Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 15 settembre 1997, n.105

Ministero dell’interno – Direzione generale degli affari dei culti. Circolare telegrafica n. 105 del 15 settembre 1997.

Prot. n. 274/AR

OGGETTO: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

1. Importanza dell’Anno giubilare.

La celebrazione, nell’anno 2000, del Giubileo richiamerà nella città di Roma e, in diversa misura, su tutto il territorio nazionale, un numero considerevole di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo per solennizzare un evento periodico di grande importanza spirituale per la cristianità e che, nel 2000, assumerà una valenza del tutto particolare ricorrendo il secondo millennio della nascita di Cristo.

L’eccezionalità dell’avvenimento, che unisce ad elevati e profondi valori di natura religiosa, inderogabili necessità di assicurare mezzi e strumenti idonei per fronteggiare i molteplici bisogni dei turisti italiani e stranieri che affluiranno a Roma e in Italia nel corso dell’anno, rende necessario mobilitare le amministrazioni pubbliche, gli enti religiosi e gli stessi soggetti privati affinché, in fina comune azione sinergica, siano compiuti tutti gli sforzi e sia assicurato ogni massimo impegno per ottenere il pieno conseguimento delle finalità proprie dell’evento giubilare.

2. Provvedimenti previsti per il Grande Giubileo del 2000.

Si richiama innanzitutto la legge 23 dicembre 1996, n. 651 di conversione del decreto – legge 23 ottobre 1996, n. 551 recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”. La legge disponeva esclusivamente in merito al Piano di interventi concernenti la città di Roma e le altre località della Provincia di Roma e della Regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

Il secondo, più recente provvedimento, è la legge 7 agosto 1997, n. 270 “Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi similari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio” (G.U. n. 187 del 12 agosto 1997) sul quale si richiama la particolare attenzione delle SS.LL.

3. Illustrazione sintetica della legge 7 agosto 1997, n. 270

3.1 Natura degli interventi prevista dal Piano (art. 1)

Gli interventi individuati nel Piano devono riguardare esclusivamente i settori dell’accoglienza, della recettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l’abbattimento delle barriere architettoniche e

sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

3.2 Soggetti che possono formulare richieste di intervento.

Sono quelli richiamati all’art. 1 comma 4, lettera a) e cioè: amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all’articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all’art. 27 del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le Società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento. Al comma 6 vengono previsti soggetti privati.

3.3 Modalità di redazione del Piano e di presentazione delle domande.

Per l’attuazione della legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio che la presiede e da nove membri di cui uno designato dal Ministro dell’Interno.

Ai fini dell’istruttoria degli interventi, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri il Ministro, per quanto attiene al settore dell’accoglienza, con particolare riguardo alla recettività a basso costo e in comunità religiosa, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico o artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come servizi pubblici.

I soggetti richiamati al punto 3.2 presentano alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto sopra richiamato, richiesta di inserimento nel Piano di interventi rientranti nell’ambito dei settori indicati.

Le domande devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il Piano economico-finanziario, l’entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l’utilizzo delle opere successivamente all’evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell’intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

4. Iniziative da assumere.

Le illustrazioni proposte ai punti precedenti hanno un carattere fondamentalmente indicativo e si richiama per questo la assoluta necessità di esaminare con maggiore attenzione e compiutezza la legge nel suo complesso.

Questa Direzione generale si riserva di far conoscere o di richiamare comunque tempestivamente l’attenzione sul decreto con il quale – ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge – il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo del 2000 e Servizi tecnici nazionali, saranno definiti “i criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio”.

In questa sede si richiama in ogni caso la particolare viva attenzione delle SS.LL. affinché vogliano assumere odi utile iniziativa ai fini di promuovere l’adozione di progetti finalizzati e coerenti con la legge 270: e ciò, attivando le componenti locali ad ogni livello e grado di responsabilità non escludendo il r Corso al Comitato provinciale per la Pubblica Amministrazione.

Pur nella consapevolezza che essi sono stati e saranno ulteriormente informati da altra fonte, si segnala in particolare la necessità di stabilire utili e proficui collegamenti con autorità ecclesiastiche, ordini religiosi, comunità religiose, rettori delle chiese.

Una particolare attenzione dovrà essere indirizzata alle località che tradizionalmente costituiscono principali mete religiose e di pellegrinaggio, a quelle in cui sono ubicati edifici sacri di proprietà del Fondo edifici di culto (nei quali sono notoriamente collocati beni culturali di grande valore storico e di grandissimo pregio artistico), nonché alle città d’arte o a quelle che costituiscono poli strategici per l’interscambio dei flussi di pellegrini in presenza di porti, aeroporti e nodi ferroviari.

Si confida nella massima attenzione alle indicazioni della presente circolare in relazione ai tempi particolarmente stretti previsti per la presentazione delle domande.

Si esprime, anche per questo, il più vivo ringraziamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Farrace