Circolare ministeriale 18 luglio 2007, n.39
Ministero dell’Interno. Circolare ministeriale 18 luglio 2007, n. 39: “Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari”.
Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.
Allo scopo di agevolare l’applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo citato si formulano le seguenti indicazioni operative.
1) Estensione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino.
I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino.
2) Concetto di familiare ai sensi dell’art. 2, punto 2, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 30/2007.
Il decreto legislativo estende ai familiari il diritto di soggiorno riconosciuto ai cittadini dell’Unione compresi nelle categorie indicate nell’art. 7, comma 1 (lavoratori, studenti, soggetti aventi le disponibilità economiche sufficienti).
Per familiare deve intendersi il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore a 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela.
3)Applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 30 prevede che lo Stato, conformemente alla legislazione nazionale, agevoli l’ingresso ed il soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione Europea non compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 2, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.
Tale disposizione ha la finalità, prevista dalla direttiva europea, di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell’articolo 2, anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell’Unione.
Si espongono di seguito le modalità di accertamento delle condizioni di soggiorno dei soggetti considerati dalla norma, al fine di assicurarne l’attuazione.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione, per l’iscrizione anagrafica occorrerà richiedere la seguente documentazione:
a) documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;
b) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
c) assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) autodichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea che rientrano nelle categorie del citato articolo 3 e che non sono titolari di un autonomo diritto di soggiorno possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva.
4) Iscrizione dei minori non accompagnati
Per i minori comunitari non accompagnati si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela.
L’iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall’affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.
5) Iscrizione per motivi religiosi
La documentazione richiesta a cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi religiosi consiste nella dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
Per quanto riguarda la copertura delle spese sanitarie, occorrerà la dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.
6) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro. Ai fini dell’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi per lavoro, anche autonomo, deve produrre, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 30 del 2007, la documentazione attestante l’esercizio di una attività lavorativa subordinato od autonoma.
Appare, pertanto, necessario che la documentazione attestante l’attività lavorativa ai fini dell’iscrizione anagrafica sia idonea a consentire – anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attività – la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell’interessato sul territorio nazionale per lavoro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 30.
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13, comma 3, e all’art. 21, anche il venir meno della condizione di lavoratore subordinato o autonomo e la contestuale assenza delle altre situazioni che legittimano il diritto di soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi consente l’allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale, poiché tale condizione rappresenta il presupposto che autorizza il cittadino dell’Unione a soggiornare in Italia.
7) Requisito relativo alla disponibilità di risorse economiche. Salvo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo, l’art. 9 del decreto legislativo n. 30/2007 subordina l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per sé stesso e per i propri familiari, onde evitare che egli stesso ed i suoi familiari diventino un onere per l’assistenza pubblica.
Tale requisito deve essere soddisfatto personalmente dall’interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286. Con circolare n. 19 del 6 aprile 2007 sono già state fornite puntuali indicazioni in merito all’entità di tali risorse che dovranno essere possedute e dichiarate ai fini del riconoscimento del requisito in esame.
La dimostrazione della disponibilità economica richiesta può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione, sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva circolare, appositi moduli per la dichiarazione sostituiva, che conterranno specifiche richieste informative, oltre al richiamo alle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci. L’autodichiarazione, pertanto, dovrà attestare il possesso della disponibilità economica proveniente da fonte lecita secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286, così come richiamati dall’art. 9, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all’art. 71 del citato D.P.R..
Sia la dichiarazione sostitutiva che la documentazione prodotta consentiranno ai competenti uffici di verificare la sussistenza della condizione della disponibilità delle risorse economiche per il soggiorno, atteso che il venir meno di tale disponibilità consente l’allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007.
8) Spese sanitarie – Polizza di assicurazione sanitaria.
Il lavoratore cittadino dell’Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Invece i cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
Ai fini dell’iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno.
I formulari E106, E120, E121 ( o E 33 ), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica.
Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
9) Lavoratori stagionali
I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989.
In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa.
Il cittadino dell’Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.
Nel caso in cui risulti avere stabilito la sua dimora abituale nel comune, per poter essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, oltre ai normali requisiti di residenza, dovrà dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.
10) Maturazione del diritto di soggiorno permanente – Posizione dei cittadini dell’Unione con permesso di soggiorno scaduto o in corso di validità
Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.
Ai fini del calcolo dei cinque anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.
Coloro che sono già iscritti in anagrafe in quanto sono stati titolari, sulla base della precedente disciplina loro applicabile, di un permesso o di una carta di soggiorno, attualmente scaduti, qualora non abbiano già maturato il diritto di soggiorno permanente devono documentare all’Ufficio d’anagrafe il possesso dei requisiti di soggiorno previsti attualmente del decreto legislativo.
In tali ipotesi il Comune rilascerà la ricevuta della richiesta dell’attestato e ritirerà il permesso scaduto, che sarà restituito alla Questura competente.
Qualora il cittadino dell’Unione che ha un titolo di soggiorno in corso di validità chieda l’iscrizione anagrafica non già precedentemente effettuata, nei suoi confronti si procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal possesso del titolo di soggiorno ancora valido. Il Comune procederà al ritiro della Carta e del Permesso di soggiorno, che sarà trasmesso alla Questura, e alla consegna all’interessato della relativa attestazione prevista dal decreto legislativo.
Il Comune dovrà provvedere anche al ritiro e alla consegna alla Questura della ricevuta della richiesta di Carta di soggiorno, qualora esibita all’anagrafe. In tal senso, con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, sono già state fornite le indicazioni del caso (punto n. 8).
11) Mancanza dei requisiti di soggiorno
Qualora nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi è adottato un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare e di porre in essere ogni utile iniziativa di coordinamento, nonché di supporto dei confronti dei comuni con riguardo all’applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007.
A tale proposito possono essere avviate forme di collaborazione anche attraverso protocolli di collaborazione tra i medesimi Comuni, Amministrazioni, enti pubblici e le Forze di polizia, ispirati a principi di sussidiarità, anche ai fini dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive delle risorse economiche necessarie per l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini comunitari, di cui al paragrafo 7, nonché del mantenimento delle condizioni per il soggiorno dei cittadini dell’Unione per un periodo superiore a tre mesi, tra cui anche quella relativa alla prestazione di un’attività lavorativa, di cui al paragrafo 6.
Autore:
Ministero dell'Interno
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Immigrazione, Famiglia, Permesso di soggiorno, Libera circolazione, Minori non accompagnati, Iscrizione anagrafica per motivi religiosi
Natura:
Circolare ministeriale