoti incaricati in via provvisoria dell'insegnamento religioso. Le Autorità ecclesiastiche competenti rimuoveranno dal suo ufficio il sacerdote che venisse a perdere la cittadinanza austriaca, salvo il caso di dispensa,
d'intesa tra le Autorità ecclesiastiche e civili.
Gli Ordinari diocesani non conferiranno un ufficio ecclesiastico pubblico a sacerdoti che siano stati condannati per crimine (art. XX), né li ripristineranno in esso, senza il consenso del Governo Federale.
Articolo XII
§ 1. La nomina agli uffici ecclesiastici è valida dalla data della collazione dell'ufficio: questa data sarà comunicata dalle competenti Autorità ecclesiastiche al competente Ufficio dello Stato per il Culto.
§ 2. L'amministrazione ed il godimento delle rendite delle prebende ecclesiastiche secolari è, durante la vacanza, disciplinata dalle norme del diritto canonico.
Se, però, tali prebende hanno in massima per legge diritto a prestazioni economiche dal Fondo di religione (« Religionsfond » o sussidi dello Stato) ne saranno devolute le rendite, durante la vacanza, al Fondo di religione.
Articolo XIII
§ 1. Sono garantiti nell'orbita delle leggi generali dello Stato i beni mobili ed immobili degli enti giuridici ecclesiastici. Dentro gli stessi limiti, la Chiesa ha il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno nella stessa guisa inviolabili.
§ 2. Il patrimonio degli enti giuridici ecclesiastici è amministrato e rappresentato dagli organi competenti a norma del Diritto canonico. Per gli Ordini e le Congregazioni religiose, è considerato davanti al Foro civile, come legittimo rappresentante per la stipulazione di atti giuridici, il Superiore della Casa, e, se si tratta di negozi giuridici di Comunità maggiori, il rispettivo Superiore.
La gestione dei beni ecclesiastici ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti Autorità ecclesiastiche o dei Superiori dell'Ordine. Senza il loro consenso tali beni non possono essere alienati né gravati.
Si richiede inoltre il consenso anche dell'Autorità statale per il Culto, ogni qualvolta la progettata alienazione o l'aggravio dei fondi ecclesiastici porta come conseguenza per il pubblico erario nuovi o più elevati sussidi. Lo Stato non prenderà una decisione al riguardo, se non dopo aver udito l'Ordinario
diocesano.
§ 3. L'ordinamento e l'amministrazione delle fondazioni ecclesiastiche spetta ai competenti organi ecclesiastici.
§ 4- I soggetti giuridici ecclesiastici non saranno sottoposti ad alcuna particolare imposta e analoghe che non gravano anche sugli altri soggetti giuridici. Ciò vale anche per le scuole particolarmente indicate all'art. VI § 3 e § 4 capoverso 2.
Articolo XIV
Gli affari amministrativi delle società ecclesiastiche sono regolati dalla Chiesa, a cui spetta in massima il diritto di riscuotere tasse; nell'imposizione delle tasse, come, in generale, in tutti quei casi in cui sono toccati gli interessi dello Stato, si procederà d'intesa con le Autorità civili.
Per l'esecuzione dì questa massima saranno fissate dalle Autorità diocesane linee direttive d'int esa con il Ministero del Culto.
E’ garantito l'aiuto dello Stato alla Chiesa per la riscossione di oneri da parte dei membri delle società ecclesiastiche, sempre che questi oneri siano stati imposti d'accordo coi poteri dello Stato oppure si fondino su al tri titoli giuridici.
Articolo XV
§ . La Repubblica Austriaca adempirà sempre verso la Chiesa Cattolica in Austria i suoi obblighi finanziari fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici.
§ 2. Fino a nuovo regolamento da stabilirsi d'accordo con la Santa Sede la base per la dotazione del Clero attivo e pensionato è l'attuale legislazione sulla congrua, e ciò in modo che in caso di cambiamento negli stipendi degli impiegati dello Stato anche per il Clero debba aver luogo un analogo
cambiamento.
§ 3. Agli Arcivescovi, ai Vescovi diocesani ed al Prelato Nullius, ai loro Coadiutori Ausiliari e Vicari generali, non provvisti ci una dotazione sufficiente proveniente da fondi e redditi della mensa, oppure dal Fondo di religione o dall'erario publico, sarà corrisposto, in quanto la situazione economica dello Stato lo consenta, un congruo supplemento dal pubblico erario, a norma di un accordo da concludersi colla Santa Sede.
§ 4. Non appena lo consenta la situazione economica dello Stato, la nuova diocesi di «Innsbruck-Feldkirch » sarà provvista di Capitolo. Il numero dei dignitari e dei canonici sarà stabilito d'accordo fra la Santa Sede e la Suprema Autorità di Stato per il Culto.
§ 5. Se i redditi delle Chiese metropolitane e cattedrali non siano sufficienti per la manutenzione dei relativi edifici sacri, per le spese del culto divino e per gli stipendi agli inservienti laici, necessari per tali chiese, il Governo, esaminato lo stato delle cose, vi contribuirà per il coprimento del deficit nel limite almeno delle prestazioni eseguite finora e nella misura delle sue possibilità finanziarie.
