Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 31 agosto 1998, n.LEV.C/ G3/U.D.G

Ministero della Difesa. Circolare n. LEV.C/ G3/U.D.G. concernente: “Ritardo degli obblighi di leva dei giovani che frequentano corsi di studio in Italia e all’estero (articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504)”, 31 agosto 1998.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 20 del 26 gennaio 1999)

Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recante adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, ha introdotto sostanziali innovazioni nella materia già regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 191.

Le innovazioni più significative relative al ritardo del servizio militare, rispetto alla preesistente normativa, riguardano: la posticipazione della visita di leva al termine degli studi o comunque al momento della cessazione del beneficio del ritardo; l’aumento, dalla terza richiesta in poi, del numero necessario di esami per ottenere il beneficio; l’elevazione al 29° anno dell’età massima fino alla quale è possibile ritardare gli obblighi di leva in caso di frequenza di corsi post-laurea; la possibilità di concedere il ritardo ai giovani che, dopo aver conseguito il diploma universitario, accedono ad un corso di laurea; l’anticipo al 30 settembre, per gli studenti di scuole medie superiori e del I° anno di università, del termine perentorio di presentazione della domanda di ritardo.

Con la presente circolare, pertanto, si disciplina l’applicazione del precitato decreto legislativo, fornendo agli organi periferici interessati elementi per una corretta valutazione e trattazione delle domande volte ad ottenere il beneficio in oggetto.

Titolo primo

Destinatari delle norme sul ritardo degli obblighi di leva

1. Studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti (art.3 numeri 1 e 3 e art.5 n. 1).

Sono i giovani che frequentano in Italia o nei Paesi dell’Unione europea, a:

(omissis)

h) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni;

i) facoltà battista, facoltà teologica welseiana.

2. Studenti che frequentano in un Paese al di fuori dell’Unione europea uno dei corsi di cui al precedente paragrafo 1) lettere a), b), d) e), g), h), i), purché il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

3. Studenti di istituti di istituti di istruzione di secondo grado (art. 2 n. 1 e art.5 n. 1)

Sono giovani che in Italia o nei paesi dell’Unione europea:

a) frequentano l’ultimo, penultimo o terzultimo anno, indipendentemente dalla durata del corso, di:

(omissis)

5) corso preparatorio del collegio rabbinico italiano;

(omissis)

Titolo settimo

Leggi speciali

1. La interpretazione letterale e logica dell’art.4, n. 3 dell’accordo tra Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, consente di ritenere che i destinatari in esso indicati possono godere del beneficio previsto entro i limiti di età massima, a prescindere dalle condizioni specificatamente richieste per gli studenti.

Ne consegue che:

a) il beneficio concesso dall’ufficio di leva se richiesto da iscritti, dal distretto militare o ufficio di leva della capitaneria di porto se richiesto da arruolati, per l’intero arco di tempo indicato per seguire gli studi o la formazione religiosa in questione e fino al limite di età massima.

La domanda può essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facoltà o istituto frequentato, dalla quale risulti la durata del corso di studi;

b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare con periodicità annuale, sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dall’accordo in questione;

c) il beneficio cessa allorché i giovani:

1) perdono la qualità richiesta dall’accordo;

2) compiono l’età massima, in analogia a quanto previsto dall’art.3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997, o il ventottesimo anno se novizi.

A seguito di tale evento gli arruolati senza visita devono essere precettati a visita di leva, gli arruolati, interessati alla chiamata alle armi, salvo il titolo ad altro beneficio di rinvio o dispensa o esonero dal servizio militare;

d) la delibera da apportare sui documenti di leva e matricolari degli iscritti è: “Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui all’art.4, n. 3, dell’accordo tra l’Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), fino al……… quale………. “.

La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorché i richiedenti risultino arruolati è:

“Ammesso al beneficio di cui all’art.4, n. 3, dell’accordo tra l’Italia e la Santa Sede legge n. 121/1985), fino al …. quale …. “.

Tali annotazioni valide per l’intero periodo sono seguite dalla seguente: “Cessa dal beneficio di cui all’art.4, n. 3, dell’accordo tra l’Italia e la Santa Sede (legge n. 121/1985), per…………. “.

2. L’interpretazione letterale e logica dell’art.15, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449,dell’art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell’art.14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, consente di estendere le considerazioni in premessa al precedente paragrafo 1, rispettivamente agli studenti della facoltà teologica valdese, agli studenti della scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino, del collegio Rabbinico italiano di Roma e delle scuole rabbiniche approvate dall’Unione e agli studenti dell’Istituto avventista di cultura biblica.

Ne consegue che:

a) il beneficio è concesso, dagli enti di cui al precedente paragrafo 1. a), per l’intero arco di tempo indicato dalla facoltà per seguire gli studi e fino al limite d’età massima.

La domanda può essere presentata o inviata fino al giorno che precede la data di presentazione alle armi. Essa deve essere corredata di una attestazione rilasciata dalla facoltà o istituto frequentato dalla quale risulti la durata del corso di studi;

b) i distretti militari e gli uffici di leva presso le capitanerie di porto devono accertare, con periodicità annuale sulla base della documentazione esibita, la permanenza delle condizioni previste dalla sopracitata legge;

c) il beneficio cessa allorché i giovani:

1) terminano o abbandonano gli studi;

2) compiono l’età massima in analogia a quanto previsto dall’art.3, n. 1, del decreto legislativo n. 504/1997.

A seguito di tale evento devono essere adottati i provvedimenti di cui al precedente paragrafo 1. c);

d) le delibere da apportare sui documenti di leva e matricolari sono: “Arruolato senza visita quale ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al … quale … “.

La variazione da apportare sui documenti matricolari, allorché i richiedenti siano già stati arruolati è: “Ammesso al beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 fino al … quale … “.

Tali annotazioni sono valide per l’intero periodo e sono seguite esclusivamente dalla seguente: “Cessato dal beneficio di cui alla legge n. 449/1984 o legge n. 101/1989 o legge n. 516/1988 per …”.

(omissis)