Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 10 aprile 2002, n.45

Ministero per i beni e le attività culturali
Circolare 10 aprile 2002 n. 45: “Integrazione e proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 29 e del decreto ministeriale 14 dicembre 2001”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 93 del 20 Aprile 2002)

La presente circolare integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001 e proroga, per l’anno 2002, il termine per la presentazione delle domande di contributo per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle Biblioteche ecclesiastiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 che reca “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”.

Art.1

Le richieste di contributo, ai sensi della citata legge n. 29/2001, corredate dalla relazione tecnica sul progetto e dal
preventivo di spesa, devono essere presentate in bollo, firmate dal legale rappresentante della biblioteca ecclesiastica e contenere:

denominazione della Biblioteca;

sede legale;

dichiarazione attestante l’orario di apertura al pubblico;

copia del regolamento interno;

codice fiscale;

richiesta di accreditamento dell’eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, completo di codice ABI e CAB intestato alla biblioteca.

Il legale rappresentante deve apporre la propria firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, allegando, inoltre:

dichiarazione della propria qualità dì legale rappresentante, sottoscritta e contestuale alla domanda. nella quale sia
espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968, in caso di dichiarazione mendace;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n.
127/1997, modificato dalla legge n. 191/1998.

Art. 2

Al fine di consentire alle biblioteche ecclesiastiche dì predisporre i progetti e le richieste di contributo per l’anno 2002, la scadenza per la presentazione delle suddette richieste, redatte ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001 e del precedente articolo, è di trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare.

Le richieste potranno essere spedite a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano presso la sede della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via Michele Mercati, 4 – 00197 Roma.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio II della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Il Ministro: Urbani