Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Gennaio 2007

Circolare ministeriale 21 dicembre 2006

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Circolare 21 dicembre 2006, n. 74: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2007/2008”.

Allegato Mod. A. Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2007/2008

Allegato Mod. B. Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2007-2008

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all’equità e alla certezza del servizio erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell’anno scolastico è l’occasione per avviare un dialogo positivo dell’istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.

Scuola e società civile

Per il collegio dei docenti, a cui compete l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell’azione educativa e formativa; è l’occasione per valorizzare l’autonomia anche con l’eventuale progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline, introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).

Per i genitori l’iscrizione costituisce un momento significativo nel rapporto con l’istituzione scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l’altro nell’esercizio di scelta delle opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad ogni genitore al momento dell’iscrizione.

Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l’avvio o la continuità del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua e una fase nell’impegnativo percorso dell’integrazione. Al momento dell’iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.

Per l’Amministrazione scolastica l’iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).

Da gennaio a settembre L’Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione delle risorse e la predisposizione dell’accoglienza.

In particolare, la funzionalità e l’accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione.

Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l’attività di soggetti e livelli istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell’organizzazione del servizio (rete scolastica, integrazione dell’offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).

L’andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio.

Per l’anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 27 gennaio 2007.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune istruzioni e indicazioni.

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.

Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.

Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d’attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.

Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio.

L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie.

Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d’intesa con gli Enti Locali, all’attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:

• consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda;

• razionalizzare l’offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;

• rispondere al meglio alle richieste dei genitori.

1.1 Regime transitorio per l’a.s. 2007-2008

Limitatamente all’anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006 convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia previsto dall’art.12 del decreto legislativo n. 59/2004.

Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l’anno in corso, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un’attuazione generalizzata dell’istituto dell’anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l’anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali.

Tali intese sono volte a garantire l’esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:

• esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

• assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..

Ulteriori condizioni per qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell’infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.

Per la messa in atto della citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola dell’infanzia, si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l’iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio:

• la delibera del collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative, pedagogiche e didattiche dell’azione educativa, espressione questa dell’autonomia didattica della scuola;

• la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al coordinamento didattico-organizzativo.

1.2 Gli orari di funzionamento

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell’infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

2. Scuola primaria

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (cfr.successivo paragrafo 2.1), coloro che li compiono entro il 30 aprile 2008.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe

I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Per l’anno scolastico 2007-2008 tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.

La scuola, cui consegue l’obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l’iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.

2.2 Gli orari di funzionamento

Il Piano dell’Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All’atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).

L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

Scuola secondaria di primo grado

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2007-2008 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.

3.1 Orari di funzionamento

Il Piano dell’Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola – ordinario o prolungato – nell’ambito della previsione normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari a 132 ore annue).

L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

Per l’anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all’a.s. 2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 L’insegnamento delle lingue comunitarie

Nelle discipline obbligatorie rientrano l’insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).

In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l’impossibilità di attuare la previsione normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all’insegnamento della lingua inglese per cinque ore settimanali con l’impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria.

È stato infatti prorogato al 2008-2009 l’avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.

4. Istituti comprensivi

Nell’ambito degli istituti comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007.

5. Scuola secondaria di secondo grado

Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, andranno indirizzate all’istituto secondario di II grado prescelto.

Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.

Si richiama la particolare attenzione sull’esigenza di informare le famiglie che l’iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l’intera durata del corso di studi previsto.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono definiti d’intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.

6. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell’obbligo d’istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.

6.1 Il riemergere dell’evasione scolastica

Nuove emergenze o nuovi aspetti dell’evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.

Occorre assicurare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

L’Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e accuratezza nel lavoro di vigilanza.

6.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

– verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;

– attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

6.3 L’anagrafe degli studenti

Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe degli studenti costituiscono una base per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l’integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

7. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, statale o paritaria, vanno osservate le seguenti procedure.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, trasmettendo d’ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all’alunno. In caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata.

Si richiama l’attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

8. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.

È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni dello straniero”, hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno; sono altresì soggetti all’obbligo di istruzione se in età di legge.

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;

• del titolo di studio eventualmente posseduto;

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l’integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle

Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1 marzo 2006).

Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

9. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31 agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:

– gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l’obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l’intero periodo di permanenza all’interno dell’istituzione privata;

– a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l’esame di idoneità per il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che frequentano la classe di accesso;

– limitatamente al presente anno scolastico è possibile l’esame di idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;

– sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto all’obbligo ordinario.

Si ricorda fin d’ora che l’Amministrazione procederà all’attuazione di indagine ispettiva sul ricorso all’istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un’attenta considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita per tutti. Procederà altresì all’inserimento nelle rilevazioni integrative di un’apposita funzione per l’acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.

10. Corsi per adulti

Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2007 verrà dato nuovo impulso all’istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni normative contenute nella legge finanziaria 2007.

Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2007.

Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l’adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2007-2008.

Con l’occasione, conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.

Pertanto, come precisato dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l’esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d’anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).

11. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono esser interessate all’acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

12. Moduli e iscrizioni on-line

Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.

La modulistica comprende:

• Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte delle opportunità formative nella scuola dell’infanzia e nei diversi ordini e gradi di scuola;

• Modulo A per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

• Modulo B integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Si conferma anche per l’anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www. pubblica.istruzione.it).

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto