Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n.111
Ministero dell'Interno – Direzione Generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei Culti. Circolare n. 111 concernente: "Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico; semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche", 20 aprile 1998.
(Da "L'amico del clero", 1998 n. 10)
Con circolare n. 104 del 12 agosto 1997 veniva portato a conoscenza delle SS.LL. l'intervenuto Accordo tra lo Stato italiano e la S. Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997, con il quale le parti contraenti hanno inteso fornire un'interpretazione più aderente agli intenti cui la normativa pattizia si ispira.
I tratti più salienti delle innovazioni introdotte rispetto alla prassi fino ad ora seguita sono stati puntualizzati, in maniera sintetica, nella stessa circolare n. 104, dove si sottolineava la necessità di contenere l'attività istruttoria nell'ambito delle citate innovazioni.
Ciò premesso e tenuto conto dell'ulteriore parere fornito dal Consiglio di Stato con pronuncia del settembre 1997 – resa nota solo nel marzo corrente anno – si forniscono nuove indicazioni in materia di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, sostitutive di quelle contenute nelle schede allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993.
Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'abrogazione dell'autorizzazione governativa agli acquisti per problemi interpretativi che si pongono nel caso in cui gli atti di liberalità partecipino al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica in funzione dell'apporto patrimoniale.
Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato con il parere precitato ha condiviso l'opinione, avanzata da questa Direzione Generale, che in tale caso si possano continuare ad acquisire elementi propri della procedura autorizzatoria.
Con ciò non si vuole far rivivere una procedura ormai abrogata; infatti, le finalità cui la richiesta di tali elementi sottende esulano dalle autorizzazioni, in quanto rivolte esclusivamente all'accertamento del patrimonio.
Non si può, infatti, prescindere dalla presentazione dell'atto (donazione, testamento) con cui viene conferito il patrimonio; sarà, altresì, necessario ai fini della quantificazione dei beni, ricorrere alla richiesta di perizie estimative salvo che, come accade per le donazioni, il valore non debba essere già quantificato nell'atto, o, come accade per le eredità, venga prodotto il verbale d'inventario concernente tutti i cespiti, immobiliari e non, di spettanza dell'ente.
Le tendenze delineate in sede di Commissione Paritetica il 24 febbraio dello scorso anno in materia di enti ecclesiastici cattolici ed anche, in generale, il mutato clima che porta ad interpretare in modo nuovo il ruolo dell'Amministrazione ed a esonerare il privato da quegli adempimenti che spesso si sono rivelati più gravosi che utili, inducono a ridisegnare – in quegli spazi lasciati aperti dal legislatore – la procedura dei riconoscimenti giuridici anche per gli enti dei culti diversi dal cattolico.
In considerazione di quanto sopra si è proceduto a formulare le unite schede – riportate di seguito – contenenti la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento e delle connesse vicende giuridiche degli enti di culto sia cattolico, sia di culti diversi dal cattolico. Tali schede – che vanno a sostituire quelle allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993 – sono state elaborate confessione per confessione, tenendo a riferimento le singole normative e distinguendo in ciascun ambito le diverse tipologie di enti.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e con l'auspicio che la presente circolare ed in particolare le allegate schede possano costituire utile strumento operativo, si assicura ogni forma di collaborazione laddove, nei casi concreti, dovessero sorgere problemi applicativi.
Il Direttore Generale.
Culto cattolico
Riconoscimento giuridico degli enti
Documentazione a carattere generale
1. Istanza
In bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2. Assenso
Della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico; può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte; non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3. Decreto di erezione canonica o di approvazione
Se scritto in latino dovrà essere corredato dalla traduzione in lingua italiana;
N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.
In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anziaccennata dovrà essere integrata come di seguito indicato
PARROCCHIE
Dichiarazione dell'Ordinario diocesano (qualora gli elementi non siano già contemplati nel decreto di erezione canonica)
Da cui dovrà risultare la circoscrizione territoriale e se la Parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale).
CHIESE
Dichiarazione dell'Ordinario diocesano
Da cui dovrà risultare:
funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi;
che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
se trattasi di chiesa ex conventuale;
sufficienza dei mezzi per manutenzione e officiatura.
N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
Prospetti economici
Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza.
ISTITUTI RELIGIOSI (cui sono assimilati gli istituti secolari)
Assenso ex art. 8 L. 222/1985
Della S. Sede (es. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ecc.) per gli istituti di diritto diocesano.
Attestato
Della S. Sede da cui risulti:
per gli Istituti che l'ente ha la sua sede principale in Italia;
per le relative province che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;
N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altro documento allegato.
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia
Va resa a termini della L. 127/1997 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti. Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
Patrimonio (mobiliare e immobiliare)
Solo per gli Istituti religiosi di Diritto diocesano va prodotta documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici (solo per gli Istituti di Diritto Diocesano)
Relativi alle entrate e alle uscite degli ultimi cinque anni o del minor periodo d'esistenza dell'ente.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Assenso ex art. 9 L. 222/1985
Della S. Sede
Statuto
Ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
Attestato
Della S. Sede da cui risulti che l'ente ha la sede principale in Italia; in caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.
N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
Relazione sulle attività svolte
Sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia
La dichiarazione va resa a termini della L. 127/1997 e non è necessaria qualora tali dati risultino da altri documenti prodotti. Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
Assenso ex art. 9 L. 222/1985
Della S. Sede
Statuto
Ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Relazione sulle attività svolte
Sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
FONDAZIONI
Statuto
Ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Dichiarazione ex art. 12 L. 222/1985
Dell'Autorità ecclesiastica competente attestante la rispondenza della fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
Relazione
Sulle attività concretamente svolte.
Patrimonio (mobiliare e immobiliare)
Documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici
Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
CONFRATERNITE
Riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto
Verbale dell'organo deliberante
Da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929
Statuto
Prospetti economici
Analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
Dettagliata relazione storico illustrativa
Relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
Parere della Regione da esprimersi entro il termine massimo di 60 gg.
N.B.: Per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi circolare.
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 19 L. 222/1985)
1. istanza
In bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2. assenso all'istanza
Prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso nel caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3. provvedimento dell'autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento.
4. delibera degli organismi collegiali (ove esistenti)
5. certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche
6. statuto vigente
Lo statuto vigente non andrà richiesto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, Istituti religiosi e Seminari.
7. relazione
Sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Autore:
Ministero dell'Interno
Dossier:
Confessioni religiose, Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Commissione paritetica, Enti di culto, Confraternite, Parrochie, Chiese, Istituti religiosi, Fondazioni
Natura:
Circolare ministeriale