Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Ottobre 2010

Circolare ministeriale 03 novembre 1999, n.122

Ministero dell'Interno – Direzione generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei Culti. Circolare n. 122 concernente: "D.P.R. 1 settembre 1999, n. 337 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 in materia di enti e beni ecclesiastici", 3 novembre 1999.

Con le circolari n. 104 del 12 agosto 1997 e n. 111 del 20 aprile 1998 si è già provveduto a portare a conoscenza delle SS. LL. le innovazioni introdotte, sulla base dell'Accordo sottoscritto dalla Commissione Paritetica Stato italiano – Santa Sede in data 24 febbraio 1997, nell'attività istruttoria in materia di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici.

In particolare, nella circolare n. 104 veniva data notizia dell'avvenuta attivazione di questa Amministrazione per la modifica dell'art. 2 del D.P.R. 33/87, il cui testo – ad avviso della Commissione Paritetica – così come formulato, aveva dato origine ad una interpretazione della norma in contrasto con lo spinto pattizio del Concordato del 1984.

Al fine, pertanto, di ottenere la semplificazione procedimentale concordata e di consentire la chiarezza nell'applicazione della normativa pattizia, si è provveduto con decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1999 n. 337 (pubblicato nella G.U. del 20 settembre 1999) a modificare l'art.2 del regolamento di esecuzione della legge 222/85 – approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 – in materia di enti e beni ecclesiastici.

Il nuovo testo della disposizione, nell'indicare al comma 2 la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento giuridico da parte degli enti ecclesiastici, prevede l'esibizione dello statuto solo per quegli enti per i quali le norme statutarie costituiscono oggetto di accertamento o di valutazione del fine di religione o di culto, con esclusione di quelli indicati nel comma 1 dell'art. 2 della legge 222/85.

Viene, inoltre, consentito agli enti ecclesiastici di rinviare al momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche l'adempimento delle altre formalità (controlli canonici cui l'ente è soggetto, statuto, patrimonio e di ulteriori elementi previsti dagli artt. 33 e 34 del codice civile).

Contestualmente – e per aderire ad analoghe premure pervenute dai responsabili di alcune Fabbricerie – il citato D.P.R. n. 337/1999 ha modificato l'art. 39, 1° comma del D.P.R. n.33/87 relativo al termini di presentazione dei bilanci di previsione e consuntivi da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Prefetto della provincia ove ha sede l'ente. Tale termine, che creava difficoltà operative negli adempimenti contabili relativi alla presentazione annuale della denuncia dei redditi, è stato riformulato con l'indicazione di due date distinte: il 30 novembre dell'anno precedente per la presentazione del bilancio preventivo ed il 31 marzo per il consuntivo.

Infine, poiché è stato recentemente abrogato (art. 13 ) L. 15/5/1997, n. 127) l'art. 17 del codice civile sull'autorizzazione agli acquisti per tutte le persone giuridiche, abrogazione estesa agli enti ecclesiastici per effetto del rinvio operato dall'art. 17 della L. 222/85, si è ritenuto incongruo mantenere, per le sole fabbricerie, l'autorizzazione governativa al compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 40 D.P.R. 13/2/1987 n.33 modificato dal D.P.R. 18/4/1994 n. 343). Si è provveduto, pertanto, alla abrogazione della predetta norma.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL si prega di portare quanto sopra precisato a conoscenza degli enti interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.