Circolare 17 ottobre 2005, n.40424
Circolare 17 ottobre 2005, n. 40424: “Crocifisso esposto nelle aule scolastiche. Motivo di rifiuto da parte personale docente a svolgere le lezioni. Illegittimità”.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
Area D – Affari Generali
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Statali e non statali – Loro sedi
MILANO e PROVINCIA
(Omissis)
Si rimette, per conoscenza nonché per ogni opportuna informativa, il motivato parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato – prot. n. 101607 del 28/07/2005 Cs 35544/05 Sez. VI – su un quesito concernente la materia indicata in oggetto.
Si segnala inoltre che sulla rete Intranet e sul relativo sito Internet – Normativa /Note 2002 – è consultabile la nota del competente Dipartimento del MIUR – 3 ottobre 2002, prot. n. 2667 – concernente la Direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, prot. n. 2666, richiamata dall’Avvocatura Generale:
“La posizione di questa Avvocatura Generale sul tema è sintetizzata nella nota redazionale in Rass Avv Stato, 2004, pag. 823 (“ancora sul caso del Crocifisso” dell’avv. Palatiello) e nella memoria ivi pubblicata, redatta per l’udienza del 26 ottobre 2004, davanti alla Corte Costituzionale; nella memoria si dà ampio conto dei provvedimenti generali adottati dal Ministero dell’Istruzione, che il singolo non può di propria iniziativa disattendere o disapplicare. In una parola, il principio di laicità dello Stato, che è uno dei principi supremi del nostro ordinamento (Corte Cost. n. 203/1989) è conformato anche dall’art. 7 Cost., norma che sottolinea la speciale alleanza dello Stato con la Chiesa Cattolica, della quale il crocifisso è un emblema; l’esibizione del crocifisso, a parte l’indubbio valore storico, culturale e morale che esso esprime, è dunque, per il giurista laico, comportamento coerente con l’art. 7 Cost., che, appunto, conforma il principio supremo di laicità.
E’ noto, peraltro, che il valore storico, culturale e morale del simbolo ha avuto riconoscimento anche di recente nella giurisprudenza di merito (TAR Veneto 17.03.2005, n. 1110, avverso la quale peraltro pende appello).
Non è dunque legittimo il rifiuto del docente di svolgere il proprio lavoro: la libertà di coscienza non giustifica l’intolleranza di ciò che è legittimamente disposto dalla pubblica Amministrazione (nella specie, con direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, n. 2666, di cui si unisce copia). F.to L’Avvocato incaricato Antonio Palatiello – Il Vice Avvocato Generale Oscar Fiumara”.
Il Dirigente
Antonio Zenga
Autore:
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Dossier:
Crocifisso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Insegnanti, Libertà di coscienza, Simboli religiosi, Crocifisso, Principio di laicità, Tradizione religiosa, Aule scolastiche
Natura:
Circolare