Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Gennaio 2007

Codice 28 ottobre 1940

Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

(omissis)

Art. 118 Ordine d`ispezione di persone e di cose

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni (258) che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo (211, 260), e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 Cod. Proc. Pen. (Costit. 13, 14).
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell`art. 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a L. 8.000 (179).

(omissis)

Articolo 249 (Facoltà d’astensione)

Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

(omissis)