Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Febbraio 2010

Circolare 21 febbraio 2002

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Circolare 21-2-2002 n. 18
Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica.

Allegato – Circ. 29 dicembre 1992, n. 372
Circ. 21 febbraio 2002, n. 18 (1).
Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro sedi

e, p. c.:
Al Sovrintendente scolastico per la scuola di lingua italiana per la Provincia autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente scolastico per le scuole di lingua tedesca per la Provincia autonoma di Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine per la Provincia autonoma Bolzano
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta Aosta

Premessa

La presente circolare risponde all'esigenza di ridefinire la materia relativa alle iniziative di aggiornamento professionale destinate agli insegnanti di religione cattolica in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado in considerazione delle recenti riforme strutturali e normative.

L'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, modificata come da D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 – al punto 4.7 ha previsto per tale materia necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali per gli insegnanti da essi dipendenti.

Pertanto, fermo restando che i docenti di religione cattolica sono destinatari anche delle iniziative di aggiornamento e formazione promosse dall'Amministrazione nonché dagli altri soggetti a ciò qualificati o accreditati e rivolte a tutto il personale docente, le disposizioni che seguono si riferiscono in particolare alle attività formative concernenti tematiche attinenti l'insegnamento della religione cattolica.

Il diritto-dovere dell'aggiornamento – elemento qualificante della professionalità docente – va, peraltro, garantito secondo i principi posti per le iniziative destinate a tutti gli insegnanti, indipendentemente dallo specifico ambito disciplinare, assicurando la flessibilità del sistema formativo per adeguarlo alle variabili della professionalità del singolo docente, alle connotazioni socio-economiche dell'ambiente in cui questi opera, alle istanze delle famiglie e degli studenti e alle innovazioni strutturali e ordinamentali del sistema scolastico.

Parimenti, anche le iniziative destinate ai docenti di religione cattolica vanno progettate con attinenza – per argomenti trattati ed impostazione metodologica – ai programmi ministeriali, relativi agli ordini e gradi di scuola a cui si riferiscono, di cui al D.P.R. n. 751 del 1985.

1. Destinatari.

Nel confermare la validità delle forme di reclutamento e di formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica previste dal menzionato D.P.R. n. 751 del 1985, e successive modificazioni, appare opportuno precisare che le iniziative di cui alla presente circolare riguardano i docenti di religione cattolica in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi i docenti di scuola materna ed elementare che abbiano sottoscritto dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica e siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

2. Tipologia delle attività e modalità procedurali.

Le attività di aggiornamento possono essere proposte e realizzate a livello locale o nazionale e possono essere finanziate dal M.I.U.R. oppure espletate senza oneri per l'Amministrazione.
Si individuano di seguito le diverse tipologie di azione.
a) Iniziative finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la C.E.I., per la formazione a livello locale.
Si premette che per iniziative di carattere locale devono intendersi le iniziative destinate a docenti in servizio presso scuole di una medesima provincia o di più provincie limitrofe nonché presso scuole di una medesima regione o di più regioni limitrofe.
Le proposte devono essere inviate dall'Ordinario diocesano competente per territorio entro il 30 novembre di ogni anno ai rispettivi Uffici scolastici regionali.
Per le iniziative rivolte a docenti in servizio presso scuole di più regioni limitrofe, la competenza degli Uffici scolastici è determinata, per ciascuno degli Uffici interessati, dalla ubicazione delle scuole in cui prestano servizio i destinatari dell'attività. Pertanto, l'Ordinario diocesano formulerà e invierà le proposte ai suddetti Uffici in funzione della specifica competenza territoriale degli stessi, con la precisazione che trattasi di attività interregionale.
Le relative convenzioni individueranno, tra l'altro, il riparto dei finanziamenti fra gli Uffici scolastici regionali interessati e la sede dove si terrà l'iniziativa.
Per ciascuna iniziativa devono essere espressamente indicati:
1. programma del corso;
2. tematiche proposte, finalità formative e impostazione metodologica;
3. numero dei destinatari e ordine e grado della scuola di servizio degli stessi;
4. luogo, data di svolgimento e durata (in ore complessive e per ciascun giorno);
5. preventivo di spesa a carico del bilancio dell'anno finanziario successivo;
6. nominativo del direttore del corso;
7. domanda di finanziamento sottoscritta dall'Ordinario diocesano.

