Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Febbraio 2007

Circolare ministeriale 15 febbraio 2007

Ministero dell’Interno. Circolare 15 febbraio 2007: “Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure”.

(Omissis)

Si richiama all’attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007.
La nuova disciplina, nel modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l’esercizio del diritto.

Al riguardo, al fine di realizzare un’univoca applicazione sul tutto il territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza.

In via preliminare si segnala che:

– è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari, recependo in tal modo un’interpretazione estensiva già adottata da questo Dipartimento con circolare n. 2768/2.2. del 25.10.2005 (art. 28 del T.U.);
– sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione dell’art. 29 stabilisce che:

– per il coniuge viene eliminato l’inciso ‘non legalmente separato’: tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a);
– per i figli minori non è più prevista la condizione di familiari ‘a carico’, potendosi tale requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente che il requisito della minore età va riferita al momento della presentazione dell’istanza al ricongiungimento (art. 29 comma 1 lett. b) e comma 2);
– per i figli maggiorenni a carico non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità permanente a “provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute”(art.29,comma 1, lett.c);
– per i genitori è stata eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza di altri figli nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di “a carico”, conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza. A tale ultimo riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi di riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.29 comma 1 lett. d).

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novità introdotte prevedono che:

– il requisito dell’alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a); – il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b);

Con specifico riguardo alle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova disciplina – che deve intendersi applicabile con l’entrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario – introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7):
– lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti all’esercizio del diritto, nonché alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego;
– l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute).

Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio.

Ulteriori novità introdotte dalla normativa in oggetto riguardano:

– il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno “per assistenza minore” che abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6);
– il diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso nel territorio dello stato (art.29 comma 9).

Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che:

– il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;
– la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la prova per accertare l’esistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.

Si rappresenta, infine, che sono state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello S eT), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 3 del 30.5.2005 relative all’invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Si invitano le SS.LL a dare la massima informazione in merito alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.

Con l’occasione si rappresenta che è stato istituito presso questa Direzione Centrale un punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60 giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti dall’introduzione della nuova normativa.

Il Direttore Centrale