Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Agosto 2010

Circolare ministeriale 22 gennaio 1999, n.22/E

Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate. Circolare n. 22/E del 22 gennaio 1999 sulle Onlus.

(omissis)

2. Adeguamento degli statuti delle ONLUS e degli enti non commerciali di tipo associativo.

D. E' indispensabile modificare lo statuto al solo fine di inserire nella denominazione dell'ente la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS'?

R. E' indispensabile modificare lo statuto anche al solo fine di inserire nella denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferma restando la deroga prevista dal comma 7 dello stesso articolo 10 per gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese.

D. Quali sono le conseguenze per il mancato adeguamento degli statuti da parte degli enti non commerciali di tipo associativo entro i termini prescritti: 18 o 31 dicembre 1998?

R. Il termine del 18 dicembre 1998 è stato fissato per l'adeguamento degli statuti delle associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, già costituite prima del 1 gennaio 1998, che si avvalgono, per il 1998, del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art.111 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 e dai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell'art.4 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633.

Il termine del 31 dicembre 1998 è stato fissato per l'adeguamento degli statuti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria già costituite alla data del 1 gennaio 1998 che si avvalgono, per il medesimo periodo, del menzionato regime agevolativo.

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti gli enti associativi che si avvalgono soltanto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art.111 del T.U.I.R

L'adeguamento degli statuti entro gli anzidetti termini – 18 e 31 dicembre 1998 – rende applicabili i menzionati regimi agevolativi, previsti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, per l'intero periodo d'imposta 1998.

Si precisa che l'adeguamento degli statuti effettuato oltre il predetto termine del 18 dicembre 1998, ma entro quello di chiusura dei periodo d'imposta in corso alla medesima data, comporterà l'applicazione del regime agevolativo di cui all'art.111, commi 3 e seguenti del T.U.I.R,. fin dall'inizio del periodo d'imposta stesso, mentre per l'imposta sul valore aggiunto il regime agevolativo si renderà applicabile a partire dalle operazioni effettuate dalla data in cui l'adeguamento viene eseguito.

In conformità all'anzidetto criterio interpretativo, resta ferma, per gli enti associativi che non abbiano provveduto ad adeguare gli statuti nel corso del 1998, la possibilità di adeguare gli stessi anche nei periodi d'imposta successivi, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art.111 del T.U.I.R. per l'intero periodo d'imposta in corso alla data di adeguamento dello statuto, nonché del regime agevolativo previsto ai fini dell'IVA ai commi quarto, secondo periodo, e sesto, dell'art.4 del D.P.R.n. 633 del 1972, per le operazioni effettuate dalla data dell'adeguamento dello statuto stesso.

(omissis)

4 Ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo a favore delle ONLUS.

D. Le ex IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) privatizzate possono essere considerate ONLUS e a quali condizioni?

R. Le ex IPAB privatizzate possono essere considerate ONLUS nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dall'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

(omissis)

D. Gli istituti religiosi gestori di scuole elementari parificate, gli istituti religiosi gestori di scuole materne private, le Associazioni e Società cooperative di carattere privato che svolgono attività nel campo dell'istruzione, possono essere considerati ONLUS?

R. Come già precisato nelle circolari n. 82/E del 12 marzo 1998 e n. 168/E del 26 giugno 1998, l'art.10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, elenca tra le attività che possono essere svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale quelle nei settori dell'istruzione e della formazione.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 10 precisa che le suddette attività svolte nei settori dell'istruzione e della formazione devono essere dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Riguardo al punto a) si precisa, come sottolineato nella citata circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, che situazioni di svantaggio possono riscontrarsi ad esempio nei suddetti casi:

– disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

– tossico-dipendenti;

– alcolisti;

– indigenti;

– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

– minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;

– profughi;

– immigrati non abbienti.

Quanto sopra precisato, si sottolinea pertanto che possono essere considerate ONLUS esclusivamente quelle scuole che svolgono la loro attività di istruzione e di formazione nei confronti di persone svantaggiate e che abbiano chiesto l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del menzionato decreto legislativo n. 460 del 1997.

D. Gli Enti Ecclesiastici, di cui al comma 9 dell'art.10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 debbono intendersi automaticamente rientranti nei benefici previsti dagli artt.16, 17 e 18 del citato decreto legislativo?

R. Come già precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese hanno la facoltà di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'art.10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460.

Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett. a), dell'art.10 menzionato a condizione che per tali attività:

a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art.20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art.25, comma 1, del decreto legislativo in argomento;

b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dall'art.10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art.10, nonché l'onere della comunicazione di cui all'art.11 dello stesso decreto legislativo.

(omissis)