Circolare ministeriale 27 agosto 1999, n.146
Ministero per i beni e le attività culturali. Circolare 27 agosto 1999, n. 146: “Criteri direttivi per l’applicazione dell’art. 5 della legge n. 352/1997. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 209 del 6 settembre 1999)
(omissis)
Come è noto, l’art. 5 della legge 352 del 1997 ha integrato l’art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, che si occupa dei beni culturali non statali, prevedendo la possibilità di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939, in occasione di interventi di conservazione e manutenzione approvati dalle competenti Soprintendenze.
La legge prevede, inoltre, che gli immobili di proprietà privata interessati da predetti contributi siano resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra questo Ministero ed i proprietari o, previo assenso di questi, i possessori o i detentori di beni. In relazione alla tipologia degli interventi, nonché al valore storico artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico.
Dopo aver previsto che i contributi in conto interessi sono cumulabili con quelli in conto capitale, già disciplinati dalla legge n. 1552 del 1961, la norma in esame demanda ad un decreto ministeriale il compito di stabilire i criteri per la erogazione dei medesimi contributi. Con provvedimento del 24 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 ottobre 1998, n. 242, sono stati fissati i criteri suddetti.
Il decreto prevede che gli interessati debbano far pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio e alla banca mutuante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di contributo, redatta in carta da bollo, che contenga l’indicazione delle generalità, della residenza, il codice fiscale e la firma del richiedente.
Alla domanda devono essere allegati:
1) la copia del provvedimento di approvazione del progetto degli interventi che si intendono realizzare emesso ai sensi dell’art. 18 della legge n. 1089 del 1939;
2) il preventivo di spesa;
3) la relazione storico- artistica e la relazione tecnica sugli interventi;
4) la copia del “decreto di vincolo” o della “declaratoria” emessi ai sensi della legge n. 1089 del 1939, concernente l’immobile su cui si interviene;
5) la copia del contratto di mutuo con allegato il relativo piano di ammortamento o la copia della delibera di finanziamento della banca.
La Soprintendenza, entro trenta giorni dalla data di arrivo, trasmette la domanda, di cui all’art. 5, legge n. 352/1997 a questo Ufficio centrale, dopo aver esaminato la richiesta, aver approvato il preventivo di spesa, vistato la relazione storico artistica, aver individuato le spese ammissibili a contributo ed espresso il proprio parere sulla concessione del tributo.
Questo Ufficio centrale predispone, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, l’elenco degli interventi ammessi a contributo nell’ambito delle risorse disponibili e comunica l’accoglimento dell’istanza all’interessato e alla banca. Le domande che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano di contributi dell’anno di riferimento, mantengono l’ordine di priorità acquisito ai fini della predisposizione degli elenchi successivi.
Dopo il perfezionamento del contratto di mutuo questo Ufficio centrale autorizza l’erogazione del contributo. Il pagamento dei contributi è delegato ai competenti Soprintendenti ai quali verranno accreditati i necessari fondi. Qualora il mutuo sia di tasso variabile il contributo è calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso fisso previsto per la prima rata. Qualora le rate successive di contributo superino gli interessi corrisposti dal beneficiario, l’amministrazione provvederà alla relativa diminuzione.
Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente alla banca fino all’importo degli interessi stessi ed è erogato in rate semestrali costanti alle scadenze previste dal piano di ammortamento.
La banca deve far pervenire alla Soprintendenza competente l’unito modulo (Allegato A) debitamente sottoscritto con l’indicazione della modalità da essa prescelta ai fini del versamento del contributo.
La Soprintendenza competente è tenuta a vigilare sulla esecuzione degli interventi ed in particolare sul rispetto dei tempi programmati riferendo a questo Ufficio centrale per gli eventuali provvedimenti di sospensione, riduzione o revoca del contributo.
Il cronogramma dei lavori può essere adeguato per particolari motivate esigenze previa approvazione del Soprintendente.
Il beneficiario è tenuto a comunicare all’amministrazione ogni modifica del contratto di mutuo entro cinque giorni dalla sottoscrizione delle nuove condizioni e l’amministrazione provvede a verificare la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contribuito dello Stato è revocato.
Autore:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Apertura al pubblico
Natura:
Circolare ministeriale