Circolare 24 dicembre 2002, n.17
Ministero dell’Interno. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – direzione centrale degli affari dei culti. Circolare 24 dicembre 2002, n. 17. All. 1.
AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
TRENTO
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DI
BOLZANQ
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Note Verbali del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede in materia di nomine ecclesiastiche. Comunicazione della nomina dei Parroci all’Autorità civile.
L’art. 3 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la S. Sede e la Repubblica Italiana, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, prevede che “la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Questa da comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato”.
Con lo Scambio di Note in data 23 dicembre 1985 tra l’Ambasciata d’Italia presso la S. Sede ed il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, in materia di nomine ecclesiastiche, è stato stabilito, per quanto concerne la comunicazione dell’avvenuta nomina dei Parroci e dei titolari degli altri uffici rilevanti per l’ordinamento dello Stato, che l’Autorità civile competente sia il Prefetto della Provincia in cui ha sede la Parrocchia o l’ufficio in questione (cfr. circolare n. 53 del 3 gennaio 1986).
Sembra opportuno rilevare che l’avere effettuato tale comunicazione non esime, ovviamente, gli enti ecclesiastici dall’obbligo di provvedere – ai sensi dell’art. 9, e. 2, del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, che rinvia all’art. 4 del medesimo D.P.R.- all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche dei mutamenti delle persone cui spetta la rappresentanza legale degli enti stessi, come, peraltro, già rappresentato con circolari n. 36 del 5 settembre 1986 e n. 61 del 15 aprile 1987.
L’entrata in vigore della normativa prevista dal D.P.R. n. 361/2000 ha comportato una serie di innovazioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica tra cui l’istituzione presso gli Uffici Territoriali del Governo del registro delle persone giuridiche. Ne deriva che anche gli enti ecclesiastici – nei cui confronti non è applicabile la procedura di semplificazione di riconoscimento giuridico prevista dal citato D.P.R. n. 361/2000 – devono rivolgersi agli Uffici Territoriali del Governo per l’iscrizione dei relativi provvedimenti.
L’avvenuta nomina del parroco, allo stato, è oggetto dì due distinte comunicazioni; la prima per dare esecuzione al disposto delle Note Verbali del 1985 (art. 3 n. 2), la seconda finalizzata all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Questa Amministrazione, pertanto, nello spirito di reciproca e costante collaborazione che caratterizza i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ha condiviso l’opportunità dell’esigenza rappresentata dal Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici e per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica della C.E.I. dì convenire che la comunicazione dell’avvenuta nomina del parroco, ai sensi dell’art. 3 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, avvenga nel medesimo unico atto come da modulo allegato che contiene la richiesta di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
In ordine, poi, alla sottoscrizione dello stesso, si ritiene che l’Ordinario diocesano possa conferire regolare delega al Cancelliere della Curia perché questi proceda a suo nome.
Si prega di invitare gli Uffici competenti ad attenersi in materia alle predette indicazioni.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e si ringrazia.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna M. D’Ascenzo)
Modello comunicazione.
(ARCI)DIOCESI DI ___________________
Alla Prefettura di __________________
Si attesta che il parroco e legale rappresentante della
Parrocchia ____________________________________
con sede in _____________________________________
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel registro delle persone giuridiche presso codesta Prefettura al n. __________
è il sacerdote ________________________________
nato a __________________ il __________________
cittadino italiano,
codice fiscale: ____________________,
il quale è stato nominato con decreto (arci)vescovile il __________ ed ha legittimamente iniziato l’esercizio del suo ufficio, a seguito di presa di possesso, il __________________.
La presente attestazione ha valore di comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 2 dell’Accordo, con Protocollo Addizionale, del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Si prega, inoltre, codesta Prefettura di provvedere all’iscrizione del predetto parroco nel registro delle persone giuridiche quale rappresentante dell’ente Parrocchia ____________________________________, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
_______________________________
Cancelliere della curia (arci)diocesana
(timbro)
luogo, data ______________
Autore:
Ministero dell'Interno
Dossier:
Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Persone giuridiche, Parroci, Giurisdizione territoriale, Abati, Coadiutori, Vescovi diocesani, Autorità civile, Comunicazione, Nomine ecclesiastiche, Registro, Arcivescovi, Competenze, Enti ecclesiastici
Natura:
Circolare