Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2005

Codice penale 19 ottobre 1930

Codice penale italiano. Approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1938.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 253 del 28 ottobre 1930, Supplemento ordinario)

In OLIR: Tavola sinottica delle modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006 al Capo I, Titolo IV, Libro II del Codice penale

(Omissis)

LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare

TITOLO IV – Dei dellitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

CAPO I – Dei delitti contro le confessioni religiose (1)
(1) Capo così modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85 – “Modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione”

[testo originario: Capo I – Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi]

Art. 402*
Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

*Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508.

Art. 403 (2)
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

(2) Articolo così sostituito dall’art. 7 della legge 24 febbraio 2006, n. 85

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro di culto.

[testo originario: Art. 403 – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione [fino a due anni]**.
Si applica la reclusione [da uno a tre anni]a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico .

**(Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 18 aprile 2005, n. 168, «nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’articolo 406 dello stesso codice»).]

Art. 404 (3)
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o dannegigamento di cose

(3) Articolo così sostituito dall’art. 8 della legge 24 febbraio 2006, n. 85

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro di culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formno oggetto di culto o siano consacrate al culto o destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

[testo originario: Art. 404 – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione [da uno a tre anni]***.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

***(Il primo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 329 del 1997, «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anzichè la pena diminuita prevista dall’articolo 406 del codice penale»).]

Art. 405 (4)
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

(4) Articolo così modificato dall’art. 9 della legge 24 febbraio 2006, n. 85

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, la quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

[testo otiginario: Art. 405 – Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione [fino a due anni]****.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione [da uno a tre anni].

****(Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. del 9 luglio 2002, n. 327, «nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anzichè le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti»).]

Art. 406 (5)
Delitti contro i culti ammessi nello Stato

(5) Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1 della legge 24 febbraio 2006, n. 85

[testo originario: Art. 406 – Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]

(Omissis)

LIBRO TERZO – Delle contravvenzioni in particolare

TITOLO I – Delle contravvenzioni di polizia.

CAPO II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.

(omissis)

Art. 724
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato]*****, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro******.
La stessa sanzione si applica a chi******* compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

*****(Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. del 18 ottobre 1995, n. 440, «limitatamente alle parole: “o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”»)

******(L’attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena dell’ammenda da lire ventimila a seicentomila dall’art. 57, comma 1, lett. a), d.ls. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l’individuazione dell’autorità competente all’applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att. c.p.)

*******(Le parole «La stessa sanzione si applica a chi» sono state sostituite a quelle «Alla stessa pena soggiace chi» dall’art. 57, comma 1, lett. b), d.ls. 30 dicembre 1999, n. 507.)