Circolare 24 maggio 2005
Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Circolare, 24 maggio 2005.
TELEX URGENTE ROMA, 24 MAGGIO 2005
AI SIGNORI QUESTORI
LORO SEDI
PROT:NR. 400/C/2005/IV/607/P/5.2
VOCE: RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI AI GIA’ TITOLARI DELLO STESSO PER MOTIVI DI STUDIO.
SONO PERVENUTI A QUESTA DIREZIONE CENTRALE NUMEROSI QUESITI IN ORDINE ALL’EVENTUALE CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI DI STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, NONCHÉ ALLA POSSIBILITÀ DI RILASCIARE LA CARTA DI SOGGIORNO AI TITOLARI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI.
A TALE RIGUARDO SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI DI RISPOSTA.
IN ORDINE ALLA PRIMA PROBLEMATICA E TENUTO CONTO DI QUANTO STABILITO DALL’ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 394/99, MODIFICATO DALL’ARTICOLO
13 DEL D.P.R. NR. 334/04, RELATIVAMENTE ALLA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DA STUDIO IN LAVORO, QUESTA DIREZIONE CENTRALE RITIENE CHE, NONOSTANTE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA NORMA, PER ANALOGIA SI POSSA BEN CONVERTIRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, PER QUEGLI STUDENTI CHE, AL TERMINE DEGLI STUDI RELIGIOSI, PRENDANO I VOTI E SIANO
CHIAMATI A SVOLGERE LA LORO ATTIVITÀ RELIGIOSA IN ITALIA.
TALE INTERPRETAZIONE È APPLICABILE ANCHE AGLI STUDENTI STRANIERI FREQUENTATORI DELLE UNIVERSITÀ RELIGIOSE I CUI TITOLI DI STUDIO SIANO STATI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO.
IN MERITO AL SECONDO ARGOMENTO, NEL RICHIAMARE IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N.300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV. DEL 23.10.2000 IN MATERIA DI CARTA DI SOGGIORNO, SI RITIENE POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA DI
SOGGIORNO IN FAVORE DELLO STRANIERO TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI, PURCHÈ IL RICHIEDENTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 9 DEL D.LVO 286/98, MODIFICATO DALLA L.189/2002, IN MATERIA DI REDDITO, ALLOGGIO, ASSENZA DI PRECEDENTI DI POLIZIA E DELLA REGOLARE PRESENZA IN ITALIA.
TRA COLORO CHE POSSONO FRUIRE DI TALE BENEFICIO SONO DA RICOMPRENDERE ANCHE I SACERDOTI DELLA CHIESA CATTOLICA, LE CUI
REMUNERAZIONI SONO CONSIDERATE “REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE” (TESTO UNICO IMPOSTE REDDITO D.P.R. 917/86).
DI CONTRO, POICHÉ IL REDDITO RICHIESTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO DEVE ESSERE UN REDDITO PERCEPITO O DICHIARATO IN ITALIA, SI
FA PRESENTE CHE NON POTRÀ ESSERE RILASCIATO TALE TITOLO AGLI STRANIERI, RELIGIOSI O LAICI, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI ENTI E ORGANIZZAZIONI DEL VATICANO.
A COSTORO, CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO DALLA CIRCOLARE N. 14 DEL MINISTERO AFFARI ESTERI IN MATERIA DI VISTI, POTRÀ COMUNQUE
ESSERE CONCESSO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA.
FIRMATO IL DIRETTORE CENTRALE PANSA
Autore:
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa cattolica, Sacerdoti, Motivi religiosi, Reddito, Voti, Vaticano, Carta di soggiorno, Permesso di soggiorno, Motivi di studio, Studi religiosi, Università religiose, Remunerazioni
Natura:
Circolare