Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Ottobre 2010

Circolare ministeriale 24 giugno 1998, n.3

Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni. Circolare n. 3/98 concernente: "Iscrizione degli enti ecclesiastici riconosciuti nel registro delle persone giuridiche", 24 giugno 1998.

Con Accordo del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato Lateranense e successivo protocollo del 15 novembre 1984 è stato previsto (art.7, comma 2) che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico possono essere riconosciuti nella Repubblica Italiana, agli effetti civili, come persone giuridiche.

In attuazione di tale accordo è stata emanata la legge 20 maggio 1985 n. 222 con la quale è stato stabilito (all'art.5) che gli enti ecclesiastici, una volta ottenuto il decreto di riconoscimento da parte della competente autorità italiana devono iscriversi nel pubblico registro delle persone giuridiche istituito presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art.33.

Tali enti sono altresì tenuti a fare risultare nel registro di cui sopra le indicazioni prescritte nel suddetto art. 33 e nel successivo art. 34.

Nella prassi amministrativa che è seguita nel diritto interno all'accordo anzidetto, gli uffici italiani competenti per il riconoscimento e la registrazione degli Enti Ecclesiastici hanno ritenuto applicabili a questi ultimi le norme del codice civile in materia di costituzione, struttura, amministrazione, funzionamento ed estinzione delle persone giuridiche private italiane. Pertanto, per la concessione del riconoscimento è stato preteso il possesso dei requisiti propri degli enti nazionali; e per le iscrizioni di cui agli artt. 33 e 34 del cod. civ. nonché per le richieste e il rilascio dei relativi certificati, in taluni Tribunali è stato fatto riferimento anche alle disposizioni previste per la tenuta dei registri delle Cancellerie Commerciali.

Tale prassi non è stata condivisa dagli organi ecclesiastici e le relative problematiche sono state portate all'esame della Commissione Paritetica Italia-S. Sede, istituita a suo tempo per la soluzione delle questioni interpretative ed applicative delle norme relative ai beni e agli Enti Ecclesiastici.

In sede di Commissione Paritetica è stata raggiunta una intesa con scambio di note sottoscritta il 24 febbraio 1997, entrata in vigore il 30 aprile 1997, il cui testo è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997.

Gli effetti più rilevanti di tale intesa riguardano il riconoscimento degli enti ecclesiastici, essendo stato ribadito che, in conseguenza dell'impegno assunto con l'art.7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 dalla Repubblica Italiana di riconoscere agli effetti civili gli Enti Ecclesiastici "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico", tali enti devono essere accolti nel diritto italiano quali istituzioni sorte nell'ordinamento canonico a fini di religione o di culto e con le caratteristiche che sono loro proprie secondo l'ordinamento ecclesiastico di appartenenza. Pertanto, per essi non può essere richiesta la costituzione per atto pubblico o la redazione necessaria dello Statuto, ovvero la sua approvazione da parte dell'autorità governativa, oppure la presenza nel medesimo di disposizioni conformi a quelle riguardanti gli enti italiani, se ciò non sia previsto dal diritto canonico.

Quanto agli effetti della iscrizione degli Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente e dei loro atti più rilevanti nel registro delle persone giuridiche (artt.33 e 34 c.c.), occorre richiamare l'attenzione dei Tribunali siti nelle città capoluogo di provincia, presso cui è istituito il suddetto pubblico registro, sul fatto che gli enti ecclesiastici non sono equiparabili agli enti morali italiani e che perciò nei loro confronti non sono applicabili le norme dettate per questi ultimi dal codice civile salvo che per l'obbligo di effettuare, dopo il riconoscimento, le iscrizioni di cui agli artt.33 e 34 del c.c. con i contenuti compatibili con i caratteri originari di ciascun ente ecclesiastico, che con i suddetti caratteri è recepito nell'ordinamento giuridico italiano secondo la fondamentale regola pattizia di cui all'Accordo del 18/02/1984. Tale adempimento deve essere eseguito "a riconoscimento avvenuto" al fine di meglio tutelare, sotto la forma della pubblicità dichiarativa cui assolve il registro delle persone giuridiche, coloro che entrano in rapporto con le istituzioni ecclesiastiche.

A tal fine agli enti medesimi spetta il solo compito di dichiarare gli elementi (compreso il proprio patrimonio) che devono essere indicati in sede di registrazione dell'ente e degli atti che lo riguardano anche ai sensi dell'art.5 comma 2, della legge 22/05/1985 n. 222, a garanzia dei diritti dei terzi. Ed a questi ultimi, se titolari di un interesse giuridicamente qualificato, compete la facoltà di accedere al relativo registro e di richiedere, senza bisogno di delega da parte del rappresentante legale dell'ente, le certificazioni occorrenti per conoscere se gli enti ecclesiastici cui sono interessati abbiano ottenuto il riconoscimento o se vi siano stati dei mutamenti che li riguardino. Va tenuto altresì conto che ai sensi dell'art.19. 1° comma, della legge n. 222/1985 ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile con decreto da iscriversi di ufficio nel registro delle persone giuridiche.

Infine, per quanto riguarda gli amministratori eletti o nominati a tempo determinato, occorre precisare che nell'ordinamento canonico lo scadere del termine non comporta la cessazione automatica dall'ufficio e nemmeno una limitazione dei poteri di amministrazione.

In particolare, poiché la cessazione dall'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è formalmente comunicata per iscritto all'interessato dalla competente Autorità ecclesiastica (cfr. Can. 186 CJC) la Cancelleria, nel rilasciare il certificato, deve riportare il nome del rappresentante iscritto nel registro fintanto che un diverso rappresentante o la competente Autorità ecclesiastica depositi l'atto da cui risulta la cessazione dall'ufficio.

Le SS.LL. sono pregate di portare la presente circolare a conoscenza dei Tribunali dei rispettivi distretti aventi sede in ciascun capoluogo di provincia.