Codice 28 ottobre 1940
Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
(omissis)
Art. 118 Ordine d`ispezione di persone e di cose
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni (258) che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo (211, 260), e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 Cod. Proc. Pen. (Costit. 13, 14).
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell`art. 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a L. 8.000 (179).
(omissis)
Articolo 249 (Facoltà d’astensione)
Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
(omissis)
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Testimonianza, Ministero, Astensione, Segreto professionale
Natura:
Codice