Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Aprile 2008

Circolare 24 giugno 1997, n.139

Ministero per i beni culturali e ambientali. Circolare 24 giugno 1997 n. 139, Esecuzione dell’intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche

(da “Gazzetta Ufficicale della Repubblica Italiana” n. 262 dell’8 novembre 1996).

A tutti i Soprintendenti e Direttori degli Istituti dipendenti – Loro sedi
e p. c.: Al Presidente della Pontificia Commissione Episcopale Italiana, via Aurelia, 50 – 00165 Roma

L’Accordo con protocollo addizionale stipulato dal Governo italiano e dalla Santa Sede in Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha apportato modificazioni ai Patti Lateranensi.

In particolare, l’art. 12, 1′ punto commi 1 e 2 di detto Accordo ha stabilito che i rapporti tra le due parti debbono essere improntati al principio della reciproca collaborazione.

Esso ha stabilito altresì che al fine di annonizzare l’applicazione della legge italiana di tutela con le esigenze di carattere religioso vanno concordate fra Amministrazione e Santa Sede, opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di proprietà ecclesiastica.

Per l’attuazione di detto principio di collaborazione è stata stipulata, in data 13 settembre 1996, l’Intesa tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di carattere religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, pubblicata, insieme con il D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571 (che ha dato esecuzione alla medesima) sulla G.U. 8 novembre 1996, n. 262, serie generale (v. all. 1).

Di detta Intesa appare utile, ai fini applicativi, riassumere il contenuto, evidenziandone gli aspetti più rilevanti.

1) Soggetti competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione.

L’art. 1 punto 1 specifica che essi sono:

a) a livello centrale, il Ministero per i beni culturali e ambientali e i Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate;
b) a livello locale, i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi;

Nel punto 2 dell’art. 1 viene disposto che per quel che concerne i beni culturali di interesse religioso, compresi gli archivi e le biblioteche, gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che siano civilmente riconosciuti, concorrono con il Presidente della C.E.I. e i Vescovi diocesani (secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede) nella collaborazione con gli organi statali (Ministero per i beni culturali e ambientali, Direttori generali, Soprintendenti) per la tutela dei beni culturali di competenza.

2) Forme e strumenti di collaborazione.

La collaborazione tra gli organi statali e quelli ecclesiastici deve realizzarsi attraverso riunioni informative in ordine agli interventi che le parti intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso. In tali sedi gli organi statali acquisiranno eventuali proposte che gli organi religiosi vorranno avanzare nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

La collaborazione de qua può anche attuarsi attraverso interventi e iniziative che prevedano, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato, degli enti e istituzioni ecclesiastiche oltre che di eventuali altri soggetti (art. 3).

In ogni caso fra organi ministeriali e organi ecclesiastici va assicurata la più ampia informazione, soprattutto in ordine alle determinazioni finali e all’attuazione dei programmi annuali e pluriennali, oltre che in ordine allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative programmate (v. art. 4).

3) Innovazioni procedurali.

A) Ai sensi dell’art. 5, il Vescovo diocesano assume ruolo di raccordo rispetto alle altre autorità religiose locali, nel complesso dei rapporti tra enti ecclesiastici e Soprintendenze. Infatti, a partire dal 1° luglio 1997, tutti gli enti ecclesiastici presenteranno le loro richieste ai Soprintendenti soltanto per il tramite del Vescovo territorialmente competente, che ne valuterà previamente congruità e priorità.
È evidente (anche se non esplicitamente statuito) che anche le Soprintendenze si rivolgeranno agli enti ecclesiastici solo per il tramite dei Vescovi diocesani.

B) Ai sensi dell’art. 6 gli organi ministeriali, centrali e periferici, assumeranno i provvedimenti di competenza in ordine ai beni culturali di proprietà ecclesiastica previa intesa, per quel che riguarda le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano territorialmente competente, per il cui tramite i detti provvedimenti verranno resi noti agli enti interessati.

4) Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.

L’intesa, all’art. 7, istituisce infine l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica”, organismo pariteticamente composto da rappresentanti di questo Ministero e della Conferenza episcopale italiana, con il triplice compito di verificare con continuità l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle disposizioni dell’Intesa, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione tra le parti.

Si confida che codesti uffici si attengano alle indicazioni e disposizioni contenute nella presente circolare e si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti al riguardo.

Il Ministro: Veltroni