§ 6. Lo Stato corrisponderà come finora nei limiti delle sue possibilità finanziarie convenienti contributi, – da fissarsi, qualora dovesse introdursi una qualche innovazione, d'accordo con la Santa Sede, – ai Seminari, ordinati secondo la prescrizione del Diritto Canonico. Circa tali assegni rimane integro l'obbligo del rendiconto allo Stato.
§ 7. All'erezione di offici ecclesiastici, per i quali si chiede dal Governo un supplemento di congrua, è necessario il consenso delle Superiori Autorità statali per il Culto. Esse riconosceranno eventualmente anche la personalità giuridica dei nuovi offici per il foro civile. Al contrario quegli offici ecclesiastici,
per i quali lo Stato non corrisponde emolumenti di congrua, possono dalle competenti Autorità ecclesiastiche essere liberamente eretti o mutati. In questi ultimi casi se all'officio novellamente eretto deve spettare la personalità giuridica nel foro civile, il competente Vescovo diocesano (Prelato « Nullius ») darà notizia dell'avvenuta erezione alle Autorità suddette, le quali rilasceranno un
relativo certificato.
I mutamenti dei confini delle parrocchie sono di spettanza dell'Ordinario diocesano. Le Autorità statali in parola si riservano di proporre quei mutamenti che sono atti ad apportare economie e che sono considerati come praticamente attuabili.
§ 8. Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a tali scopi anche in avvenire avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti.
§ 9. I Fondi di religione hanno carattere ecclesiastico. Essi sono persone giuridiche e fino a nuova disposizione saranno, come finora, amministrati dallo Stato a nome della Chiesa. Nei rapporti tra il Fondo di religione e l'erario dello Stato, e, in particolare, per quel che riguarda l'obbligo di supplementi finanziari da parte di quest'ultimo, non avrà luogo alcun cambiamento.
Articolo XVI
Per le persone che si trovano nei pubblici ospedali, nelle case di salute, di cura e simili, come pure nelle carceri, case di pena e di lavori forzati, nei ricoveri di educazione od altri istituti del genere, qualora tali istituti non siano provvisti, d'intesa con il competente Ordinario diocesano, di una propria assistenza
religiosa -, è garantito al parroco del luogo o, in sua vece, al sacerdote da lui incaricato il diritto di libero accesso presso i ricoverati per il libero esercizio del suo ministero spirituale.
Si è d'accordo che, nel caso in cui si stabilisca in un istituto una propria assistenza religiosa, la nomina dell'ecclesiastico ad essa deputato sarà sempre fatta d'accordo con l' Ordinario diocesano.
Articolo XVII
Le entrate, di cui godono gli ecclesiastici per ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabìlità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi degli impiegati dello Stato.
Articolo XVIII
Gli ecclesiastici non possono essere richiesti dai magistrati o da altre autorità a dare informazioni su persone o materie, di cui sono venuti a conoscenza sotto il segreto inerente al loro ufficio spirituale.
Articolo XIX
Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato e di scabino.
Articolo XX
Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso, il tribunale civile deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi competente, e sollecitamente trasmettere al medesimo i risultati dell'istruttoria, e, ove abbia luogo, la sentenza definitiva tanto in primo grado quanto in appello.
In caso di arresto e di detenzione, l'ecclesiastico o il religioso deve essere trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.
Nel caso di condanna valida ed incondizionata per crimine di un ecclesiastico, il Governo Federale – senza pregiudizio delle altre conseguenze che possono derivare dalle prescrizioni delle leggi penali ordinerà la sospensione degli emolumenti che gli sono dovuti (supplemento di congrua), se l'Ordinario
diocesano non l'abbia già destituito dal suo ufficio.
Articolo XXI
L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali esso sia stato interdetto con provvedimento definitivo dalla competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato alla competente autorità civile, è vietato e punito con le stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso abusivo della divisa militare.
Articolo XXII
Tutte le altre materie, relative a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate secondo il diritto canonico vigente.
Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, o si rendesse necessario il regolamento di questioni relative a persone o cose ecclesiastiche non trattate in questo Concordato, che toccano anche la sfera dello Stato, la Santa Sede ed il Governo Federale procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione od accordo.
Coll'entrata in vigore del presente Concordato tutte le leggi ed ordinanze, ancora vigenti in Austria, in quanto si trovino in opposizione con le disposizioni di questo Concordato, saranno abrogate.
Articolo XXIII
Questo Concordato, il cui testo tedesco ed italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Concordato.
Fatto in doppio originale.
Città del Vaticano, 5 giugno 1933.
Autore:
Santa Sede - Austria
Dossier:
Austria, _Chiesa cattolica_, Paesi Unione europea
Nazione:
Austria
Parole chiave:
Assistenza religiosa, Finanziamento del culto, Ospedali militari, Formazione ministri di culto, Nomina dei vescovi, Retribuzione ministri di culto, Riconoscimento giuridico, Congregazioni, Ordini, Scuole confessionali, Educazione religiosa, Festività, Matrimonio, Scuola pubblica, Beni ecclesiastici, Facoltà di teologia, Libertà di culto, Cappellani militari
Natura:
Concordato
File PDF:
3621-concordato-05-giugno-1933.pdf