Gli Uffici scolastici regionali trasmetteranno le proposte, per le quali si richiede l'assunzione di oneri, entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione – Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola (Ufficio IV), Via Carcani n. 61 – 00153 Roma.

L'acquisizione delle proposte per la formazione a livello locale e nazionale (vedi lettera b) consentirà all'Amministrazione centrale una valutazione complessiva ai fini di una opportuna distribuzione delle risorse disponibili, secondo un programma da definire d'intesa con la C.E.I.

Espletata tale fase, il Ministero comunicherà agli Uffici scolastici regionali le risorse finanziarie destinate alle iniziative locali, affinché l'autorità scolastica provveda alla stipula delle convenzioni con il competente Ordinario diocesano secondo quanto previsto dalla circolare 29 dicembre 1992, n. 372, che si allega in copia. Una relazione a consuntivo delle attività svolte verrà inviata a questo Ministero dall'Ufficio scolastico regionale.

In particolare, per la rendicontazione quantitativa e qualitativa delle attività realizzate attraverso la forma della convenzione, trova applicazione la circolare 29 dicembre 1992, n. 372.

b) Iniziative finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la C.E.I., per la formazione a livello nazionale.

Tali iniziative possono essere proposte dalla C.E.I. ovvero, purché approvate preventivamente dalla C.E.I., dagli Ordinari diocesani, dalle Università e Facoltà Pontificie esistenti in Roma, dalle Facoltà teologiche esistenti in Italia e dagli Istituti di livello accademico di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione D.M. 15 luglio 1987, Allegato B, e successive modificazioni e integrazioni.

Le proposte devono essere inviate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione – Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola (Ufficio IV), Via Carcani n. 61 – 00153 Roma, entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere tutte le indicazioni di cui alla lettera a).

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisite le proposte, determina la distribuzione delle risorse finanziarie secondo il programma complessivo (vedi lett. a) definito d'intesa con la C.E.I., e procede alla stipula delle convenzioni secondo le vigenti disposizioni con i soggetti interessati, dandone notizia ai sensi della circolare 29 dicembre 1992, n. 372, agli Uffici scolastici regionali nel cui territorio si svolgeranno le suddette iniziative.

c) Iniziative – senza oneri per l'Amministrazione – per la formazione a livello locale o nazionale.

Tali iniziative sono valide ai fini della formazione in servizio, purché adottate in analogia con i principi, le finalità e le modalità già rappresentate e, in particolare, con quanto rispettivamente indicato alle lettere a) e b).

Al riguardo si rappresenta che:

– le proposte relative alle iniziative di livello locale o nazionale, insieme con una nota della C.E.I. che approva l'iniziativa, in attuazione del punto 4.7 della menzionata Intesa, devono essere rispettivamente inviate, con congruo anticipo, all'Ufficio scolastico regionale o al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

– nell'ambito di propria competenza gli Uffici scolastici regionali, non dovendo procedere alla stipula di convenzioni, disporranno i decreti di autorizzazione (trasmettendone, per opportuna conoscenza, copia a questa Direzione generale, Ufficio IV) nonché gli eventuali provvedimenti di esonero dal servizio per il personale docente delle scuole ubicate nel proprio ambito territoriale. Analogamente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà i decreti di autorizzazione delle iniziative a livello nazionale e gli eventuali provvedimenti di esonero.

