Circolare ministeriale 17 ottobre 1997, n.Lev. C. 58/U.D.
Ministero della Difesa. Circolare n. Lev. C. 58/U.D.G.: “Obblighi circoscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91) prima aggiunta e variante”, 17 ottobre 1997.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 270 del 19 novembre 1997)
(omissis)
TITOLO VI
Paragrafo. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Sono considerati cittadini vaticani, in virtù degli articoli 9 e 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede (legge 22 maggio 1929, n. 810) tutti coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano, i Cardinali residenti in Roma e, in virtù dello scambio di note del 17 agosto 1940, coloro che fanno parte delle Rappresentanze pontificie (Nunziature, Internunziature e Delegazioni apostoliche); peraltro, secondo il parere n. 2499/1988 del 13 dicembre 1989, espresso dal Consiglio di Stato e in base al conseguente scambio di note del 24 maggio 1990, il possesso di tale cittadinanza non determina la perdita della cittadinanza italiana.
(omissis)
Autore:
Ministero della Difesa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cittadini vaticani, Residenza, Cardinali, Obblighi circoscrizionali
Natura:
Circolare ministeriale