Il Capo Dipartimento

Pasquale Capo

Allegato

Circolare 29 dicembre 1992, n. 372

Ai Provveditori agli studi
Loro sedi

Ai Sovrintendenti scolastici regionali
Loro sedi

Ai Presidenti degli I.R.R.S.A.E.
Loro sedi

Alla Biblioteca di documentazione pedagogica
Firenze

Ai Direttori generali, Capi Ispettorati e del Servizio scuola materna
Loro sedi

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Trento
All'Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca – Bolzano
All'Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine – Bolzano
All'Assessore alla pubblica istruzione della della Regione autonoma Valle d'Aosta – Aosta
Al Sovrintendente scolastico della Regione autonoma Valle d'Aosta – Aosta

e, p. c.:

Alla Ragioneria centrale
Sede

Al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
Al Presidente della Giunta provinciale di Trento
All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione Siciliana – Palermo

Iniziative di aggiornamento proposte da Istituzioni fornite di personalità giuridica di diritto pubblico e privato.

L'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, e la legge 11 agosto 1991, n. 262, art. 2, hanno, come è noto, dettato disposizioni innovative nella materia in oggetto, in ordine alla quale indicazioni sono state fornite da questo Ministero con alcune circolari ed in particolare dalla circolare 22 novembre 1991, n. 367.

In considerazione del mutato quadro normativo, finalizzato ad assicurare la maggiore trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa e, di conseguenza, il potenziamento concreto di quegli specifici apporti culturali alla scuola prefigurati dalle norme citate, si invitano le SS.LL. a far ricorso, qualora ritengano di particolare utilità avvalersi di iniziative di aggiornamento proposte da istituzioni fornite di personalità giuridica di diritto pubblico e privato, alla procedura della stipula di "convenzioni", in conformità di quanto previsto dalla citata circolare 22 novembre 1991, n. 367, e con la liquidazione con mandato diretto.

In proposito si raccomanda di porre la massima attenzione relativamente all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di cui trattasi, che sono preordinate a realizzare finalità coerenti con gli obiettivi di politica scolastica esplicitati nel Piano nazionale di aggiornamento e da concretizzare flessibilmente avendo riguardo agli ambiti tematici di più accentuata rilevanza con riferimento ai bisogni formativi sia del sistema scolastico in generale sia dei diversi contesti territoriali.

Per tale ragione, la documentazione da inviare agli organi di controllo, con il decreto di approvazione in allegato all'atto formale di stipula della convenzione, deve essere corredata dal preliminare parere di apposita Commissione – nominata dal Ministro per gli atti di competenza dell'Amministrazione centrale e dal Provveditore per atti aventi rilevanza nell'ambito della Provincia e composta da almeno 3 Ispettori tecnici, integrabile ed articolabile per assicurare adeguati livelli di competenze che si esprima positivamente in ordine alla idoneità specifica dell'iniziativa, ed alla congruità dei costi in rapporto ai contenuti ed alle finalità che il rapporto convenzionale stipulando intende realizzare.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

I Provveditori agli studi della Provincia in cui vengono realizzate le iniziative in parola, anche se attivate dall'Amministrazione centrale, svolgeranno ogni opportuna azione di vigilanza sulle attività programmate, nonché sugli atti e sugli adempimenti amministrativo-contabili che la direzione del corso, designata dall'Ente, predisporrà, ivi compresi, al termine dell'attività stessa, relativamente agli attestati ai partecipanti per l'avvenuta frequenza al corso di aggiornamento.

A tale scopo, gli Uffici centrali di questo Ministero daranno preventiva notizia agli stessi Provveditori di convenzioni stipulate nella propria competenza; i provveditori faranno quindi pervenire, a conclusione delle attività, una relazione sul lavoro svolto, indirizzata al competente Ufficio ministeriale unitamente alle proprie valutazioni circa gli obiettivi conseguiti.

Del pari, analoga relazione deve essere inviata all'Ufficio studi, bilancio e programmazione – Ufficio I – sulle iniziative realizzate nel quadro del piano provinciale di aggiornamento.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto sopra.

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399
D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202
L. 11 agosto 1991, n. 262